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3-In ordine al primo quesito va osservato che per quanto attiene al passaggio ad una fascia funzionale superiore la giurisprudenza è unanimemente concorde nel ritenere che lo stesso comporti l'accesso ad un nuovo posto di lavoro diversamente da quanto accade nell'ipotesi di semplice passaggio di livello. |
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Seguendo l'orientamento della Corte Costituzionale (sent. 4 gennaio 2001,n.2) anche per la Cassazione (Sez.Un.26 febbraio 2004 n.3948) la procedura concorsuale non ha diversa natura per i concorrenti interni in quota di riserva e per quelli esterni sicchè le relative controversie devono essere attribuite al giudice amministrativo,ad eccezione delle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima fascia funzionale. |
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Il Consiglio di Stato nel condividere tali principi ne ha chiarito ulteriormente la portata e anche allorchè è stato chiamato ad interpretare disposizioni sul blocco delle assunzioni ha ritenuto che il lemma assunzione "deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale" a meno che non si tratti di passaggi interni alla stessa area professionale o categoria.(Cons.St., comm.spec.p.i.,9-11-2005, n.3556/05.) |
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In ordine al secondo quesito può solo rilevarsi che l'interpretazione autentica intervenuta nel 2004, secondo cui "il dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco o della aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito, alle condizioni previste dall'art. 18, comma 1, anche in una amministrazione diversa del medesimo comparto di appartenenza", a quanto risulta espressamente dalle premesse, è stata formulata considerato, tra l'altro, che poiché l'art.18 cit. "consente il trasferimento ... in altra amministrazione anche di diverso comparto, è logico che il trasferimento sia possibile anche tra amministrazioni diverse del medesimo comparto, specificazione ellitticamente omessa in quanto data per scontata". |
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L'omologa norma vigente nel comparto regionale stabilisce invece che "il dipendente che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione ....." senza prevedere in alcun modo l'alternativa del trasferimento in diversa amministrazione. |
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Di conseguenza sembra che le parti contraenti intendessero consentire solo il trasferimento ad altra sede ma sempre nell'ambito della sola Amministrazione di appartenenza sia essa la regione o altro ente del comparto regionale. |