Pos. 3   Prot. N. /267.11.06 



Oggetto:Trasferimento ex art.15 D.P.Reg. 26/9/2003.


Allegati n........................       
                                                   
                          Presidenza della Regione 
                          Dipartimento regionale del personale,                         dei servizi generali, di quiescenza,                             previdenza ed assistenza del personale  

PALERMO

e p.c. Assessorato regionale dei Beni               Culturali ed Ambientali e della             Pubblica Istruzione 
                          Dipartimento regionale dei Beni                             Culturali ed Ambientali ed Educazione                         Permanente 
                  PALERMO  
      (rif.nota prot.66262 del 21giugno 2006) 



       


  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento chiede taluni approfondimenti ritenuti necessari ai fini della trattazione della questione che, posta dall'Assessorato in indirizzo e rimessa per competenza al Dipartimento medesimo dallo scrivente, riguarda l'applicabilità della norma in oggetto ad una dipendente rientrata dall'aspettativa sindacale per assumere una nuova qualifica conseguita a seguito di concorso il cui bando prevede l'obbligo settennale di permanenza nella sede di prima destinazione. 
  Un quesito ha ad oggetto la tesi prospettata dall'Assessorato regionale dei Beni Culturali in ordine all'effetto novativo del precedente rapporto di lavoro in conseguenza dell'inquadramento nella nuova qualifica, mentre l'altro riguarda, in sintesi, la possibilita' di applicare l'art.15 dell'Accordo regionale con le medesime modalità previste dall'analoga norma contenuta nell'art.18 del CCNQ del 7 agosto 1998 come interpretato autenticamente dal Contratto del 23 settembre 2004. 


  2-In data 8 novembre 2006 è pervenuta, da parte della dipendente che ha avanzato all'Assessorato dei Beni Culturali la domanda di trasferimento, richiesta di notizie in ordine al procedimento nell'ambito del quale chiede di poter esercitare i diritti di cui all'art.10 l.241/90 richiamando l'Amministrazione al rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva degli eventuali motivi ostativi all'accoglimento della sua istanza. Tale nota è indirizzata anche a codesti Uffici nonché al Giudice del Lavoro di Palermo affinchè valuti i profili relativi ai ritardi e rinvii registrati nella conclusione del procedimento. 


  3-In ordine al primo quesito va osservato che per quanto attiene al passaggio ad una fascia funzionale superiore la giurisprudenza è unanimemente concorde nel ritenere che lo stesso comporti l'accesso ad un nuovo posto di lavoro diversamente da quanto accade nell'ipotesi di semplice passaggio di livello. 
  Seguendo l'orientamento della Corte Costituzionale (sent. 4 gennaio 2001,n.2) anche per la Cassazione (Sez.Un.26 febbraio 2004 n.3948) la procedura concorsuale non ha diversa natura per i concorrenti interni in quota di riserva e per quelli esterni sicchè le relative controversie devono essere attribuite al giudice amministrativo,ad eccezione delle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima fascia funzionale. 
  Il Consiglio di Stato nel condividere tali principi ne ha chiarito ulteriormente la portata e anche allorchè è stato chiamato ad interpretare disposizioni sul blocco delle assunzioni ha ritenuto che il lemma assunzione "deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale" a meno che non si tratti di passaggi interni alla stessa area professionale o categoria.(Cons.St., comm.spec.p.i.,9-11-2005, n.3556/05.) 
  In ordine al secondo quesito può solo rilevarsi che l'interpretazione autentica intervenuta nel 2004, secondo cui "il dirigente sindacale che riprende servizio al termine del distacco o della aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito, alle condizioni previste dall'art. 18, comma 1, anche in una amministrazione diversa del medesimo comparto di appartenenza", a quanto risulta espressamente dalle premesse, è stata formulata considerato, tra l'altro, che poiché l'art.18 cit. "consente il trasferimento ... in altra amministrazione anche di diverso comparto, è logico che il trasferimento sia possibile anche tra amministrazioni diverse del medesimo comparto, specificazione ellitticamente omessa in quanto data per scontata". 
  L'omologa norma vigente nel comparto regionale stabilisce invece che  "il dipendente che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione ....." senza prevedere in alcun modo l'alternativa del trasferimento in diversa amministrazione. 
  Di conseguenza sembra che le parti contraenti intendessero consentire solo il trasferimento ad altra sede ma sempre nell'ambito della sola Amministrazione di appartenenza sia essa la regione o altro ente del comparto regionale. 


  4-Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. 

         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    






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