POS. I Prot._______________/265.2006.11

OGGETTO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - RACCOLTA FUNGHI EX L.R. 3/2006 - IRROGAZIONE DI SANZIONI IN ASSENZA DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI.


ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE FORESTE
PALERMO


1. Con nota 24 ottobre 2006, n. 464, l'Amministrazione in indirizzo sottopone allo scrivente la seguente problematica.
L'art. 2, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 - recante "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei" - subordina la raccolta dei funghi al possesso del tesserino nominativo regionale rilasciato, su istanza degli interessati, dal Comune di residenza degli stessi. Il successivo comma 2 dello stesso art. 2 dispone che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge suindicata, l'Assessore per l'agricoltura e le foreste emana direttive per la fissazione di modalità e criteri di rilascio del tesserino da parte dei comuni.
Per il mancato possesso del tesserino, si applicano le sanzioni amministrative riportate all'art. 11, comma 1, lett. a), della l.r. 3/2006.
Considerato che le direttive assessoriali non sono state ancora emanate, si chiede se, nelle more, le sanzioni amministrative vadano comunque applicate ovvero se la raccolta dei funghi possa essere effettuata anche in assenza di tesserino, senza che ciò dia luogo all'irrogazione delle sanzioni amministrative.

2. Sulla fattispecie sottoposta si rassegna quanto segue.
La mancata emanazione dei provvedimenti attuativi della legge rende, di fatto, impossibile l'attuazione del nuovo regime disciplinante la raccolta dei funghi che resta insuscettibile di pratica applicazione fino a che non saranno forniti ai Comuni le indicazioni per l'espletamento dell'attività autorizzatoria di loro competenza, rendendo, conseguenzialmente, possibile agli interessati di avanzare istanza per il rilascio dei tesserini.
Il procedimento di rilascio dei tesserini e delle autorizzazioni per l'esercizio di un'attività, come quella della raccolta dei funghi, soggiace invero, come qualunque azione della P.A., ai principi di buona amministrazione, imparzialità, trasparenza e ragionevolezza oltrechè alla previsione di poteri e di limiti certi.
Consegue da quanto sopra detto che la raccolta di funghi spontanei senza il tesserino non comporta l'assoggettamento a sanzioni amministrative, dovendosi ritenere l'attività di vigilanza, connessa all'irrogazione delle medesime, posta in essere in carenza di potere fino all'emanazione delle direttive da parte dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste.
Nei termini il reso parere.
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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".
 
 







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