Pos. 2   Prot. N. / 264.11.06 



Oggetto: Autorizzazione alla realizzazione di opere di rilevante interesse architettonico e artistico ex art. 3 l.r. 15/06.




Allegati n...........................






ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA P. I.
Dipartimento regionale per l'architettura e
l'arte contemporanea
PALERMO





1 - Con nota n. 28/Dir del 27 ottobre 2006, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
La legge regionale 14 aprile 2006, n. 15, nell'istituire il Dipartimento per l'architettura e l'arte contemporanea, ne definisce i compiti e all'art. 3 disciplina il procedimento per la dichiarazione d'importante interesse artistico delle opere di architettura contemporanea e gli adempimenti necessari per la loro realizzazione.
In particolare, il comma 3 del detto articolo 3 subordina la realizzazione di tali opere all'autorizzazione del dirigente generale di codesto Dipartimento, d'intesa con le amministrazioni locali interessate.
I successivi commi 4 e 5 prevedono, per le opere da realizzare in area sottoposta a vincolo culturale o paesaggistico, che la suddetta autorizzazione venga espressa congiuntamente al provvedimento della Soprintendenza, ricorrendo eventualmente all'indizione di apposita conferenza di servizi. Le risultanze di tale conferenza legittimano le varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione delle opere in parola ove alla stessa abbiano preso parte o siano state regolarmente convocate le amministrazioni interessate.
Con la nota in riferimento codesto Dipartimento, manifestando perplessità sui descritti procedimenti, chiede a quest'Ufficio di esprimersi sul rapporto tra la suddetta normativa e quella vigente "in tema di autorizzazioni ad edificare e di Conferenze di servizio...ed in particolare il rapporto che intercorrerebbe tra il Dirigente generale del Dipartimento...e l'Amministrazione Comunale nel cui territorio viene localizzata l'opera da realizzare..".


2 - Premesso che il testo normativo in oggetto risulta lacunoso quanto alle modalità ed alla tempistica delle fasi del procedimento, si procede a valutare le norme dello stesso con riferimento ad eventuali concorrenti competenze di altre autorità ed ai conseguenti raccordi dei rispettivi adempimenti.
Va subito negata l'ipotesi che la prevista autorizzazione possa interferire, sostituendola, con l'eventuale permesso a costruire il cui rilascio è di competenza comunale a conclusione di un procedimento avviato su domanda dell'interessato e soggetto a specifici presupposti e condizioni ( non ultimo il pagamento del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione ). Il rilascio, invero, dell'autorizzazione di codesto Dipartimento costituisce condizione per la qualificazione dell'opera come di importante interesse artistico. A tale fine, pertanto, tale autorizzazione dovrà precedere la realizzazione del progetto. In caso contrario, l'esecuzione degli interventi edilizi in questione, pur in presenza di regolare concessione, osterà alla previa connotazione dell'opera ai sensi dell'art. 3 in parola.
Con riferimento all'intesa con le amministrazioni locali interessate, prescritta al comma 3, va rilevato che la sua assenza preclude l'esercizio del potere cui si riferisce. L'acquisizione di tale consenso potrà realizzarsi con specifiche preventive richieste alle amministrazioni in parola ovvero in sede di conferenza di servizi (secondo la disciplina recata dall'art. 14 della l. 241 del 1990 come richiamato dall'art. 2 della l.r. 23 del 1998 ).
Si ritiene opportuno rimarcare che la conferenza di servizi di cui all'art. 3, comma 4, in parola è prevista per il caso che le opere da realizzare" ricadono in area sottoposta a tutela..", quale strumento per una approvazione congiunta del progetto da parte delle competenti amministrazioni.
Si chiarisce, comunque, che l'indizione della conferenza di servizi da parte di codesto Dipartimento ai fini che qua interessano ( autorizzazione della Soprintendenza ed eventuali varianti urbanistiche ), non esautora certamente il potere del sindaco di ricorrere, ove ritenuto necessario per l'esigenza di acquisire assensi comunque denominati da altre amministrazioni non coinvolte nel procedimento in esame, allo stesso strumento per il rilascio dei provvedimenti di competenza.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.






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