Pos. 2   Prot. N. / 260.11.06 



Oggetto: Ente parco - Inquadramento personale proveniente da altre amministrazioni.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento regionale territorio e ambiente
PALERMO





1 - Con nota del Servizio 6 prot. n. 70096 dell'11 ottobre 2006, pervenuta il 25 ottobre successivo, codesto Dipartimento ha trasmesso allo Scrivente una richiesta di parere dell'Ente parco dei xxx concernente le modalità di inquadramento di personale proveniente da altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 76 del 1995.
In particolare, è stata sollevata la questione dell'applicabilità, in sede di inquadramento, del D.P.R. 11/95 (cui fanno riferimento le delibere dell'Ente parco di immissione in ruolo del personale interessato) e se tale disposizione "comporta l'automatico passaggio, in funzione dell'anzianità di servizio maturata, ad una categoria professionale immediatamente superiore a quella ricoperta prima dell'immissione in ruolo".
Con nota del successivo 30 ottobre, questo Ufficio, rilevata nella suddetta nota n. 70096 l'assenza della firma del dirigente generale nonché degli allegati citati nella richiesta dell'Ente parco, ha chiesto a codesto Dipartimento di rimediare alle rappresentate carenze esprimendo, al contempo, il relativo orientamento sulla questione.
In data 17 novembre 2006 è pervenuta la richiesta di parere regolarmente sottoscritta dal dirigente generale pro tempore, corredata dei richiesti allegati.
Nessun orientamento è stato espresso sulla questione da codesto Dipartimento.

2 - L'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, al comma 2 dispone che il personale dell'Amministrazione regionale o di altre Pubbliche Amministrazioni in servizio a qualunque titolo in uno degli enti parco siciliani ad una certa data "può essere immesso a domanda nel ruolo organico dell'ente parco presso il quale presta servizio, mantenendo il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti, al momento del passaggio, nell'amministrazione di provenienza".
Con decreto assessoriale n. 277 del 28 ottobre 2005 è stato approvato il regolamento di organizzazione dell'Ente parco, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 3, della legge regionale n. 10 del 2000 in base al regolamento tipo approvato con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 34 del 2004.
L'art. 18 del detto regolamento di organizzazione, dopo aver affermato per il personale comandato l'applicabilità dell'art. 30 del d. lgs. 165 del 2001, ha disposto al comma 2 che "Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, il predetto personale immesso nei ruoli dell'Ente Parco mantiene il profilo, l'anzianità e la qualifica posseduti, al momento del passaggio, nell'Amministrazione di provenienza e ai fini dell'inquadramento si applicano le disposizioni del decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 9 e del decreto presidenziale 22 giugno 2001, n. 10".
Uguale disposizione è contenuta all'art. 30 del regolamento del personale e dei servizi, approvato con decreto assessoriale n. 40 del 14 febbraio 2006.
Con deliberazioni del comitato esecutivo dell'Ente del 20 dicembre 2005, divenute esecutive l'1 marzo 2006, è stata disposta l'immissione in ruolo ( con decorrenza dall'esecutività delle delibere ) del personale comandato riguardato dall'art. 7 della legge regionale 76/95, prevedendo che al suddetto personale "dovrà essere applicato, con successivo atto, il comma secondo dell'art. 18 del Regolamento, con conseguente riposizionamento giuridico ed economico sulla base dell'applicazione del D.P.R. n. 11/95 e dei DD.P.R. n. 9 e n. 10 del 22/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni".
Dalla lettura dei suddetti atti risulta chiara una discrepanza tra quanto disposto, in tema di modalità di inquadramento del personale in parola, dai regolamenti dell'Ente ( di organizzazione e del personale ) e dalle delibere di immissione in ruolo. Solo queste ultime, infatti, prescrivono l'applicazione del D.P.R. n. 11 del 1995.
Tale disposizione non solo risulta ultronea rispetto a quanto dettato dai regolamenti, ma realizza un palese contrasto con le prescrizioni dell'art. 7 della legge regionale 76/95. Questo, infatti, consente al personale interessato l'immissione nel ruolo organico dell'Ente assicurando il mantenimento della situazione soggettiva (profilo, anzianità e qualifica ) posseduta nell'amministrazione di provenienza al momento del passaggio. E', pertanto, a tale data ( nella specie 1 marzo 2006 ) che occorre aver riguardo nel considerare lo "status" posseduto dal personale in questione presso l'amministrazione di appartenenza e oggetto di specifica salvaguardia.
L'applicazione del D.P. 11/95 ( avente peraltro effetti solo sull'inquadramento nei diversi livelli stipendiali ) non si giustifica né al fine di un corretto inquadramento nei profili e nelle categorie oggi previste per il personale dell'Amministrazione regionale né con riferimento alla cronologia riguardata dal suddetto art. 7.
L'inquadramento, invero, del personale in parola avverrà con riferimento ai DD.PP. n. 9 e 10 del 2001 così come disposto dal regolamento di organizzazione dell'Ente ( formulato secondo il regolamento tipo proposto da codesto Assessorato ), tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 bis dell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 richiamato dal comma 1 dell'art. 18 dello stesso regolamento.
Si ritiene opportuno evidenziare che, ove condivisa la soluzione sopra esposta, sarà necessario modificare in tal senso le delibere di immissione in ruolo per scongiurare eventuali pretese degli interessati fondate proprio sull'erronea indicazione dell'applicabilità del D.P. 11/95.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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