Pos.3   Prot. N. /250.06.11 



Oggetto: TRASPORTI - Richiesta bonus per trasporto combinato strada- mare. Requisiti soggettivi





Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
TRASPORTI E COMUNICAZIONE
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
PALERMO




1.Con la nota suindicata è stato chiesto l' avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
La xxxxx., iscritta nel registro di cui all'art.12 della L.r. 5 luglio 2004, n.11 ha chiesto l' erogazione degli incentivi previsti per gli autotrasportatori che utilizzano il trasporto combinato strada - mare delle merci.
In sede di istruttoria della domanda per l' erogazione degli incentivi codesta Amministrazione ha osservato che il legale rappresentante della ditta di cui sopra è stato condannato nel 1994, come risulta dall' allegato certificato penale, per il reato di bancarotta semplice.
A seguito di richiesta della stessa Amministrazione, il legale rappresentante della ditta ha trasmesso un certificato rilasciato dal Tribunale di sorveglianza di yyyyy attestante la pendenza del procedimento di riabilitazione di cui all' art.179 del codice penale.
Ciò posto si chiede di sapere se la ditta in questione debba rimanere iscritta al registro di cui all' art.12 citato in attesa del perfezionamento del procedimento inerente la riabilitazione, e, nel caso di conclusione positiva dello stesso, da quale data è possibile erogare i benefici previsti dalla legge.

2. Sembra anzitutto opportuno premettere che la richiesta in esame - non implicando la soluzione di problemi relativi all' interpretazione di norme di legge o statutarie, quanto piuttosto l'individuazione di comportamenti da porre in essere da parte dell' Amministrazione attiva - esulerebbe dall' attività di consulenza dello Scrivente (cfr. art. 7 T.U. delle leggi sull' ordinamento del Governo e dell' Amministrazione regionale).
Tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione, non ci si esime dall' esprimere alcune considerazioni di carattere generale, fermo restando che ogni apprezzamento in ordine alla sospensione o alla eventuale cancellazione della ditta xxxxx dal registro delle ditte beneficiarie è rimessa a codesto Dipartimento.
La L.r. n.11/2004 ha istituito un sistema temporaneo di incentivi (c.d. bonus ambientale), destinato alle imprese aventi sede nei paesi dell' Unione europea operanti nel settore dei trasporti per conto proprio o di terzi, avente come finalità quella di promuovere l' utilizzo dei servizi marittimi di trasporto combinato strada - mare nelle rotte fra i porti della Sicilia e i porti situati nella parte continentale del territorio nazionale.
Il c.d. bonus ambientale, costituito da una parte fissa e da una variabile, viene corrisposto ai soggetti individuati dall' art. 3 della legge suindicata , previa iscrizione degli stessi al registro delle imprese beneficiarie di cui all' art.12.
Infatti, come previsto dal quinto comma dell' art.12 "Ogni soggetto di cui all' articolo 3 può accedere al sistema del bonus presentando domanda di adesione al sistema del bonus e di iscrizione al registro al Dipartimento regionale trasporti e comunicazione"
Tale registro, nonché le modalità di iscrizione allo stesso sono state regolate con D.A. del 3 dicembre 2005, successivamente integrato con il D.A. n.108/GAB del 10 agosto 2006.
Per ottenere l' iscrizione occorre, tra gli altri requisiti, quello della "idoneità morale, finanziaria e professionale" e a tal fine nello schema di domanda allegata al decreto sono previste una serie di dichiarazioni tra cui per es. quella che l' impresa non si trovi in stato di fallimento, quella di non avere riportato "condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati che incidono gravemente sulla propria moralità professionale e per delitti di natura finanziaria"
Come precisato dalla giurisprudenza, per valutare l' idoneità morale, professionale e finanziaria di un soggetto occorre riferirsi non solo alle competenze professionali, ma ad una nozione ampia comprendente la condotta e la gestione di tutta l' attività professionale, con la conseguenza che ne possono esulare solo quei fatti, estranei allo svolgimento dell' attività professionale, che riguardano esclusivamente la condotta personale del soggetto ... (TAR Piemonte, sez. I, 13 novembre 2002, n.1857)
È pur vero che, per considerare sussistente il requisito dell' idoneità morale, finanziaria e professionale delle ditte da iscrivere al registro, l' Amministrazione dispone di ampi poteri di valutazione discrezionale a fronte dei quali la posizione giuridica dell' istante è quella di titolare di un interesse legittimo (TAR Lazio, sez.Latina, 14 luglio 1997, n. 656).
Ciò posto occorre precisare che con decreto assessoriale 18 aprile 2005, n.60 sono stabilite le modalità di erogazione del bonus ed è stato precisato che ai benefici del bonus accedono le imprese iscritte al relativo registro previa istanza presentata al Dipartimento trasporti e comunicazione (cfr. art.3).
Ora, con riferimento al caso sottoposto all' esame dello Scrivente si specifica quanto segue.
La ditta xxxxx risulta iscritta al registro delle imprese beneficiarie del bonus e cioè nonostante risultasse già dal certificato penale allegato alla documentazione richiesta dall' Amministrazione per ottenere l' iscrizione al registro che il Sign. uuuuuu- legale rappresentante della ditta - era stato condannato nel 1994 per bancarotta semplice.
Sembrerebbe quindi che l' Amministrazione, nell' esercizio dei suoi poteri discrezionali, abbia ritenuto che tale condanna - sicuramente meno grave di quella per bancarotta fraudolenta - non abbia fatto venir meno il requisito dell' idoneità morale e professionale richiesto per l' iscrizione al registro.
Infatti, mentre i fatti di bancarotta fraudolenta sono caratterizzati dal dolo, in quanto l' evento è preveduto e voluto dall' agente come conseguenza del proprio comportamento; quelli di bancarotta semplice sono caratterizzati dalla colpa, in quanto l' evento anche se preveduto non è voluto e si verifica solo a causa di negligenza, imprudenza o imperizia. (F. Ferrara e A. Borgioli - Il fallimento - Giuffrè editore)
Inoltre si consideri che il fallito resosi colpevole di bancarotta fraudolenta non poteva chiedere la riabilitazione civile prevista dagli ormai abrogati artt. 142- 145 della legge fallimentare, mente poteva farlo chi si fosse reso colpevole di bancarotta semplice. Discorso analogo vale oggi per l' esdebitazione , istituto che ha in parte sostituito, a seguito della nuova disciplina delle procedure concorsuali (R.D. 16 marzo 1942, n.267, come modificato dalla L. 14 maggio 2005, n.80 e dal D.lgs 9 gennaio 2005, n. 5), la riabilitazione.
Peraltro, se è vero che la bancarotta semplice prevista dall' art.217 della legge fallimentare importa, altresì come pena accessoria, l' inabilitazione all' esercizio di un' impresa commerciale e l' incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per 2 anni (art.217 ult. comma) è anche vero che questo termine è stato abbondantemente superato nella fattispecie in esame.
Infine, per completezza sembra opportuno precisare che il reato di bancarotta semplice non è un reato di natura finanziaria essendo tale "ogni illecito, penalmente sanzionato, che contrasti con l' interesse finanziario dello Stato, sotteso alla imposizione dei tributi e di altri diritti erariali, ovvero, in forma indiretta all' esercizio monopolistico di attività lucrative sottratte alla organizzazione da parte dei privati" (Cass., sez.I, 28 - 01- 1988).
Giova altresì ricordare che gli effetti della riabilitazione operano sempre ex nunc così come previsto dall' art. 183 del codice pen. ("Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono").
Non può infine non rilevarsi che il D.A. n.60 cit. relativo alle modalità di erogazione del bonus non richiede una nuova valutazione dei requisiti di moralità e professionalità delle ditte già iscritte al registro.


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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati " FONS".


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