Pos.3   Prot. N. /249/11/06 



Oggetto: Richiesta assunzione ai sensi delle LL.68/99 e 3/03 art.34.




Allegati n...........................

                      Presidenza della Regione 
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale       

PALERMO



                       
  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha ripercorso la vicenda sviluppatasi a seguito del rigetto dell'istanza di assunzione per chiamata diretta avanzata nel 2001 dalla moglie di un sovrintendente della P.S. permanentemente inabile per causa di servizio di natura non violenta. 
  In particolare viene evidenziato che il ricorso straordinario avverso tale diniego è stato accolto con D.P.Reg.n.211del 16/3/2006 e che conseguentemente, secondo quanto stabilito nell'allegato parere del C.G.A., in esecuzione del decreto decisorio ha adottato gli ulteriori provvedimenti tenuto conto della normativa intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso. Tuttavia ritenendo che nemmeno in base alle disposizioni di cui all'art.34 della legge 3 del 2003 la richiedente abbia diritto all'assunzione il Dipartimento le ha nuovamente negato il beneficio. 
  Con riferimento alla problematica viene pure riferito che nelle more dell'esecuzione l'interessata aveva notificato apposito atto di intimazione e costituzione in mora proponendo poi ricorso al C.G.A. per l'ottemperanza del D.P.Reg. succitato. 
  Alla luce di quanto rappresentato viene quindi chiesto allo scrivente un parere sull'interpretazione delle norme in oggetto indicate con specifico riferimento all'esecuzione data dal Dipartimento al decreto di decisione del ricorso. 

2- Non può che concordarsi con codesto Dipartimento sull'interpretazione dell'art. 34 della L.n.3 del 2003, che al comma 1 così recita:
" Le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività operative ovvero a causa di atti delittuosi commessi da terzi."
Tale norma è estremamente chiara nel prevedere l'estensione di alcune disposizioni, originariamente dettate in favore dei familiari di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai congiunti degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di Polizia deceduti o divenuti permanentemente inabili per alcune cause espressamente indicate. Quindi poichè, nel caso di specie, la permanente inabilità al servizio del marito consegue ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, situazione non contemplata dalla norma in esame, la moglie non ha titolo a fruire del beneficio ivi previsto del quale si appalesa di conseguenza superfluo esaminare l'esatta portata.
Parimenti si condivide la ricostruzione del quadro normativo che in atto disciplina il collocamento obbligatorio del coniuge di soggetto riconosciuto grande invalido per causa di servizio non ritenendo che sussistano elementi per discostarsi dalle conclusioni già esposte dall'Ufficio nel parere n.147 del 2001 circa l'applicabilità della sola quota di riserva di cui all'art.18 della l.68 del 1999 e alla normativa di attuazione recata dal D.P.R. n.333 del 2000.
Ciò detto nulla può osservarsi, ovviamente, circa le ragioni, discendenti da valutazioni di competenza dell'Amministrazione attiva, che nel caso di specie hanno portato codesto Dipartimento ad escludere l'operatività della suddetta riserva con riferimento all'assunzione nell'Amministrazione regionale.
Si significa infine che per ogni aspetto riguardante specificamente l'esecuzione del decreto di decisione del ricorso straordinario essendo stato proposto ricorso al C.G.A. Codesto Dipartimento dovrà raccordarsi con l'Avvocatura distrettuale dello Stato che lo difende in giudizio.



3-Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    


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