POS. II Prot._______________/242.11.06

OGGETTO: L.S.U. - Contratti ex art.2, l.r. n.24/2000 - Art.8, l.r. n.16/2006 - Applicabilità.





ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE -
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale
PALERMO






1. Con nota prot. n. 3177 del 2 ottobre 2006 codesta Agenzia ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine all'interpretazione dell'art.8, l.r. 14.04.2006, n.16 che, in merito al personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca e gli Enti Parco, al primo comma dispone che "1. Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attività socialmente utili presso le Aziende provinciali per l'incremento turistico, presso le Aziende autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonché presso gli Enti Parco rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione.".
In particolare, codesta Agenzia chiede di conoscere se ad avviso di questo Ufficio il personale in servizio presso i predetti enti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato ai sensi dell'art.2, comma 1, l.r. 26 novembre 2000, n.24 (e non modificato ex art.25, quarto comma, l.r. n.21/2003 cit. in conformità alle previsioni del comma 1 del medesimo) possa essere ricompreso tra "il personale in servizio ... con contratto a termine di cui di cui all'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21", e dunque rientrare nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione, e ciò anche in analogia con quanto previsto per il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei Conti di cui al terzo comma del medesimo articolo 8, l.r. n.16/2006 cit..


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.8 della legge regionale 14 aprile 2006, n.16, recante "Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie", nel dettare disposizioni in ordine al "Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti", dispone testualmente che:
"1. Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all'articolo 25 della legge regionale 29dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attività socialmente utili presso le Aziende provinciali per l'incremento turistico, presso le Aziende autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonché presso gli Enti Parco rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione eroga direttamente agli Enti Parco le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma 1, nonché le risorse necessarie alla stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni.
3. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dei processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito, ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti impegnati presso l'Amministrazione regionale destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo unico per il precariato di cui all'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall'Amministrazione regionale.".

Con circolare n.72/2006/AG del 24 maggio 2006 codesta Agenzia ha dettato le direttive applicative della predetta disposizione.

La problematica in oggetto, secondo quanto riferito da codesta Agenzia, concerne lavoratori che hanno instaurato contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art.2, primo comma, l.r. n.24/2000 cit., che non sono stati modificati ex art.25, quarto comma, l.r. n.21/2003 cit.
Il predetto art.2, l.r. n.24/2000 cit., rubricato "Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni", prevede la possibilità di concedere un contributo pari a 60 milioni di lire, ripartito in cinque annualità di pari importo, per "ogni lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81".

L'art.6, secondo comma, D.Lgs. n.81/2000 cit. (recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della L. 17 maggio 1999, n. 144.") aveva già previsto che le pubbliche amministrazioni possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili in possesso dei requisiti di cui all'art.2, secondo comma del medesimo D.Lgs. n.81/2000 (avere maturato 12 mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999), attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da esse promossi per la durata di sessanta mesi.

Appare chiaro dalla lettera delle norme richiamate che i contratti per i quali è stata sollevata la problematica in oggetto sono a tempo determinato, avendo una durata di sessanta mesi e possono, pertanto rientrare nella più ampia categoria dei contratti a termine di cui all'art.25, l.r. n.21/2003.

Tornando all'art.8, l.r. n.16/2006 cit. va peraltro rilevato che la ratio della norma è chiaramente quella di inserire tutto il personale precario in forza presso gli enti di cui trattasi nel contigente dei soggetti impegnati presso l'Amministrazione regionale, destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato.
In tal senso depongono tanto la rubrica - "Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti."-, quanto la lettura della disposizione nella sua interezza, sembrando evidente che il legislatore ha inteso effettuare una ricognizione delle diverse categorie di lavoratori in forza presso gli enti (primo comma) e gli uffici (terzo comma) riguardati dalla norma.

Ciò posto, per quanto l'art.8, l.r. n.16/2006 cit. non menzioni espressamente al primo comma i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, tuttavia sembra allo Scrivente che comunque con l'espressione utilizzata per la seconda categoria, e cioè "contratto a termine di cui all'art.25 della l.r. n.21/2003", il legislatore abbia inteso richiamare tutte le fattispecie di contratto a termine di cui all'art.25, l.r. testè citato e non soltanto quella dei "contratti quinquennali di diritto privato" di cui alla lettera b) della medesima disposizione.
In tal senso sembrano di conforto tanto la lettera della norma, che indica genericamente i contratti "a termine" senza ripetere la medesima espressione utilizzata nella lettera b), primo comma, art.25, l.r. n.21/2003 cit. e/o richiamare specificamente la predetta lettera b), quanto lo spirito della norma che, come detto, ha l'obiettivo di fare rientrare nei processi di stabilizzazione tutto il "personale precario" in forza presso gli enti, le agenzie (primo comma) e gli uffici (della Corte dei conti ex terzo comma) indicati dalla medesima.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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