Pos. 3  Prot. N. 17151 - 86 .06.11 



Oggetto: ESPROPRIAZIONI- Convenzione per l'affidamento in gestione di schemi acquedottistici e del servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile. Opere realizzate dal soggetto concessionario. Competenza ad adottare la dichiarazione di pubblica utilità ed i successivi atti espropriativi.





Allegati n........................



AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE
PALERMO

1 - Con nota 29 settembre 2006, n. 4421, con riferimento ad un precedente parere reso dallo scrivente all'Assessorato regionale dei ll.pp. con nota 6-4-2006, n. 6292, codesta Agenzia, cui sono state conferite le attribuzioni dell'amministrazione regionale dei ll.pp. relativamente ai rapporti con la Sicilacque spa, chiede se possa delegare a quest'ultima, per singoli interventi previsti dalla concessione, l'esercizio dei propri poteri espropriativi.

2. Al quesito può darsi risposta affermativa. L'art. 6, comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, consente la possibilità di delegare in tutto o in parte i poteri espropriativi al concessionario di opera pubblica. Tale delega è facoltativa ed il suo ambito va individuato con precisione anche al fine di assicurare la massima trasparenza nei confronti dei terzi interessati i quali devono essere messi in grado di conoscerne i limiti al fine di individuare il soggetto legittimato passivamente in ordine al pagamento delle indennità e delle eventuali richieste risarcitorie. Deve infatti evidenziarsi che quando la legge prevede la possibilità di delegare i poteri espropriativi e, quindi, l'adozione degli atti relativi alla procedura il concessionario può agire in nome (e conto) proprio (cfr. Cass., sez. I, 20-01-2004, n. 821) e divenire direttamente responsabile verso il soggetto espropriato di tutte le conseguenze della procedura (salva rivalsa nei confronti del delegante); diversamente, nel caso di delega di mere attività di esecuzione dei provvedimenti espropriativi l'incaricato agirebbe come mero rappresentante ricadendo direttamente in capo al soggetto rappresentato gli effetti della sua attività (cfr. Cass., 01-06-1990, n. 5143; Cass., I, 19-4-2005, n. 8197; Cass., III, 26-6-2003, n. 10163 e in dottrina Caringella e altri "L'espropriazione per pubblica utilità" II edizione, 2003, Giuffrè, pagg. 70 e segg.).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.
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