Pos.   3 Prot. N. 18349 - 238.06.11  



Oggetto: Opere pubbliche. Compensi relativi a componenti commissione di collaudo.




Allegati n........................




  ASSESSORATO REGIONALE DEI  
  LAVORI PUBBLICI 
  DIPARTIMENTO ISPETTORATO TECNICO  

PALERMO


1 - Con nota 25 settembre 2006, n. 1078 (Serv. 5) codesto Dipartimento, richiamato il precedente parere n. 168.11.06, prot. n. 13798, reso sull'argomento da quest'Ufficio il 10 agosto 2006, riferisce che un ente locale, nel conferire un incarico di collaudo a dei professionisti non riuniti in collegio, aveva previsto, nella relativa delibera d'incarico, che l'onorario per la prestazione resa sarebbe stato corrisposto dietro presentazione di una sola parcella firmata da tutti i professionisti. L'Ordine degli ingegneri al quale, la parcella è stata sottoposta per il visto di congruità, ha però ritenuto che la stessa debba essere vidimata dagli ordini e collegi professionali di appartenenza di ciascun professionista. Poiché alcuni componenti della commissione non sono iscritti ad alcun ordine ( in quanto pubblici dipendenti) o ad ordini diversi da quello degli ingegneri, viene chiesto il parere dello scrivente Ufficio su chi debba vistare la parcella per tali componenti.
Viene pure chiesto se al componente segretario incaricato della verbalizzazione e revisione contabile spetti o meno, quale "componente della commissione", il pagamento dell'attività di collaudazo o solo quella relativa alla revisione contabile e verbalizzazione.

2. Anche ad integrazione del precedente parere 10 agosto 2006, n. 186.06.11, prot. 13798, va osservato, in primo luogo, che la prima delibera 12-7-1989, n. 733, prevedeva il conferimento del collaudo a tre professionisti "non riuniti in collegio" ma (da quanto è dato leggere) tutti ingegneri. In tale condizione può comprendersi perché le modalità di compenso facessero riferimento ad un'unica parcella sottoscritta da tutti i professionisti ed alla tariffa degli ingegneri ed architetti. La successiva sostituzione di due professionisti con un geologo ed un geometra (con funzioni di segretario) ha però reso inapplicabile tale clausola di determinazione del compenso e, pertanto, ciascun componente andrebbe remunerato secondo le prestazioni effettuate e sulla base delle tariffe professionali relative alla categoria di appartenenza e non più con una parcella unica e da tutti sottoscritta. In tal caso il componente ingegnere produrrà una propria parcella vidimata dal consiglio dell'ordine di appartenenza. La congruità delle parcelle relative al geologo ed al componente-segretario, entrambi dipendenti pubblici potranno essere valutate come congrue dall'Ispettorato tecnico.
Per il segretario, valga quanto espresso nel precedente parere, osservandosi che lo stesso, benché componente della commissione, non è stato investito del collaudo tecnico amministrativo ma, come componente diplomato, dei soli compiti di verbalizzazione e revisione da remunerarsi con riferimento alla tariffa dei geometri.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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