Pos. I Prot. 16801/237.2006.11


OGGETTO: Regione siciliana.- Assessore regionale.- Indennità mensile ex l.r. 8/1956.- Individuazione componenti del trattamento economico di riferimento.

ASSESSORATO REGIONALE
DEI LAVORI PUBBLICI
Ufficio di Gabinetto dell'Assessore
(Rif. nota n. 48165 del 26 settembre 2006)

e, p.c. PRESIDENZA DELLA REGIONE
- Ufficio di Gabinetto dell'On.le Presidente
- Segreteria Generale
- Dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata l'Assessore regionale per i lavori pubblici ha posto all'attenzione dello scrivente una problematica relativa alla determinazione dell'indennità degli Assessori che non rivestano la qualità di deputati regionali.
In particolare, richiamato il disposto della l.r. 30 gennaio 1956, n. 8, recante disposizioni in materia di "Indennità mensile e rimborso spese per missioni al Presidente della Regione ed agli Assessori", viene chiesto l'avviso dell'Ufficio circa la spettanza della diaria attribuita, a titolo di rimborso spese, ai Vicepresidenti dell'Assemblea Regionale Siciliana, nell'ipotesi in cui si abbia la residenza a Palermo.
Si chiede inoltre di sapere se la diaria in questione debba, ai sensi del disposto dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, essere ridotta nella misura del 10%.

2.- Al fine della risoluzione della problematica proposta si osserva che - come peraltro già rilevato nella richiesta di consulenza - la disciplina del trattamento economico del Presidente della Regione e degli Assessori regionali è determinata, dalla l.r. 30 gennaio 1956, 8, attribuendo loro una "indennità mensile lorda pari al trattamento economico mensile spettante, rispettivamente, al Presidente ed ai vice Presidenti dell'Assemblea regionale siciliana".
La disciplina vigente a cui conduce l'operato rinvio è rinvenibile, in conformità alle previsioni della l.r. 30 dicembre 1965, n. 44 - il cui articolo 1, comma 1, dispone che "l'indennità spettante ai membri dell'Assemblea regionale siciliana e la diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Palermo sono stabilite dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana nella misura pari a quella fissata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261" - nelle determinazioni assunte in seno all'A.R.S.
Pertanto la formulata richiesta di parere andrebbe inoltrata ai competenti Uffici dell'Assemblea regionale siciliana, al fine di uniformarsi alle modalità applicative da detto Organo adottate perl'erogazione della diaria in discorso, che peraltro dovrebbe essere disciplinata in maniera conforme rispetto alla analoga diaria corrisposta, ai sensi dell'art. 2 della richiamata legge 31 ottobre 1965, n. 1261 ai membri del Parlamento a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma.

Non ci si esime tuttavia dal segnalare che il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con circolare 8 febbraio 2000, n. 50, emanata allo scopo di assicurare una corretta ed uniforme applicazione della normativa recata dalla L. 9 novembre 1999, n. 418 in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari, ha puntualizzato che la diaria a titolo di rimborso spese nella capitale, prevista dall'articolo 2 della suindicata legge n. 1261 del 1965 compete agli indicati soggetti "non residenti a Roma".
Pertanto l'attribuire la diaria ai soli Assessori residenti fuori Palermo si paleserebbe conforme all'interpretazione fornita dagli Organi centrali dello Stato in relazione ad una fattispecie sostanzialmente analoga atteso che la richiamata legge 418/1999, all'art. 1, ha statuito che ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e che la legge cui è operato rinvio dispone la corresponsione, oltreché dell'indennità parlamentare (art. 1), anche di una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma (art. 2).

Ci si riserve, se richiesto, ogni utile approfondimento anche in relazione alle considerazioni che potranno essere formulate.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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