Pos.2   Prot. N. /236.11.06 



Oggetto: Direttore generale di azienda sanitaria - Quota integrativa del trattamento economico ex art. 1, c.5, DPCM 502/95.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DELLA
SANITA'
Dipartimento regionale per l'assistenza
sanitaria ed ospedaliera e la programmazione
e la gestione delle risorse correnti del Fondo
sanitario
PALERMO





1 - Con nota del Servizio 1 prot. 2835 del 21 settembre 2006, codesto Dipartimento ha posto allo Scrivente il seguente quesito relativo all'attribuzione dell'integrazione del trattamento economico del direttore generale di un'azienda sanitaria, prevista dal comma 5 dell'art. 1 del DPCM 19 luglio 1995 n. 502.
Nell'anno 2002 come Direttore generale di un'azienda sanitaria si sono succeduti due soggetti : uno in regime di proroga del relativo incarico, nelle more delle procedure di nomina del nuovo direttore, per l'adozione di eventuali provvedimenti urgenti ed indifferibili; l'altro dall'1 marzo dello stesso anno, data della stipula del contratto individuale.
Viene riferito che per l'attività svolta dal secondo e relativa agli anni 2002/2003, la quota integrativa in discorso è stata riconosciuta a seguito di conclusione favorevole del previsto procedimento di valutazione, mentre non risulta esperita analoga attività valutativa per il periodo gennaio-febbraio 2002 per il quale il primo ha chiesto l'incentivo economico.
Con riferimento a tale fattispecie e "Constatato che la nomina dei direttori generali....quasi mai avviene ad inizio dell'anno solare o a scadenza fissa", viene chiesto il parere dello Scrivente sull'attribuibilità della quota integrativa in questione nel suddetto caso di proroga o nel caso che il mandato scada nel corso dell'anno, liquidando in tal caso il compenso " in maniera proporzionale ai due direttori generali che nell'arco di un anno si sono succeduti..".
Ove, invece il compenso non vada corrisposto al direttore prorogato (per il periodo di proroga), viene chiesto se lo stesso possa essere attribuito al direttore subentrato.
Conclusivamente, codesto Dipartimento esprime il proprio avviso sulla questione ritenendo che "poiché il trattamento economico principale annuo va corrisposto dal momento della stipula del contratto e, quindi, riferito all'anno, proporzionalmente al periodo di servizio effettuato, la quota integrativa..essendo accessoria, dovrebbe seguire lo stesso criterio del compenso principale, ovviamente sempre a seguito di valutazione con giudizio favorevole ..".

2 - Il DPCM 19 luglio 1995, n. 502,recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, all'art. 1, c.5, dopo aver disposto sull'ammontare del trattamento annuo del direttore generale, stabilisce che "Il trattamento economico può essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione.".
Il compenso in questione viene configurato come integrazione del trattamento economico annuo spettante al direttore e ne costituisce parte eventuale e accessoria. Va, pertanto,conformemente a quanto ritenuto da codesto Dipartimento, sicuramente esclusa la possibilità di conferire detto compenso per un periodo antecedente quello di spettanza del trattamento fondamentale. Nel caso di specie, avendo il direttore subentrante stipulato il contratto individuale in data 1 marzo 2002 ( con l'assegnazione degli obiettivi da realizzare ), allo stesso potranno essere attribuiti compensi per l'attività svolta a partire da quella data.
Con riferimento al quesito dell'attribuibilità del compenso integrativo al direttore prorogato fino alla nomina del subentrante, "al fine di assicurare la continuità gestionale con l'adozione motivata di provvedimenti urgenti ed indifferibili", si osserva quanto segue.
Da quanto esposto da codesto Dipartimento nella richiesta di parere sembra che la proroga in discorso, non concerna il contratto già stipulato dal direttore uscente, ma semplicemente l'organo per assicurare, nelle more della nomina del nuovo vertice, la continuità gestionale con l'adozione motivata di provvedimenti urgenti ed indifferibili. Stando così le cose, l'attribuzione della richiesta maggiorazione risulterebbe infondata perché mancante dei necessari presupposti quali la fissazione degli obiettivi, la puntuale realizzazione degli stessi e la valutazione positiva.
Ove, invece, codesto Assessorato ritenga di aver prorogato l'incarico del direttore uscente, insieme agli obiettivi già assegnati, l'attività riferita a quel periodo potrà essere oggetto di valutazione ai sensi della disposizione normativa in oggetto.
E' appena il caso di rilevare, comunque, che in assenza di procedure valutative (situazione riferibile alla fattispecie in esame ) non può darsi corso alla corresponsione del trattamento integrativo invocato.
Quanto, infine, al quesito relativo alla possibilità di liquidare il compenso in discorso in maniera proporzionale a due direttori succedutisi nell'arco di un anno nell'amministrazione di una medesima azienda, comprendente l'ipotizzato caso della scadenza del mandato nel corso dell'anno, la soluzione va sempre ricavata dall'esame del contratto individuale avendo riguardo alla durata dello stesso, agli obiettivi assegnati ed ai relativi tempi di realizzazione. Ove tali elementi siano compatibili con una valutazione mirata alla verifica dei risultati dell'attività, nulla osta al riconoscimento dell'integrazione in parola per il periodo di riferimento.

3 - .A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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