Pos. 3   Prot. N. 16397 / 228.11.06 



Oggetto: Ufficio regionale per l'espletamento di gare di appalto di lavori pubblici.Componenti commissioni.Trattamento economico e giuridico.




Allegati n...........................



Assessorato regionale dei Lavori Pubblici
Ufficio di Gabinetto          Palermo 


e, p.c. Agenzia per la rappresentanza
negoziale della Regione siciliana
A.R.A.N. Sicilia       

Palermo
                           
                      Presidenza della Regione 
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale   

Palermo





  1-Con la suindicata assessoriale viene chiesto allo scrivente di approfondire la problematica di cui all'oggetto già trattata nel parere n.286 del 2005 su richiesta del Dipartimento regionale dei lavori pubblici e sulla quale successivamente è stata interpellata dall'Assessore del tempo l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo che ha risposto con nota del 7/2/2006 part.n.5357. 
  L'ulteriore esame viene richiesto sulle seguenti criticità e le relative soluzioni prospettate dall'Ispettore generale dell'Ispettorato tecnico. 
  Viene infatti evidenziato che si sarebbe potuto stipulare con i presidenti,in quanto soggetti esterni, un disciplinare d'incarico o un contratto a progetto che tra l'altro preveda specifiche clausole concernenti il rimborso delle spese sostenute mentre con i vicepresidenti, trattandosi di dirigenti dell'Assessorato, apposito contratto recante gli obiettivi di risultato. 
  In questo modo per i suddetti vicepresidenti risulterebbero fugate le perplessità che l'Ispettore Generale nutre sulla consensualità dell'accettazione al distacco presso l' Ufficio regionale per l'espletamento di gare di appalto di lavori pubblici senza un altrettanto consensuale definizione dei contratti e potrebbe riportarsi il trattamento economico nell'alveo del CCRL equiparando l'indennità di funzione all'indennità di posizione parte variabile con possibilità quindi di riconoscere anche l'indennità di risultato. 

Per l'ipotesi che lo scrivente non ritenga praticabile quanto proposto dall'Ispettore Generale viene chiesto se nell'indennità di funzione prevista per i presidenti debba rientrare l'eventuale rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione e per il raggiungimento della sede dell'Ufficio.

2- Con riferimento ai componenti delle commissioni istituite presso le sezioni provinciali dell' Ufficio regionale per l'espletamento di gare di appalto di lavori pubblici scelti tra i dirigenti tecnici di codesto Assessorato non si rinvengono nella nota che si riscontra elementi per ritornare sull'orientamento già manifestato. E ciò tanto per il profilo della contrattualizzazione dell'incarico quanto per quello della retribuzione, relativamente ai quali il parere in precedenza reso è in linea con la compiuta ricostruzione operata dall'Avvocatura dello Stato secondo la quale "la legge autorizza la prestazione del servizio presso struttura diversa da quella di appartenenza e identifica.....i compiti che il dipendente deve svolgere presso la struttura....e la conseguente struttura della retribuzione spettante al dipendente.".
A quest'ultimo riguardo giova ricordare, invero, che l'art. 7 ter, c.16, del testo coordinato della l. 109/94 e delle ll. rr. nn. 7/2002 e 7/2003 dispone che "ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17". Detto regolamento, emanato con D.P. 14 gennaio 2005, n.1, all'art. 2 si limita a fissarne l'importo ( per i componenti ) in euro 30.000.
Quanto si desume dal combinato disposto delle norme ora citate non è stato oggetto di ulteriore disciplina né da parte dei decreti presidenziali istitutivi delle commissioni, né dalla recentissima contrattazione collettiva regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale. Conseguentemente non sembra allo Scrivente che allo stato residuino spazi interpretativi per potere "equiparare" l'indennità di funzione come sopra stabilita all'indennità di posizione parte variabile.
Giova comunque rilevare che su quest'ultimo aspetto potranno esprimersi gli Uffici che leggono per conoscenza cui spetta per competenza la materia contrattuale e retributiva della dirigenza regionale.
Passando invece ai presidenti delle commissioni giova ribadire che gli stessi, se esterni all'amministrazione regionale né altrimenti in attività di servizio, sono da annoverare tra i funzionari onorari.
Ciò significa, da un lato, che le prestazioni che costoro sono chiamati a svolgere rientrano nell'ambito dei rapporti di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche ma mancano degli elementi tipici dell'impiego pubblico e, dall'altro, che la caratura amministrativa dell'attività svolta non determina la costituzione di un rapporto di prestazione d'opera (cfr.parere di quest'Ufficio n.290 del 2000 e sent.Cass.sez.un.14 gennaio 1992,n.363 ivi citata).
Conseguentemente l'incarico, conferito in base ad apposite disposizioni normative regionali, risulta disciplinato esclusivamente dall'atto di conferimento emanato in esecuzione delle medesime senza possibilità di apportarvi consensuali integrazioni e modifiche.
Se quindi il regime del funzionario onorario non è astrattamente incompatibile con il riconoscimento in suo favore del diritto a specifici rimborsi spese, tuttavia nel caso in esame questi non sono previsti né dall' art.7ter della legge 109/1994, come recepita dalla l.r.7/2002 e succ.modif., né dal regolamento attuativo.
Si segnala comunque che per i componenti esterni degli organi collegiali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.1,c.3 l.r.15/1993 l'analoga problematica è stata positivamente risolta a seguito del chiarimento effettuato dalla Giunta regionale il cui esito è stato diffuso dall'Assessore alla Presidenza.
Si allegano, pertanto, in copia la deliberazione n.133 del 1^giugno 1999 e la circolare del 20 luglio 1999 affinché codesto Assessorato possa, se lo ritiene, trarne utili spunti anche ai fini di eventuali proposte di modifica del regolamento vigente.


3 - Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".














Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale

?? ?? ?? ??