Pos.3   Prot. N. 220.11.06  


Oggetto: Aeroporto di xxxx. Società di gestione.








ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONE E TRASPORTI
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
PALERMO





1.Con nota n. 320 del 4 settembre 2006 codesto Dipartimento ha sottoposto all'attenzione dello Scrivente una complessa problematica relativa alla riconversione ad usi civili dell'ex base missilistica di xxx.
In particolare vengono poste due questioni; la prima inerente alla proprietà del sedime aeroportuale che il Comune ritiene essere stata ad esso trasferita ai sensi della comma 6 quater, l. 23 dicembre 1988, n. 448 ; la seconda relativa alla costituzione della società di gestione dell'aeroporto medesimo che, secondo il Dipartimento, dovrebbe seguire una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.M n. 521/97 gestita direttamente dall'Enac.
L'Avvocatura generale dello Stato, interpellata dall'Enac, ha reso un parere prot. n. 80849 del 6 luglio 2006 in cui rispondendo solo al primo dei due quesiti posti , propone, "di richiedere direttamente al Ministero della difesa di procedere ad una cessione temporanea in proprio favore del sedime aeroportuale militare su cui attualmente insiste il realizzando aeroporto civile. In tal modo si verrebbe a consolidare in capo al Comune cessionario la titolarità delle infrastrutture e del relativo sedime che se successivamente sdemanializzato potrebbe portare al riconoscimento della natura privata dell'aeroporto civile d ixxxx xxxx art. 694 c.n ".
Codesto Dipartimento ritiene che "con detta fattispecie l'Ente Nazionale per l'aviazione Civile non assumerebbe pertanto in carico l'infrastruttura al fine di pervenire successivamente all'assegnazione a duna società di gestione e ciò in base alle procedure dettate dall'art. 2 del D.M. 12 novembre 1997, n. 521. Conseguentemente da parte dello scrivente Dipartimento regionale sorgono decise perplessità in ordine alla società di gestione allo stato attuale individuata, per la gestione dell'aeroporto di xxxx, poiché per l'individuazione della stessa si è partiti dall'assunto della natura privata dell'aeroporto, essendo l'infrastruttura di proprietà del Comune di xxxx (come dallo stesso asserito nella nota del 22 marzo 2006) e delle relative aree. Il finanziamento della infrastruttura, intervento finanziato con fondi CIPE di cui alla delibera n. 36/02 e fondo del POR Sicilia 2000/2006, identificano l'opera quale infrastruttura pubblica ed in tal senso anche l'affidamento gestionale deve perseguire un obiettivo che consenta l'individuazione dei partners privati attraverso una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del D.M. 521/1997, gestita direttamente dall'Ente Nazionale per l'Aviazione civile".


2. Sulla complessa problematica sottoposta all'attenzione dello Scrivente sembra necessario preliminarmente, al fine di valutare le modalità con cui si è proceduti alla individuazione della società di gestione aeroportuale, effettuare alcune brevi considerazioni sul regime giuridico dell'area aeroportuale su cui attualmente insiste l'ex aeroporto militare di xxxx.
L'area del sedime aeroportuale, sulla quale sono in corso i lavori di realizzazione dell'aeroporto in oggetto, fa parte del demanio militare aeronautico ai sensi dell'art. 692 del c.n. e, in quanto tale, sottoposto ai poteri propri del tipico regime giuridico della demanialità per tutti gli interventi inerenti alla fruizione ed alla tutela del bene.
Ai sensi dell'art. 693 del c.n. tali beni una volta dismesso il loro uso a fini militari, ove adibiti ad uso civile, andrebbero assegnati all'ENAC in uso gratuito per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
La prospettiva di tale variazione d'uso, nella fattispecie che ci riguarda, risulta ben chiara dal verbale di consegna provvisoria, datato 16 marzo 2000, con cui il Ministero della difesa " nelle more della definizione della procedura di sclassifica" ha consegnato in via provvisoria al comune di xxx le aree destinate alla realizzazione dei lavori aeroportuali e per la restante parte ad uso di carattere culturale, sociale ecc. "salvo la futura restituzione allo Stato della parte destinata ad aeroporto".
E non potrebbe essere altrimenti dato che la cosiddetta " sdemanializzazione" ossia il passaggio di beni del demanio pubblico al patrimonio dello stato, delle regioni, province o comuni, che determina l' assoggettamento del bene al regime giuridico di diritto privato- secondo la prevalente dottrina ( cfr. Virga, Diritto amministrativo, vol. 1, Giuffrè¨, Milano, 1993, 348-349) e la giurisprudenza può manifestarsi anche in modo tacito" ma occorre che essa risulti da atti univoci, concludenti e positivi della p.a., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico; né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente proprietario possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare la destinazione, anche potenziale, del bene demaniale all'uso pubblico, poiché a dare di ciò la prova è pur sempre necessario che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la p.a. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo". (Cass., sez. II, 30-08-2004, n. 17387).
Ciò premesso e rilevato altresì che è in corso tale procedura di sclassifica con conseguente passaggio del bene dal demanio militare al Ramo trasporti e aviazione civile, non si vede come possa il Comune ritenere che sia avvenuto un trasferimento " ope legis" della proprietà dell'area in virtù dell'art. 1, comma 6 quater, l. 23 dicembre 1988, n. 448 secondo il quale "l'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-bis e 6-quinquies ( presentato per lo sviluppo la valorizzazione e l'utilizzo di determinati beni e complessi immobiliari appartenenti allo Stato) determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati".
Per quel che qui interessa l'art. 19 comma 6 quinquies della l. 448/1998 prevede che se non siano presentati i progetti di cui sopra ma tali beni siano compresi in piani di sviluppo predisposti da enti sul cui territorio essi insistono, sulla base di una convenzione che determini modalità e condizioni, potrà procedersi al trasferimento della proprietà degli stessi agli enti anzidetti.
Solo in questa ipotesi l'approvazione del progetto effettuata nell'ambito della conferenza di servizi " ove previsto dagli obiettivi dell'intervento" determina il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati.
Ora, come risulta agevolmente dalla lettura dei verbali della stessa, la conferenza di servizi è stata convocata al precipuo ed unico scopo di procedere all'esame ed all'approvazione del progetto relativo alla realizzazione dell'aeroporto e non ha mai disposto in merito all' acquisizione dell'area in questione al patrimonio del Comune.
Inoltre anche se la conferenza di servizi avesse inteso disporre in tal senso, sarebbe stato imprescindibile avviare una procedura di sdemanializzazione che avrebbe coinvolto sia l'Agenzia del demanio nella qualità di proprietaria delle aree anzidette, (che, fra altro, non risulta neppure essere stata convocata nella predette riunioni) sia l'Enac, assegnatario delle aree ai sensi dell'art. 693 c.n.
Chiarito, quindi, sulla base delle superiori argomentazioni, che ad avviso dello Scrivente, non è avvenuto alcun trasferimento della proprietà dell'area in capo al comune di xxxx, dovrà ora esaminarsi l'ulteriore profilo dell'individuazione della società di gestione dell'aeroporto.
Si premette in primo luogo che nella materia aeroportuale si è assistito ad un forte dimensionamento delle funzioni regionali e locali in ragione della riserva operata a favore dello Stato relativamente alle funzioni assegnate dall'art. 2, D.lgs. 25 luglio 1997, n. 250 all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, (ENAC) in materia di tariffe, tasse, piani regolatore aeroportuali, ecc.
Inoltre l'assetto organizzativo della gestione aeroportuale è stata oggetto di un profondo ridisegno per la volontà di favorire la privatizzazione degli aeroporti affidando la gestione in regime di concessione, a società commerciali ( cfr a tale riguardo S. Cassese " Trattato di diritto amministrativo, Giuffrè,2000 p. 1914 e ss).
A tale proposito il comma 13 dell'art. 10 della l. 24 dicembre 1993, n. 537 prevede l'apposita costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. In ossequio a tale disposto normativo è stata dettata la disciplina organica della materia della gestione aeroportuale dal D.M. 12 novembre 1997, n. 521 .L'art. 2 di tale regolamento dopo avere previsto, al comma 1 che alla società di gestione possano partecipare anche le regioni, province e comuni senza il vincolo della proprietà maggioritaria ( che però non potrà, tuttavia, essere inferiore ad un quinto), al secondo comma dispone che la scelta del socio di maggioranza avviene sulla base di procedure ad evidenza pubblica. Inoltre l'art. 8 del medesimo regolamento prevede che l'affidamento della concessione debba avvenire "attraverso il confronto concorrenziale delle domande" con gare ad evidenza pubblica qualora si tratti di gestione non richieste nei termini ovvero richieste e non affidate o, altresì, oggetto di revoca o decadenza.
Nel caso in esame il 28 ottobre 1998 si è costituita la società di gestione xxxx con una partecipazione al capitale sociale in maggioranza sottoscritta dal comune di xxxx ed in minoranza da una banca, quindi da un socio privato. Successivamente, come si legge dagli allegati trasmessi, la società è divenuta a totale partecipazione pubblica.
Ora, non mettendosi in dubbio la possibilità, peraltro contemplata dalle norme surriferite, che il comune di xxxx partecipi alla società di gestione aeroportuale, tuttavia si pone il problema dell' affidamento della gestione stessa tramite procedura di evidenza pubblica.
Ed invero nel caso qui rappresentato la società xxxxx non è titolare di una preesistente gestione parziale dell'aeroporto; in questo caso infatti sarebbe stato possibile ottenere, entro i termini previsti dal regolamento ( D.M. 521/1997) l'affidamento in concessione con la conseguente acquisizione della gestione totale dell'aeroporto. Diversamente non sembra possa prescindersi dall'effettuazione di una gara ad evidenza pubblica .
E del resto la necessità di avviare una procedura concorsuale risulta coerente con il quadro normativo delineato dalla materia degli affidamenti dei servizi pubblici locali ove l'eccezione alla procedura di evidenza pubblica ed il conseguente affidamento c.d. in house può avvenire, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs, n. 267/2000, soltanto nel caso di società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
Alla luce delle superiori argomentazioni l'Enac (e non il comune di xxxx il quale non appare proprietario dell'area, ma semplicemente ente appaltante degli interventi di conversione dell'aeroporto) nella qualità di soggetto competente all'affidamento dei beni appartenenti al demanio aeroportuale ( art. 693 c.n.) potrà procedere al successivo affidamento della gestione dell'aeroporto in osservanza delle procedure di gara ad evidenza pubblica previste dalle norme vigenti.

3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



           


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