Pos. 3   Prot. N. /216.11.06 



Oggetto: TRASPORTI - Iscrizione registro regionale imprese esercenti noleggio bus con conducente - Requisito di onorabilità. TP 90/1.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE TURISMO,
TRASPORTI E COMUNICAZIONE
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni
PALERMO



1. Con nota n.3168 dell' 11 agosto 2006, pervenuta l' 1 settembre scorso, viene chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di considerare sussistente il requisito di onorabilità, richiesto dalla vigente normativa in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente, in capo a soggetti che abbiano subito condanne penali.
In particolare si chiede di sapere se una condanna per bancarotta fraudolenta sia ostativa all' iscrizione nel registro regionale delle imprese esercenti il noleggio autobus con conducente.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
La legge 11 agosto 2003, n.218 recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con conducente", con la quale sono stati stabiliti, nel rispetto dei principi e dei contenuti fissati dall' ordinamento comunitario,le norme generali regolanti la suddetta attività di trasporto, è stata recepita nell' ordinamento regionale dall' art. 71, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, che al comma 2 ha inoltre previsto l' istituzione del registro regionale delle imprese esercenti il noleggio autotobus con conducente.

L' iscrizione al predetto registro, prevista anche per i possessori di licenze comunali rilasciate ai sensi della previgente normativa, è subordinata alla presentazione di idonea documentazione così come stabilito dal decreto assessoriale 14 ottobre 2004 e dalla successiva circolare 4 novembre 2004, n.5.
In particolare la lett. f) della suddetta circolare prevede, tra le altre, la presentazione di una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità "di cui all' art.5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395".
Come precisato dalla giurisprudenza quando la legge richiama il requisito di onorabilità intende fare riferimento " alle competenze, alle doti e alle qualità del soggetto desumibili dai comportamenti tenuti nell' esercizio della professione e nella vita di relazione, che influiscono sull' idoneità professionale e morale del soggetto a svolgere la propria attività" (TAR Lazio sez. I, 7 aprile 2000, n.2907). Si tratta di materia nella quale l' amministrazione dispone di ampi poteri di valutazione discrezionale a fronte dei quali la posizione giuridica dell' istante è quella di titolare di interesse legittimo (TAR Lazio, sez. Latina, 14 luglio 1997, n.656).
Chiaramente tali poteri vanno esercitati, considerato il richiamo effettuato dalla circolare assessoriale all' art.5 del D.lgs n. 395/2000, nel rispetto delle disposizioni contenute in tale articolo il quale, dopo avere individuato al primo comma i soggetti che all' interno dell' impresa di autonoleggio devono possedere il requisito di onorabilità, prevede al secondo comma le ipotesi nelle quali tale requisito non sussista o cessa di sussistere.
Si tratta di una casistica alquanto esaustiva tra le quali rientra per espressa previsione la dichiarazione di fallimento presupposto indefettibile per la commissione del reato di bancarotta fraudolenta.
Infatti, la bancarotta fraudolenta, prevista dall' art. 216 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n.267) è un reato c.d. proprio cioè un reato che può essere commesso solo da un soggetto avente una particolare qualifica soggettiva che è quella di "fallito"(cfr. F.Ferrara jr - Alessandro Borgioli - Il fallimento - Giuffrè editore).
Ora, nel caso in esame non sembrerebbe sussistere in capo alla ditta richiedente il requisito dell' onorabilità.
Per completezza sembra opportuno ricordare che il comma 9 dell' art.5 del D.lgs n.395/2000 cit. prevede la possibilità di riacquistare il requisito dell' onorabilità nei casi dallo stesso previsti.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".













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