Pos.   3 Prot. N. 215/06.11 



Oggetto: Lavoro - Dipendente di Consorzio di bonifica a tempo determinato- richiesta di sospensione del rapporto di lavoro per assunzione di incarico quale componente di ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore delegato alla Presidenza.




Allegati n........................



ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
  DIPARTIMENTO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI     (Servizio vigilanza consorzi di bonifica e consorzi agrari) 
                              PALERMO 




1. Con nota 11-8-2006, n. 69559, codesto Dipartimento chiede l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla richiesta pervenuta da parte di un Consorzio di bonifica concernente la possibilità di sospendere consensualmente il rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato con un proprio dipendente per consentire allo stesso di assumere altro impiego a tempo determinato presso un a pubblica amministrazione (nella fattispecie: incarico di componente dell'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore delegato alla Presidenza della Regione).
Mentre l'interessato ritiene di poggiare la propria richiesta sull'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti del contratto dall'art. 1322 del codice civile, codesta Amministrazione esprime dubbi circa la possibilità di ricorrere a tale disposizione e chiede un parere in merito "anche in presenza di disposizioni normative diverse da quelle rappresentate dal richiedente".

2. La questione posta non può prescindere dal fatto che il consorzio, quale ente pubblico economico, anche nella gestione del proprio personale, non può che perseguire le proprie finalità istituzionali nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost.
Il rapporto di lavoro con esso intercorrente, benché di diritto privato, resta pertanto soggetto non tanto alla libera volontà dell'ente ma alla contrattazione collettiva (cfr. C.conti sez. contr. Enti, 24-1-1985, n. 1806) nonché alle specifiche norme che tale rapporto possono diversamente disciplinare e, ovviamente, al perseguimento degli scopi istituzionali del consorzio. Nella fattispecie, il rapporto a termine risulta instaurato (cfr. nota di codesta Amministrazione 22-9-206, n. 78207) ai sensi dell'art. 3 della l.r. 30-10-1995, n. 76 che lo prevede "qualora sussistano comprovate esigenze funzionali" , esigenze che, seppure appaiono difficilmente compatibili con una sospensione della prestazione lavorativa, potrebbero tuttavia essere valutate dal consorzio come differibili per tutta tale durata.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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