Pos. I Prot. 14657/212.2006.11

OGGETTO: Art. 13, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.- Refluenze sulla struttura societaria costituita in attuazione dell'art. 78 della l.r. 6/2001.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
(Rif. nota n. 39450 del 17 agosto 2006)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio circa le refluenze di quanto disposto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, in materia di società strumentali delle regioni e degli enti locali, sulla struttura societaria costituita, in attuazione dell'art. 78 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, al fine di mantenere l'unitarietà della complessa organizzazione relativa alla materia informatica e dell'innovazione tecnologica nella Regione siciliana.
In particolare, oltre ad una generale verifica di compatibilità dell'assetto societario del Gruppo Sicilia e-Innovazione e ad un esame dei possibili effetti della nuova disciplina sulle partecipazioni detenute dalla società capo-gruppo e sui contratti già stipulati con le società di scopo, viene chiesto di estendere l'esame dell'Ufficio alla possibilità di procedere ad affidamenti diretti, in house, alle società del Gruppo, e di completare processi di riuso in atto, nonché infine di individuare, laddove necessario, soluzioni della problematica compatibili con le esigenze dell'Amministrazione ed eventuali necessità di modifiche alla normativa regionale.

2.- L'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, rubricato "Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza" detta norme in materia di società a capitale, anche parzialmente, pubblico, nei cui confronti prescrive rilevanti limitazioni operative, ed impone un oggetto sociale esclusivo.
Preliminarmente occorre asserire l'applicabilità alla fattispecie in esame della normativa recata dalla richiamata disposizione, nonostante la specialità delle attribuzioni discendenti dallo Statuto di autonomia regionale. Ed invero essa va ritenuta applicabile, in conformità peraltro a quanto sancito dall'art. 1, comma 1 bis, dello stesso D.L. 223/2006, poiché, disciplinando il regime operativo di società commerciali, afferisce alla materia dell'ordinamento civile di esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
Da ciò discende la necessità di procedere ad una riorganizzazione dell'assetto del costituito Gruppo societario, da realizzarsi, in ipotesi, quantomeno in relazione alle società a totale partecipazione della Regione siciliana o della Società capo-gruppo, attraverso una fusione per incorporazione, che ben potrebbe garantire una immediata operatività di un soggetto giuridico "con unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione", in conformità a quanto prescritto dall'art. 78 della l.r 3 maggio 2001, n. 6, e con quello scopo sociale unitario che appare individuabile nella realizzazione della società dell'informazione e nello svolgimento delle attività informatiche e di innovazione tecnologica di competenza delle amministrazioni regionali. Per le rimanenti società di scopo, ovvero laddove non si intenda fare luogo alla immaginata incorporazione, potrebbe procedersi al trasferimento delle partecipazioni detenute dalla Società capo-gruppo direttamente in capo alla Regione.

Per ciò che riguarda la problematica degli affidamenti in house - evidenziato che l'obiettivo dichiarato della norma è quello di evitare ogni fattore distorsivo del mercato e della concorrenza - si osserva che le recate disposizioni, nel circoscrivere l'azione delle considerate società a capitale pubblico, imponendo lo svolgimento dell'attività in via diretta ed in favore dei soli enti costituenti o partecipanti o affidanti, ed escludendo la partecipazione ad altre società o enti, appaiono rispondere all'esigenza di garantire la reale sussistenza di quel controllo analogoa quello esercitato sui propri servizi, ritenuto dalla giurisprudenza comunitaria presupposto necessario ai fini della legittimità di un affidamento diretto.
Ed invero nella recente sentenza 11 maggio 2006 resa dalla Corte di giustizia europea, Sez. I, nel procedimento C-340/04 (citata, peraltro, nella consulenza legale allegata alla nota che si riscontra) si è asserito che - attesa l'ampia autonomia rimessa in materia di gestione, ordinaria e straordinaria, agli organi di amministrazione - il controllo esercitato con i poteri che il diritto societario riconosce alla maggioranza dei soci non consente di influire in maniera determinante sulle decisioni societarie, e si è inoltre ritenuto che l'esercitare l'influenza per il tramite di una società holding puòindebolire ulteriormente le modalità di esercizio del controllo, con la conseguenza che in tali circostanze l'amministrazione aggiudicatrice non esercita sulla società affidataria di un appalto quel controllo analogo che costituisce presupposto di legittimità dell'affidamento diretto.
Ciò premesso e pur tenuto conto dell'impossibilità giuridica di limitare sostanzialmente i poteri riconosciuti agli organi di amministrazione dal diritto societario, si ritiene che nella fattispecie della società capo-gruppo la sussistenza del prescritto controllo analogo possa essere desunta dalla puntuale previsione della normativa di riferimento - necessariamente richiamata e fatta propria dagli atti sociali - che oltre ad imporre alla prefigurata struttura societaria una unica ed esclusiva funzione di servizio per la Regione siciliana (anticipando in tal modo quanto in via generale prescritto dalla norma statale in commento), impone che la stessa operi "secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Governo e secondo le direttive tecniche determinate dal Coordinamento dei sistemi informativi". Pertanto, incorporando in tale società le società di scopo interamente a partecipazione - diretta o indiretta - regionale (Sicilia e-reti, Sicilia e-ricerca), potrebbe efficacemente garantirsi anche in relazione alle attività ad oggi alle stesse ascritte la sussistenza del prescritto potere di controllo.

In relazione poi alle società di scopo a parziale capitale regionale, e cioè Sicilia e-servizi S.p.a e Sicilia e-sanità S.p.a., si concorda sostanzialmente, almeno per quanto di seguito esposto, con l'ipotesi di riassetto societario proposta dal Consiglio di gestione di Sicilia e-innovazione S.p.a.
Conseguentemente, per la prima delle anzidette società di scopo, il cui socio privato è stato scelto con una gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto anche l'appalto da affidare, si ritiene sufficiente per rientrare nei parametri di legittimità sanciti dalla normativa, provvedere alla cessione alla Regione della partecipazione, oggi della società capo-gruppo, ferma restando, come è ovvio, la validità e l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva della gara relativa alla realizzazione della piattaforma telematica integrata ed allo svolgimento delle attività informatiche di competenza delle amministrazioni regionali.
Relativamente, viceversa, a Sicilia e-sanità S.p.a., nel ravvisare una problematicità in dipendenza del coinvolgimento nella compagine sociale di una società di scopo costituita a supporto di altro ente territoriale regionale, si ritiene che andrebbero riconvenute con l'indicata Regione le modalità di riuso del programma applicativo realizzato per il sistema sanitario, al fine, in ipotesi, di pervenire ad una cessione semplice (denominata peer to peer), in forza del cui modello il rapporto tra amministrazione cedente e ricevente è legato alla sola fase iniziale di trasferimento del software, rimanendo di contro una piena autonomia nel successivo sviluppo ed adattamento del sistema.

Per quanto attiene, infine, alla necessità di procedere ad una modifica dell'art. 78 della l.r 3 maggio 2001, n. 6, nella parte in cui, prevedendo un gruppo societario, non si palesi compatibile con la sopravvenuta normativa statale, si osserva che soltanto eventuale era, secondo il testuale disposto della richiamata norma regionale, la configurabilità dell'unico soggetto giuridico di cui avvalersi ai fini indicati, nella forma di gruppo societario. L'utilizzo, invero, della congiunzione "anche", al fine di individuare la possibile organizzazione della "apposita struttura societaria" di servizio riguardata dalla disposizione in esame, determinava soltanto la mera facoltà di delineare in tal modo l'assetto societario.
Di tal chè i limiti operativi oggi imposti alle società a capitale interamente pubblico, o misto, partecipate dalle amministrazioni regionali, escludono soltanto detta possibilità aggiuntiva, lasciando impregiudicato l'intero impianto della disposizione regionale che non necessità pertanto di modifica, se non a fini di chiarezza e coerenza normativa.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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