Pos. II   Prot. N. 211.06.11 



Oggetto: POR Sicilia 2000/2006 - Misura 3.01 - Affidamento diretto di servizi ex art.7, comma 2, D.Lgs. n.157/95.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE -
Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale
PALERMO








1. Con nota prot. n. 3075 del 2 agosto 2006 codesta Agenzia ha riproposto allo Scrivente la problematica relativa alla legittimità dell'affidamento diretto di servizi inerenti il progetto "Carovana per l'orientamento", finanziato nell'ambito della misura 3.01 del POR Sicilia 2000/2006, da parte del C.I.A.P.I. (Centro interaziendale addestramento professionale integrato) di Palermo, che ne era il beneficiario finale, alla società Mix Media s.r.l.
Il C.I.A.P.I. ha inteso giustificare l'affidamento diretto in forza della deroga di cui all'art.7, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.157, per il quale gli appalti possono essere aggiudicati a trattativa privata "qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa essere affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi", ritenendo l'esecuzione dei servizi de quibus strettamente correlata alla titolarità del know how relativo alla strategia di comunicazione del POR Sicilia, trasferito in esclusiva alla società Mix Media s.r.l. dalla società "Innovazioni culturali".
Con nota prot. n.10284 dell'8 giugno 2006 questo Ufficio manifestava dubbi in ordine alla possibilità di inscrivere la fattispecie in oggetto nell'ambito applicativo della predetta deroga, mostrandosi la medesima prima facie, non solo in linea teorica ma soprattutto su un piano ontologico, diversa da quella riguardata dalla norma stessa.
Veniva pertanto suggerito a codesta Agenzia, in quanto di sua competenza, di accertare i fatti sottesi alla problematica, verificando specificamente:
1) se il piano di comunicazione e la relativa strategia, essendo stati remunerati con fondi pubblici, non fossero comunque di proprietà della Regione siciliana, con la conseguenza che la medesima ben potrebbe farne prendere visione, ove necessario per l'espletamento del progetto "Carovana per l'orientamento", ad ogni eventuale contraente (aggiudicatario);
2) se, in ogni caso, l'oggetto del progetto fosse necessariamente collegato alla titolarità del know how dato che, dalla documentazione di cui è stato possibile prendere visione, lo stesso sembrava concretarsi in una fornitura di beni e servizi reperibili anche presso altri operatori nel mercato di riferimento.
Al riguardo, con la nota cui si risponde, codesta Agenzia, anche sulla scorta dei rilievi evidenziati, su richiesta della medesima, dal C.I.A.P.I. nell'allegata nota prot. n.200/06/Pres. del 24 luglio 2006, ha rappresentato quanto segue.
In ordine al punto sub 1) codesta Agenzia, facendo proprie le posizioni del C.I.A.P.I., ha operato una distinzione tra "piano di comunicazione nel suo complesso" e "strategia adottata per l'elaborazione dello stesso" (il c.d. know how), ritenendo che soltanto il primo, sostanziandosi "nell'insieme dei prodotti realizzati in esecuzione del servizio", sia passato in proprietà della Regione siciliana. Per quanto concerne invece "la strategia", codesta Agenzia ha valutato come "non priva di fondamento la tesi esposta dal CIAPI, secondo cui l'eventuale volontà di trasferire il know how e la relativa strategia di comunicazione, utilizzati per l'elaborazione del piano di comunicazione del POR Sicilia 2000/2006, avrebbe dovuto risultare -qualora questo fosse stato l'intendimento delle parti- in maniera specifica nel contratto in esame", con la conseguenza che il know how non sarebbe passato in proprietà della Regione.
Sul punto sub 2), codesta Agenzia condivide quanto affermato dal C.I.A.P.I. in ordine al collegamento esistente tra l'oggetto del progetto "Carovana per l'orientamento" e la titolarità del know how.
Codesta Agenzia ripropone altresì il quesito relativo alla sussistenza dei presupposti per la comunicazione delle eventuali irregolarità attinenti le politiche strutturali ai sensi dell'art.3 del Regolamento CE n.1681/94, come modificato dal Regolamento CE n.2035/05, chiarendo di ritenere necessario, al riguardo, "attendere la definizione delle verifiche di legittimità attualmente in corso".


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
Questo Ufficio, già consultato sulla problematica in oggetto, ha svolto le considerazioni di carattere giuridico-interpretativo di propria competenza nella nota su citata n.10284/107.11.06 dell'8 giugno 2006, che si intende integralmente richiamata.
Pertanto lo Scrivente, tenuto conto delle proprie specifiche competenze, non può che limitarsi a prendere atto degli accertamenti e delle conseguenti valutazioni espresse da codesta Agenzia in ordine alle quali non ha titolo per dissentire.
Le scelte di amministrazione attiva spettano, infatti, a codesta amministrazione, titolare dei necessari poteri di accertamento ed istruttori, che ne è la responsabile.

Per quanto concerne il secondo quesito, si osserva quanto segue.
Com'è noto, il Reg. (CE) n.1681/94 del 11 luglio 1994, modificato di recente dal Reg. (CE) n.2035/2005 impone specifiche prescrizioni in capo agli Stati membri in ordine alle "irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore" ed in particolare, per quel che in questa sede interessa, dispone:
- la trasmissione da parte degli Stati membri alla Commissione, entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, dell'elenco delle "irregolarità che sono state oggetto di un primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario" (l'art.3, primo comma, Reg. cit.), con l'indicazione, tra l'altro, della "data del primo atto d'accertamento amministrativo o giudiziario dell'irregolarità" (cfr. art.3, secondo comma, lett. j, Reg. cit.);
- la "comunicazione immediata" alla Commissione e, se necessario, agli altri Stati membri interessati delle irregolarità "accertate" o solo "presunte" solo nei casi in cui "si ha motivo di temere: -che possano avere rapidamente effetto fuori del suo territorio e/o -che rivelino il ricorso ad una nuova pratica irregolare" (così, art.4, Reg. cit.);
- infine, a norma dell'art.5, Reg. cit., che entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione, facendo riferimento ad ogni comunicazione precedente a norma dell'art.3, dei procedimenti intentati in seguito alle irregolarità comunicate nonché dei cambiamenti significativi intervenuti in tali procedimenti, con tutte le indicazioni ivi previste.
Da quanto su riportato, sembra chiaro che la normativa impone la comunicazione alla Commissione delle irregolarità che siano state oggetto, quanto meno, di un primo atto di accertamento amministrativo.

Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.
A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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