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2-Preliminarmente deve osservarsi come non si comprenda perché codesto Dipartimento ritenga che la soluzione prospettata si fondi sull'orientamento espresso da quest'Ufficio. |
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Infatti nel più recente dei pareri che vengono citati a sostegno dell'opzione prescelta, n.310/2005, lo scrivente ,alla luce delle conclusioni alle quali il Consiglio di Stato (Comm.spec.P:I. par. n.173/2004) è giunto riguardo all'applicazione del principio dell' onnicomprensività, è tornato sull'avviso espresso in precedenza ritenendo più cautelativo per l'Amministrazione non corrispondere alcun compenso aggiuntivo. |
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Ora, in disparte l'esame dei profili afferenti la scelta di affidare ad interim la responsabilità dei due servizi, anche nel caso in esame non può che applicarsi rigorosamente il principio di onnicomprensività. |
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Caso mai, e solo ove la retribuzione di posizione dei dirigenti di che trattasi non risulti già definita contrattualmente nell'importo massimo, si potrebbe procedere ad una modifica del contratto individuale che preveda per il periodo di espletamento dei compiti connessi alla reggenza di un altro servizio una maggiorazione del trattamento accessorio, fermo restando che lo stesso non superi complessivamente il valore massimo stabilito dal CCRL Area Dirigenza. |
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Giova infine notare come la preintesa per il rinnovo contrattuale nel disciplinare espressamente all'art. 43 l'ipotesi di sostituzione del dirigente preveda, fissandone criteri e limiti, il diritto ad una remunerazione integrativa che in quanto tale sembra sarà dovuta a prescindere dall'entità della retribuzione di posizione già in godimento. |