Pos. 2   Prot. N. / 205.11.06 



Oggetto: Nomina Direttore generale Azienda sanitaria - Parere della Commissione legislativa.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Uffici di diretta collaborazione dell'Assessore
Segreteria tecnica
PALERMO


p. c. On. Le Presidente della Regione
Ufficio di gabinetto
PALERMO

Segreteria della Giunta regionale

PALERMO



1 - Con nota prot. 207/gab del 4 agosto 2006 di codesta Segreteria tecnica, l'Assessore regionale per la sanità ha posto allo Scrivente il seguente quesito.
Relativamente alle sedi vacanti di direzione generale di Aziende sanitarie attualmente in gestione commissariale, in considerazione dell'esigenza di dotare dette Aziende degli organi ordinari ("interlocutori istituzionali certi e nel pieno esercizio delle rispettive prerogative e funzioni") per la formulazione del Piano di rientro 2006/2009, viene posto il problema dell'acquisizione del previsto parere della Commissione legislativa dell'ARS, attesa la sospensione dei lavori dell'Assemblea.
Nella considerazione dell'urgenza manifestata, codesto Assessorato chiede il parere di quest'Ufficio in ordine alla possibilità( in assenza e nelle more del suddetto parere) di immettere nelle funzioni i soggetti designati, sottoponendo tale atto "a condizione risolutiva nell'ipotesi in cui la procedura di nomina dovesse, per qualsivoglia motivo, risultare viziata.".

2 - L'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, prescrive che "Sulle nomine ......deve essere sentito il preventivo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali.".
Tale parere, costituente una fase del procedimento di nomina, si configura come obbligatorio per legge e parzialmente vincolante, stante il disposto dell'art. 4 della stessa l.r. 35 del 1976.
Va subito chiarito come, per costante dottrina e giurisprudenza ( cfr. per tutte Consiglio di Stato,IV, n. 941 del 1998 ) gli atti consultivi, adempiendo ad una funzione preparatoria rispetto all'atto cui si riferiscono, debbono necessariamente essere emessi prima dell'emanazione di quest'ultimo. Se la funzione del parere è quella di illuminare i destinatari e di suggerire le determinazioni più opportune in relazione alle circostanze( concorrendo alla relativa formazione ), l'esercizio ex post della funzione consultiva è inammissibile.
L'acquisizione del parere, nella forma espressa o tacita, costituisce, pertanto presupposto di diritto per l'emanazione del provvedimento di nomina.
E' appena il caso di osservare che l'ipotizzata "immissione nelle funzioni" configurerebbe comunque un atto di nomina e come tale soggetto al procedimento legislativamente previsto.
Ove, invece, si pensi al conferimento di funzioni nelle more della nomina, ciò sembrerebbe equivalere ad una gestione commissariale (per carenza di organi ordinari ) attualmente esercitata da soggetti a ciò già incaricati.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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