Pos.2   Prot. N. 201.11.06 



Oggetto: Espropriazione collezione archeologica - Indennità - Criteri per l'individuazione dei legittimi assegnatari.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA P. I.
Dipartimento regionale beni culturali,
ambientali ed educazione permanente

PALERMO




1 - Con nota del Servizio tutela ed acquisizioni prot. 78282 del 24 luglio scorso, codesto Dipartimento ha esposto allo Scrivente quanto segue.
Con D.D.S. del 27 ottobre 2003, dopo un lungo iter istruttorio, codesto Assessorato ha pronunziato l'espropriazione definitiva di una collezione archeologica, previo deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle somme relative all'indennità di espropriazione.
Dopo aver descritto la discendenza genealogica degli originari proprietari della collezione in parola e considerata l'impossibilità di individuare con certezza (alla luce della documentazione prodotta dagli interessati ) la titolarità del diritto di proprietà e delle relative quote di appartenenza dei beni espropriati, viene inviata allo Scrivente la pertinente documentazione al fine di acquisire il parere " in merito alla legittimità della richiesta e sulla validità dei testamenti per poter riconoscere in quote parti l'indennità depositata a tali soggetti..".

2 - Premesso che esula dai compiti di quest'Ufficio l'esame di atti in ordine ai quali non vengono evidenziati specifici quesiti giuridico-interpretativi , nel restituire la documentazione inviata si esprimono le seguenti considerazioni quali contributo per la soluzione del problema in questione.
Il decreto del 27 ottobre 2003, con il quale è stata pronunziata l'espropriazione definitiva della collezione, nell'indicare (in premessa ) quali beneficiari dell'indennità depositata presso la Cassa depositi e prestiti "coloro che avrebbero dimostrato la titolarità del diritto reale vantato, in relazione alle eventuali rispettive quote", quantifica l'indennità "in favore della ditta proprietaria -eredi della collezione..
La prova della qualità di erede degli originari titolari della collezione e, quindi, dell'esistenza dei fatti su cui si fonda tale qualità grava, pertanto, sui soggetti che reclamano un diritto sull'indennità.
Per individuare il tipo di documentazione idonea ad attestare tale "status", soccorre il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" che, nelle disposizioni relative al procedimento per l'emissione dei titoli di spesa, all'art. 298 indica la documentazione necessaria per provare la qualità di eredi testamentari e di eredi intestati.
Con riferimento alle attestazioni di notorietà richieste, val la pena di ricordare le forme consentite dall'art. 47 del D.P.R. 445 del 2000 e che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della pubblica amministrazione (v. Cass. Sez. lavoro n. 15306 del 2004 ).
Giova, inoltre, richiamare quanto previsto dal D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni") che in materia di divieti e obblighi a carico di pubblici impiegati, pubblici ufficiali e - più in generale - debitori del defunto, all'art. 48 dispone la necessità della prova della avvenuta presentazione della dichiarazione di successione o dell'inesistenza dell'obbligo di presentarla. Tale disposizione, oltre a condizionare il procedimento per l'emissione del titolo di spesa, ritornerebbe utile, nel caso di specie, per accertare le quote della collezione pervenute a ciascun erede, fermo restando che la denuncia di successione non costituisce elemento ex se determinante dell'acquisizione della qualità di erede.
Alla luce di quanto sopra esposto, si traccia di seguito un possibile percorso per definire la situazione in esame.
1) Individuazione dell'importo dell'indennità (quantificata complessivamente ) riferibile a ciascuna collezione;
2) Individuazione degli eredi, acquisendo atto di notorietà dal quale risulti la qualità di erede e la rispettiva quota di successione. Onde evitare che emergano difformità tra le distinte dichiarazioni dei pretendenti, sarebbe preferibile una dichiarazione congiunta degli eredi di ogni collezione;
3) Subordinare lo svincolo dell'indennità all'acquisizione di copia conforme della relativa denuncia integrativa di successione per il relativo importo; ciò, naturalmente, ove le collezioni non siano già state oggetto di denuncia di successione prima dell'espropriazione, esigendo in tal caso l'acquisizione della copia conforme di quest'ultima.
4) Comunicare le risultanze agli interessati perché gli stessi, ove in disaccordo, pongano in essere le cautele che l'ordinamento offre.
A tale proposito , considerato che l'art. 99 del d. lgs. n. 42 del 2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio.." ) dispone che il pagamento dell'indennità di esproprio per i beni culturali è effettuata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità, val la pena di richiamare l'art. 29 del d. lgs. n. 325 del 2001, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità", che così recita : "Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall'autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse".

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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