Pos. 1   Prot. N. 195.11.2006 



Oggetto: IMPOSTE TASSE E TRIBUTI - RISCOSSIONE - FERMO AMMINISTRATIVO EX ART. 69 R.D. 2440/1923 - PROCEDURA.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E
TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
PALERMO




1. Con nota 18 luglio 2006, n. 35498, il Dipartimento in indirizzo pone dei quesiti sulla procedura e sulla titolarità all'azione relativa al fermo amministrativo di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato". In particolare si chiede:
a) se è da ritenere superata, come nello Stato, l'esclusività dell'azione amministrativa cautelativa di cui all'art. 69 del R.D. 2440/1923, nel senso che l'azione cautelare è attivabile direttamente dalle singole amministrazioni - come indicato nella circolare del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica 29 marzo 1999, n. 21 - e quindi, nella Regione, dai singoli Dipartimenti regionali oppure se sia necessario il coinvolgimento del Dipartimento in indirizzo;
b) se l'indicato Dipartimento - qualora dovesse necessariamente intervenire - debba limitarsi a dare mera attuazione alle richieste delle amministrazioni (statali, agenzie fiscali regionali), ovvero debba entrare nel merito della pretesa creditizia;
c) se, successivamente all'esperimento di altre azioni di recupero (emissione di ruoli, compensazioni amministrative) impugnate in via giurisdizionale, sia legittimo ricorrere all'istituto di che trattasi;
d) se l'istituto di credito che svolge il servizio di cassa regionale debba essere coinvolto nell'iter procedimentale relativo al fermo amministrativo.

2. Ai sensi dell'art. 69, comma 6, del R.D. 2440/1923, "Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo", il fermo amministrativo è una misura cautelare, espressione del potere di autotutela dell'amministrazione, finalizzata a legittimare la sospensione del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte della pubblica amministrazione, a salvaguardia dell'eventuale compensazione legale dello stesso con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa amministrazione od altra branca dell'amministrazione abbia o pretenda di avere nei confronti di un suo creditore. Detta sospensione viene richiesta dall'amministrazione creditrice ad altre amministrazioni debitrici appartenenti alla stessa unitaria e complessa struttura nelle sue molteplici branche (cfr. T.A.R. Palermo, sez. II, 8 aprile 2002, n. 904).
E' pregiudiziale alla trattazione dei quesiti sottoposti accertare se all'istituto del fermo amministrativo possano fare ricorso amministrazioni diverse da quelle statali e, nella fattispecie, quella regionale.
L'art. 69 del R.D. 2440/1923 infatti riferisce il fermo amministrativo soltanto alle amministrazioni dello Stato, ragion per cui, l'accertamento di cui sopra va condotto con riferimento alla giurisprudenza che si è occupata di questo specifico aspetto della norma nazionale.
Dall'indagine condotta dallo scrivente è emerso che la giurisprudenza siciliana ha in passato ritenuto che non vi fossero ragioni per negare il ricorso all'istituto de quo in favore dell'Ente Regione "tutte le volte che l'ordinamento di contabilità pubblica dello stesso, validamente lo contempli o ne richiami la disciplina dettata dalle norme statali..........Se pure l'istituto risulta, nella sua genesi legislativa, modellato quale prerogativa dell'Amministrazione statale...........la sua estensione alla Regione Siciliana non trova ostacoli concettuali...........In particolare giova rilevare come la materia della contabilità regionale, devoluta alla potestà legislativa esclusiva della regione stessa dall'articolo 14 lett. p) dello statuto - rientrando essa nella generica attribuzione di competenza in tema di << ordinamento degli uffici e degli enti regionali>> - , sia stata regolata con la l.r. 8 luglio 1977 n. 47 la quale (art. 21 ult. comma) rimanda alla legge di contabilità generale dello Stato per quanto in essa non previsto.
In assenza pertanto di una espressa previsione normativa regionale che induca a considerare inapplicabile l'istituto in ambito regionale, ed in presenza invece del citato richiamo alla legge di contabilità generale dello Stato, deve quindi ritenersi che l'istituto del fermo amministrativo sia applicabile in ambito regionale da parte delle autorità regionali" (cfr. T.A.R. Palermo 12 maggio 1987, n. 235).
Più recentemente, la possibilità di utilizzare la misura cautelare in oggetto da parte di una regione (Valle d'Aosta) è stata positivamente riconosciuta dal Consiglio di Stato che, con sentenza 6 novembre 1996, n. 1198, ha ritenuto l'applicabilità delle norme della contabilità generale dello Stato, compreso l'art. 69 del R.D. 2440/1923, in virtù dell'espresso rinvio alle stesse, contenuto nella legge di contabilità di quella Regione, per quanto non espressamente dalla stessa disciplinato - con un rinvio, dunque, del tutto analogo a quello di cui all'art. 21 della legge di contabilità della Regione siciliana 47/1977.
La sentenza del Consiglio di Stato n.1198/1996 è stata però cassata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che investite della questione hanno ribaltato e contraddetto con la sentenza 29 luglio 1998, n. 7414, le argomentazioni a sostegno del positivo convincimento del Consiglio di Stato - analoghe peraltro a quelle contenute nell'indicata sentenza del T.A.R. Palermo n. 235/1987.
La Corte di Cassazione ha così argomentato per sostenere il diniego di applicabilità alle regioni dell'art. 69 del R.D.2440/1923: "Nell'intervenuta attuazione dell'ordinamento regionale, ed in presenza di una tendenza all'applicazione estensiva di norme e di principi dettati per la disciplina della contabilità dello Stato al di fuori dell'apparato di questo e con riferimento all'amministrazione contabile di enti diversi dal medesimo, si è posto il problema dell'utilizzabilità del fermo amministrativo da parte delle regioni a garanzia dei propri crediti.
Sul tema, in conformità all'avviso manifestato da un autorevole, e condivisibile, dottrina, è da ritenere che una trasposizione dell'istituto in argomento nell'ordinamento contabile delle regioni non possa essere correlata al dettato di disposizioni legislative, nazionali, o regionali, del genere di quelle [di cui all'art. 35 l. 19.V.1976 n. 335, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, o all'art. 90 L.R. della Valle d'Aosta 27.XII.1989 n. 90, disciplinante il bilancio e la contabilità della regione] che prevedano, per quanto in tali testi normativi non espressamente disciplinato con riferimento alla materia regolata, un rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato "in quanto applicabili", ciò, non solo, e non tanto, perché la disposizione dell'art. 69, comma 6, r.d. n. 2440 del 1923, dettata per lo Stato, è essenzialmente procedimentale e, stante la diversità delle strutture organizzative statuale e regionale, non appare direttamente applicabile alle regioni, ma, soprattutto, perché la traslazione di un istituto così peculiare, se non eccezionale, quale è il fermo amministrativo, suscettibile di importante un, per molti versi anomalo, affievolimento di diritti subiettivi di credito di privati (cfr., in argomento, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 423 del 1989, prec. cit.) al di fuori dell'alveo originario assegnatogli dal legislatore nazionale ed il suo inserimento nell'ordinamento contabile di enti diversi dallo Stato potrebbero ravvisarsi consentiti esclusivamente in presenza di un'espressa, ed inequivoca, normazione al riguardo (ché, anzi, a questo proposito, nel solco di autorevoli opinioni dottrinarie, non può sottacersi che l'eventuale ricorso delle regioni alla propria autonomia legislativa per introdurre nei loro ordinamenti contabili norme di contenuto analogo, se non identico, a quello dell'art. 69, comma 6, della legge di contabilità generale dello Stato potrebbe rivelarsi costituzionalmente poco ortodosso)".
Alla luce di quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, non pare possibile il ricorso all'istituto del fermo amministrativo da parte della Regione siciliana e dei suoi rami d'amministrazione.
In virtù di quanto sopra, si appalesa superflua la trattazione dei singoli quesiti posti.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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