Pos. 1   Prot. N. 194.11.2006 


Oggetto: COMMERCIO - PROGRAMMA PROMOZIONALE PRODOTTI SICILIANI - REQUISITI ORGANIZZATORI EVENTI.




Allegati n...........................


ASSESSORATO COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
DIPARTIMENTO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO E ARTIGIANATO
PALERMO




1. Con nota 13 luglio 2006, n. 3976/6S, il Dipartimento in indirizzo riferisce che nel piano promozionale dei prodotti siciliani per l'anno 2005 sono state inserite manifestazioni realizzate sul territorio regionale da associazioni i cui statuti non prevedono, tra le loro finalità, l'attività di promozione dei prodotti siciliani.
A proposito dei requisiti dei soggetti proponenti, l'Amministrazione richiedente ritiene di dover evidenziare talune previsioni recate dalla circolare assessoriale 13 dicembre 2004, n. 13, sulle "Modalità e criteri per la predisposizione del programma annuale di attività promozionale 2005" e, in particolare, il punto 5.4 - relativo agli eventi speciali in cui sono ricomprese le attività di tipo istituzionale, le attività non programmabili e quelle inserite nell'accordo di programma con il Ministero delle attività produttive - e il punto 5.1 - nella parte in cui elenca i soggetti proponenti progetti per le manifestazioni fieristiche.
Ritiene infine il Dipartimento che le associazioni suindicate non possono considerarsi soggetti specializzati per l'esecuzione del programma promozionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, della l.r. 28 giugno 1966, n. 14, come sostituito dall'art. 4 della l.r. 6 agosto 1997, n. 27, che dispone "Le campagne pubblicitarie sono eseguite direttamente dall'Assessorato o attraverso l'Istituto per il commercio con l'estero o attraverso organismi specializzati o per mezzo di consorzi costituiti dall'Ente fiera del Mediterraneo e dall'Ente fiera di Messina o tra questi e una o più camere di commercio della Regione, sulla base dei programmi indicati........".
Alla luce di quanto sopra riferito, si chiede se sia possibile procedere alla liquidazione delle spese, precedentemente autorizzate a quelle associazioni con decreto assessoriale, tenuto conto della possibilità che gli interessati ricorrano avverso eventuali provvedimenti di diniego della liquidazione delle spese.

2. Si evidenzia preliminarmente che la problematica riferita non pare potersi inquadrare nella previsione contenuta al comma 1 dell'art. 17 della l.r. 14/1996. Tale norma disciplina infatti una specifica tipologia di attività, quella delle campagne pubblicitarie, per lo svolgimento delle quali è imprescindibile la specializzazione nello specifico settore.
La fattispecie sottoposta è invece relativa a iniziative, progetti e manifestazioni che, se positivamente selezionati - come pare sia avvenuto per le manifestazioni proposte e realizzate dalle associazioni di che trattasi - sono inseriti nel programma promozionale dell'anno di riferimento e soggette alle previsioni riportate nella circolare assessoriale.
Le associazioni musicali sembrano rientrare tra i soggetti proponenti di cui al punto 5.1), lett. g) della circolare 13/2004, che ricomprende, appunto, le associazioni.
Quanto alla mancata indicazione, tra le finalità statutarie delle associazioni musicali, dell'attività di promozione della produzione siciliana, si evidenzia che la promozione dei prodotti siciliani è una finalità della pubblica amministrazione che predispone il programma delle attività promozionali; alla competente amministrazione spetta inoltre valutare e selezionare i progetti e le iniziative presentati dai soggetti, dalla medesima indicati, se ritenuti idonei all'inserimento nel programma finalizzato alla promozione dei prodotti siciliani.
La stessa circolare 13/2004 prevede al punto 7.3, settimo comma, delle disposizioni finali che "Al fine di elevare l'interesse generale e lo spessore delle attività promozionali della produzione siciliana nell'ambito di un più ampio progetto per la realizzazione delle manifestazioni previste dalla presente circolare, sono consentite attività collaterali di grande richiamo per l'iniziativa che si intende realizzare, quali ad esempio le attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, ecc".
Conclusivamente, pare allo scrivente che i progetti realizzati dalle associazioni musicali rientrano tra gli eventi previsti dall'art. 2 del D.P.Reg. 3 settembre 1997, n. 44 - espressamente richiamato al punto 5.1 della circolare di codesto Assessorato - che alla lett. d) considera le manifestazioni aventi fini di promozione culturale, mentre le stesse associazioni - nella fattispecie musicali - sono espressamente considerate nell'elencazione dei soggetti proponenti di cui al punto 5.1. a), lett. g).
In ogni caso, il quesito posto dal Dipartimento in ordine alla liquidazione delle spese trova soluzione nelle disposizioni finali della circolare assessoriale, laddove è previsto che la presentazione dei progetti da parte dei soggetti proponenti e/o il loro inserimento nel programma promozionale non costituisce vincolo alcuno per l'Amministrazione regionale fino a quando per la manifestazione proposta non sarà rilasciata apposita autorizzazione per la sua esecuzione. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, ed espletato il progetto così come approvato, il soggetto interessato ha diritto alla liquidazione delle spese affrontate su commissione dell'Amministrazione regionale.
La mancanza di requisiti del progetto o dei proponenti o le perplessità in ordine alla riconducibilità delle iniziative o della loro utilità ai fini dell'inserimento nel programma promozionale andavano verificate nella fase prodromica della selezione dei progetti e, comunque prima del rilascio dell'autorizzazione che ha consentito l'espletamento delle iniziative, determinan do, conseguenzialmente, l'obbligo di liquidazione a remunerazione di quanto pattuito.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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