Pos.1   Prot. N. /192.11.2006 



Oggetto: CREDITO E RISPARMIO - CONSORZI DI GARANZIA FIDI - INTEGRAZIONE REGIONALE FONDI RISCHI - NATURA GIURIDICA DELL'INTERVENTO E RELATIVA CONTABILIZZAZIONE.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIOPNALE BILANCIO E FINANZE
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
PALERMO


1. Con nota 30 giugno 2006, n. 9031, il Dipartimento in indirizzo chiede se sia corretta la previsione statutaria di alcuni consorzi di garanzia collettiva fidi relativa alla contabilizzazione delle somme erogate dalla Regione siciliana, a titolo di integrazione dei fondi rischi, tra le poste afferenti il capitale sociale o il patrimonio della società.
Il Dipartimento non ritiene corretta la surriportata contabilizzazione in virtù degli specifici obblighi scaturenti dalla gestione e dalla rendicontazione delle erogate.

2. Sulla problematica sottoposta, si espone quanto segue. La normativa di riforma dei confidi contenuta all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" ), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, varata in attuazione del nuovo accordo di Basilea 2, impone a tutti i confidi il rispetto di regole patrimoniali e favorisce, come espressamente previsto anche all'art. 1 della l.r. 21 settembre 2005, n. 11, recante "Riordino della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", il processo di concentrazione e aggregazione degli stessi.
Il legislatore nazionale ha imposto ai confidi il rispetto di una soglia patrimoniale minima, richiedendo, al comma 12 dell'art. 13 del D.L. 269/2003, che le quote di partecipazione delle imprese consorziate - che costituiscono il fondo consortile (o capitale sociale) ammontino almeno a 100.000 euro, ciò al fine di aumentare la solvibilità dei confidi e il loro potere contrattuale nei confronti del sistema bancario.
Il fondo consortile, dunque, è costituito dalle quote di ingresso versate dai consorziati al momento dell'adesione ed, eventualmente, successivamente secondo le deliberazioni degli organi consortili.
I fondi rischi sono invece costituiti da (altre) somme versate dai consorziati, sempre nella misura e secondo le modalità stabilite dagli organi consortili, da privati, imprese, enti ed associazioni in genere, nonchè dai contributi dello Stato, delle Regione, delle Camere di commercio e di altri enti pubblici che contribuiscono a supportare l'attività di garanzia collettiva.
La solidità patrimoniale dei confidi è assicurata - oltre che dal fondo consortile (o capitale sociale) minimo, come sopra riferito - dalla previsione, contenuta al comma 14 dello stesso art. 13, di una soglia minima di patrimonio netto.
Il patrimonio netto, che deve avere una consistenza non inferiore a 250.000 euro, è composto dal fondo consortile, dalle riserve statutarie e legali, nonchè, per espressa previsione normativa, dai fondi rischi indisponibili - dove affluiscono anche le integrazioni regionali di che trattasi - e dagli utili o perdite conseguiti.
I fondi rischi indisponibili, nei quali affluiscono i contributi regionali concessi per l'integrazione, sono conteggiati quale componente del patrimonio netto dei confidi e non del capitale sociale (o fondo consortile), come indicato nella richiesta di parere; resta fermo l'imposto vincolo di utilizzazione o destinazione a fini di garanzia dei contributi concessi ad integrazione dei fondi rischi - seppur con libertà di gestione da parte dei confidi che, però, sono soggetti ai controlli e alle ispezioni di cui all'art. 14 della l.r. 11/2005 - oltre all'obbligo di devoluzione al fondo di garanzia regionale, in caso di scioglimento o cessazione del consorzio, delle somme residuate dall'integrazione concessa, così come disposto dall'art. 5, comma1, lett. e), della l.r. 11/2005.
In definitiva, la novità dell' accezione tecnico-contabile di patrimonio netto, introdotta dal legislatore nazionale con il comma 14 dell'art. 13 del D.L. 269/2003, consiste nel contabilizzare nello stesso i fondi rischi indisponibili (comprensivi questi ultimi delle integrazioni regionali di che trattasi), che costituiscono voci del passivo dello stato patrimoniale unitamente al fondo consortile (o capitale sociale) e agli utili conseguiti.
Del resto anche all'art. 3, comma 5, della l.r. 11/2005 è prevista la concessione dell'integrazione regionale esclusivamente per i fondi rischi dei confidi che rispettino almeno i cinque elementi elencati e, tra questi, il requisito del patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, da contabilizzare come sopra indicato.
Conclusivamente, in risposta al quesito posto, i contributi regionali ad integrazione dei fondi rischi, vanno computati in bilancio nella voce "fondi rischi indisponibili" e contabilizzati, all'interno di essa, quale componente del patrimonio netto (e non del fondo consortile o del capitale sociale, del consorzio) unitamente alle altre poste in esso ricomprese.
Solo nella fattispecie di cui al comma 33 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 il legislatore prevede la possibilità di imputare i fondi rischi al fondo consortile o al capitale sociale, e cioè per le banche e per i confidi che esercitano attività bancaria ai sensi delle disposizioni nello stesso comma indicate; in quel caso al fondo consortile o al capitale sociale possono imputarsi i fondi rischi (e gli altri fondi o riserve patrimoniali) costituiti da contributi pubblici, anche in occasione di trasformazioni e fusioni, senza che si contravvenga ai vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, mentre vengono meno i vincoli di destinazione a carattere territoriale.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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