POS. II Prot._______________/186.06.11

OGGETTO: POR Sicilia 2000-2006. Affidamento "in house" a CIAPI di progetto formativo finalizzato.



ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
DIPARTIMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE
PALERMO


1. Con nota 2444/Serv. Programmazione del 13 luglio 2006 codesto Dipartimento -rappresentando che l'Agenzia regionale per l'impiego, in ordine ad un affidamento diretto di interventi formativi previsti dal progetto "Inserimento di personale in ambito distribuzione organizzata" inserito nel POR Sicilia 2000-2006 ed affidati "in house" ad una Associazione temporanea di scopo (ATS) costituita tra due Centri interaziendali per l'industria (CIAPI) siciliani, ha rilevato che, dal momento che l'ATS "va ad assiemarsi" con società che opera nella grande distribuzione, l'affidamento diretto sarebbe in violazione delle disposizioni in materia di appalti di servizi- ha chiesto un parere dello Scrivente circa la legittimità della procedura adottata.


2. Sulla questione suesposta, premettendo che, comunque, ogni valutazione concreta dei fatti spetta a codesto Dipartimento, titolare dei poteri di amministrazione attiva, si osserva quanto segue alla stregua degli atti forniti.

L'affidamento in house non è altro che l'attuazione di un indirizzo interpretativo sancito dalla giurisprudenza comunitaria, in particolare a cominciare dalla sentenza Teckal (Corte di giustizia delle Comunità europee, sez. V, sent. 18 novembre 1999, C-107/98), per la quale per le procedure di appalto va espletata la gara pubblica solo ogni volta che vi sia un rapporto contrattuale che si instaura tra due soggetti giuridici effettivamente diversi. Di contro, nei casi in cui, al contempo, l'ente pubblico "eserciti sulla persona [giuridica] un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano" non sussisterebbe il rapporto contrattuale.

Per cui, in via di principio, l'affidamento diretto è ammissibile quando si versi nel caso del cosiddetto affidamento "in house".

Nella fattispecie in esame, sintetizzando quanto già espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con parere trasmesso alla Regione il 13 maggio 2002 (nota prot. 5044) i Centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria, esistenti in Sicilia, ancorchè assumano la forma giuridica delle associazioni privatistiche senza scopo di lucro (Cass., SS.UU., sent. 5537 del 1983), sono enti strumentali della Regione siciliana (subentrata alla Cassa del mezzogiorno: l.r. 6 marzo 1976, n. 25) i cui organi, sia di amministrazione che di controllo sono di nomina regionale (l.r. 6 marzo 1976, n. 25) e la cui finanza è essenzialmente di derivazione regionale (l.r. 1 agosto 1977, n. 78, l.r. 18 agosto 1978, n. 48 e l.r. 8 novembre 1988, n. 35).

Per cui "non potendo riscontrare sul piano sostanziale una "terzietà" e sostanziale distinzione tra i medesimi Centri rispetto alla Regione, ed integrando il rapporto tra i due soggetti una forma di delegazione intersoggettiva che non fuoriesce dalla sfera amministrativa della Regione", il predetto Dipartimento per le politiche comunitarie conclude che "eventuali affidamenti diretti da parte della Regione ai CIAPI di Palermo e di Priolo appaiono legittimi e conformi ai principi comunitari in materia trattandosi di affidamenti "in house"" (dal citato parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

La fattispecie qui in esame, tuttavia, è connotata da una particolare complessità dal momento che, nell'attuazione del complessivo disegno progettuale, entra in gioco una società satellite di un gruppo che opera nel settore della grande distribuzione e che prevede di aprire dei punti vendita nei quali inserire i soggetti destinatari dell'intervento progettuale e formativo.

Il ruolo di tale società (e del relativo gruppo economico di riferimento) è esplicitato già nel protocollo d'intesa stipulato con codesto Assessorato il 28 settembre 2005.

In tale protocollo la Regione s'impegna ad effettuare, tramite i suddetti CIAPI, "che opereranno in accordo" con la predetta società, interventi di orientamento, selezione, formazione ed inserimento lavorativo dei destinatari dell'intervento progettuale, mentre la società s'impegna ad assumere, nei nuovi punti vendita di prevista apertura, i soggetti che risulteranno idonei, ricorrendo "a personale diverso dagli idonei solo dopo che questi siano stati assunti".

Da una sommaria lettura del corposo progetto allegato alla richiesta di parere, infatti, pare che gli interventi formativi saranno espletati soltanto dai predetti CIAPI, mentre la società interviene, preventivamente, sia per concordare le tematiche corsuali che per affiancare, in fase di selezione dei candidati, proprio personale; durante le attività formative per assicurare le esercitazioni pratiche e gli stages esperenziali, e, successivamente, per l'inserimento professionale delle risorse umane nell'organico dei punti vendita del gruppo economico cui appartiene.

Non sembra, pertanto, che la presenza della predetta società, con tali interventi, possa far ritenere che la realizzazione delle attività formative venga affidata, oltre che ai CIAPI, anche ad essa, dal momento che il suo intervento (in affiancamento) nella fase di selezione corrisponde al proprio interesse di selezionare soggetti effettivamente idonei per l'inserimento nelle proprie realtà economiche, mentre l'intervento (anch'esso per l'identico interesse) nella fase esperienziale e di stage (normalmente previsto, peraltro, come obbligatorio nelle attività formative: v. circolare di codesto Assessorato 11 giugno 2004, n. 6, in G.U.R.S. n. 31/2004) non è diverso da quello che varie aziende assicurano nelle attività corsuali mediante convenzioni di stage, senza per ciò venir considerate affidatarie di attività di formazione.

Peraltro, dalla lettura del predetto elaborato progettuale, oltre che da quanto evidenziato dal "Nucleo di valutazione progetti in house" nella nota 15 giugno 2006, prot. 11/U/2006/NTH, la società in questione, partecipa alle spese con un cospicuo cofinanziamento.

Pertanto, sembra allo Scrivente che nel complessivo progetto in questione occorra tener distinti gli aspetti relativi alle attività formative vere e proprie, affidate ai CIAPI in Associazione temporanea di scopo, dal necessario coinvolgimento della società del gruppo di grande distribuzione nell'intero progetto, che si appalesa strumentale al progetto stesso, e il cui interesse non è alla conduzione delle attività formative ma è solo correlato con il corretto svolgimento delle stesse e delle relative selezioni finalizzate all'inserimento di soggetti idonei nell'organico di strutture del gruppo di riferimento.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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