Pos. 3  Prot. N. /185/11/06 



Oggetto: Art.2 l.r. 25 maggio 1995,n.46.Applicabilità a seguito della riforma del rapporto d'impiego.




Allegati n...........................

                      Presidenza della Regione 
Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale       

PALERMO
e p.c.
Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana
A.R.A.N. Sicilia       
      PALERMO 




                       
  1-Con la suindicata nota codesto Dipartimento ha chiesto a quest'Ufficio di verificare l'attuale vigenza della norma in oggetto indicata e, in caso positivo, la sua compatibilità con le disposizioni di legge e dei contratti collettivi che disciplinano il rapporto d'impiego regionale. 
  Con riferimento alla problematica viene rappresentato l'orientamento negativo fondato essenzialmente sull'unitarietà del ruolo del personale regionale scaturente dall'art.5 della l.r. 10 del 2000 e sulla competenza della fonte pattizia a regolare tutti gli aspetti del rapporto. 



2-La norma della quale lo Scrivente è chiamato ad esaminare l'attuale applicabilità è la seguente:
" 1. Il personale inquadrato nei ruoli speciali transitori o inquadrato in sovrannumero nei ruoli può essere utilizzato presso le amministrazioni degli enti locali della Sicilia per un periodo non superiore ad anni tre.
2. L'utilizzazione è disposta con decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza su motivata istanza dell'ente interessato e previo assenso del dipendente, in deroga alla vigente normativa in materia di movimenti di personale.
3. Ove nessun dipendente o un numero insufficiente di dipendenti manifestasse il proprio assenso, l'Assessore provvede, sulla base di una graduatoria, distinta per uffici, per qualifiche e ruoli, di tutto il personale di cui al comma 1, in servizio presso gli uffici della Regione aventi sede nella provincia interessata.
4. Gli oneri relativi al trattamento economico, ivi incluso quello di missione, del personale utilizzato ai sensi dei commi precedenti rimangono a carico dell'Amministrazione regionale."
  Le disposizioni contenute nel surriportato articolo prevedono l'assegnazione di personale regionale per un periodo massimo di tre anni presso enti locali della Sicilia che ne facciano richiesta con mantenimento del relativo onere a carico della Regione. Il legislatore con il generico termine di utilizzazione ha introdotto, "in deroga alla vigente normativa in materia di movimenti di personale", una forma di comando o distacco che si discosta dal modello ordinario in vari aspetti. Oltre alla particolarità relativa all'amministrazione alla quale è addossato l'onere economico ed alla predeterminazione della durata massima dell'assegnazione temporanea i destinatari sono individuati esclusivamente fra soggetti legati all'Amministrazione regionale da un rapporto di impiego a tempo indeterminato ma non titolari di un posto della pianta organica. Ulteriore riprova dell'importanza che il legislatore annette all'effettiva operatività dell'istituto, è la previsione nel terzo comma di una procedura di assegnazione d'ufficio. 

E' perciò fuor di dubbio che l'assegnazione temporanea risponda ad esigenze di natura pubblicistica di entrambe le p.a. coinvolte in quanto soddisfa le esigenze di servizio dell'ente locale razionalizzando la spesa gravante sul complessivo sistema pubblico regionale.
A cagione di ciò potrebbe in linea generale ritenersi che la c.d. privatizzazione del rapporto d'impiego regionale di per sé non abbia comportato l'abrogazione della norma. In base alle disposizioni finali della legge 10 del 2000 l'inapplicabilità delle norme di legge che in precedenza regolavano il rapporto di impiego è conseguenza di una nuova regolamentazione della materia da parte della fonte pattizia. Ora mentre il CCRL Area dirigenza, ancora in vigore, sicuramente non regola l'istituto di che trattasi il contratto del comparto, relativo al periodo 2002-2005,al capo V, si occupa di assegnazioni temporaneee e distacchi. Tuttavia approfondire se e quali delle relative disposizioni sostituiscano l'articolo di legge risulta superfluo atteso che comunque le disposizioni dell'art.2 della l.r.46 del 1995 non possono più operare. Ciò in quanto con la rideterminazione ope legis dell'organico regionale, prevista dall'art. 5 della l.r.n.10/2005, non vi sono più soggetti che possiedono il requisito per l'assegnazione all'ente locale. Inoltre la circostanza che ogni dipendente regionale ricopra un posto d'organico, correlato all'attuale fabbisogno dell'Amministrazione, fa venir meno l'interesse della Regione che la norma mirava a soddisfare.
3-Il presente parere viene inviato all'ARAN Sicilia per una dovuta conoscenza, in considerazione delle competenze ascritte in materia, ed al fine di renderlo partecipe della problematica in discorso e delle soluzioni proposte.
4-Ai sensi dell'art. 15, c. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
         Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell' 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    
( Dir.U.O.avv M.Valli )


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