Pos. I Prot. _______ /181.06.11

OGGETTO: Pesca - Programma annuale di promozione e comunicazione del settore ittico - Nomina commissione per la valutazione dei progetti.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale della pesca
Area Affari generali e comuni
(rif. nota 4 luglio 2006, n. 187)

PALERMO


1. Con la lettera in riferimento viene chiesto l'avviso dell'Ufficio -rappresentando l'urgenza della acquisizione del relativo parere- "in merito alla legittimità" della nomina di soggetti estranei all'Amministrazione quali componenti di una commissione di valutazione "la cui spesa graverebbe sul bilancio regionale e la cui costituzione potrebbe rientrare nelle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. 165/01 recepito con l'art. 7 della l.r. 10/00".
Premesso che la commissione de qua -costituita con D.D.G. n. 58/06-deve provvedere alla valutazione dei progetti presentati a valere sull'avviso pubblico (GURS n. 11/2006) per la selezione delle iniziative da inserire nel programma annuale di promozione e di comunicazione del settore ittico, al riguardo codesta Amministrazione espone, tra l'altro, le seguenti considerazioni:
a) l'incarico da conferire ai componenti della commissione in questione è finalizzato alla resa di valutazioni e di manifestazioni di giudizio sulle qualità tecniche dei progetti presentati sia in relazione agli obiettivi dell'Avviso sopra indicato che alle spese in essi previste; tale incarico costituisce quindi prestazione di opera professionale e, come tale, troverebbe fondamento nella previsione di cui al richiamato art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/01;
b) in secondo luogo poi, la nomina della commissione di che trattasi potrebbe essere ricondotta alle previsioni contenute nel decreto ministeriale 25 maggio 2000 che approva il VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, laddove, "tra le azioni regionalizzate (per le quali sono trasferite le risorse finanziarie) è inserita anche la promozione del settore, azione questa a cui si riconnettono le iniziative messe a bando da questa amministrazione e per la cui valutazione si intenderebbe ricorrere alla commissione de qua";
Riferisce altresì codesto Dipartimento che il capitolo di bilancio cui imputare le spese per il funzionamento della commissione in questione è il n. 746811 denominato "Finanziamenti per il Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura".
Ciò premesso, qualora la nomina della commissione in esame "non rientrasse nelle previsioni generali del d.lgs. 165 né fosse riconducibile al decreto ministeriale sopra richiamato", vien chiesto se possa provvedersi alla nomina stessa con decreto presidenziale ai sensi della legge regionale n. 3/62.
Infine viene chiesto l'avviso dello scrivente circa "le eventuali aspettative" che può aver determinato, nei confronti dei soggetti interessati, la nota (trasmessa in allegato alla richiesta di parere) di comunicazione agli stessi dell'incarico per la costituzione della commissione de qua.

2. Preliminarmente all'esame della questione concernente "la legittimità" della costituzione della commissione in questione, pare opportuno evidenziare, in via generale, che la Pubblica Amministrazione, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, deve prioritariamente avvalersi del proprio apparato organizzativo e del personale ad esso preposto o assegnato, residuando la possibilità di ricorrere a professionalità esterne soltanto in ragione di esigenze cui non può farsi fronte con la struttura burocratica; la possibilità di avvalersi di soggetti estranei all'organizzazione amministrativa per perseguire finalità istituzionali soggiace, dunque, ad una serie di limiti e di prescrizioni che costituiscono esplicitazione del principio costituzionale di buon andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.) cui consegue l'obbligo di perseguire l'economicità della spesa pubblica.
Tali limiti e prescrizioni, in particolare, sono stati esemplificati nella deliberazione delle sezioni riunite della Corte dei conti 15 febbraio 2005, n. 6 (peraltro richiamata anche da codesto Dipartimento nella richiesta di parere) laddove si precisa che i criteri per valutare la legittimità degli incarichi e delle consulenze esterni sono i seguenti:
a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
d) indicazione della durata dell'incarico;
e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione.
La citata deliberazione della Corte dei conti n. 6/2005, richiama anche la prescrizione contenuta nell'art. 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai sensi del quale l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nella struttura burocratica dell'ente, "deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari".
Ciò detto in via generale, con riferimento alla fattispecie in esame, si fa presente che -in assenza di norme di carattere speciale che prevedono la possibilità di ricorrere a professionalità esterne per le valutazioni necessarie in relazione alla selezione delle iniziative da inserire nel programma promozionale del settore ittico- al fine di fondare la legittimità del D.D.G. n. 58/06 citato in epigrafe appare conducente il richiamo formulato da codesta Amministrazione alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 ("recepito" nell'ordinamento regionale con l'art. 7 della l. r. n. 10/2000) in forza del quale l'Amministrazione può conferire incarichi individuali "ad esperti di provata competenza" per esigenze di natura temporanea connesse agli obiettivi e alle competenze attribuitele dall'ordinamento.
Lo scrivente concorda altresì con la ricostruzione del sistema delineata da codesto Dipartimento e, in particolare, con il riferimento al VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura (approvato con D.M. 25 maggio 2000) laddove, tra le azioni per cui sono state trasferite alla Regione le funzioni e le relative risorse finanziarie, è annoverata l'attività di comunicazione istituzionale che, a sua volta, è funzionalmente connessa alle tipologie di azioni individuate (comunicazione televisiva, comunicazione su carta stampata e/o supporto informatico e cartellonistica, promozione e divulgazione, campagne di informazione scolastica) dall'avviso pubblico sopra indicato per la selezione dei progetti da inserire nel programma annuale di promozione del settore della pesca.
Sotto tale profilo risulta conducente, ai fini dell'imputazione delle spese per il pagamento del compenso dei membri della commissione in questione, il riferimento al capitolo n. 746811 del bilancio della Regione per l'esercizio 2006, trattandosi -in relazione allo stanziamento ivi contenuto- di somme destinate a finanziare le funzioni trasferite dallo Stato alla Regione (ex D.Lgs. n. 143/1997) e, in particolare, a finanziare le azioni connesse alla realizzazione del Piano nazionale sopra indicato; del resto, va altresì evidenziato che, giusta la previsione contenuta nell'avviso pubblico più volte richiamato, lo stanziamento del predetto capitolo n. 746811 risulta destinato "al fine della selezione delle iniziative": ed invero, tale espressione non può non comprendere anche le spese per il funzionamento della apposita commissione, pure prevista nel medesimo avviso pubblico, che dovrà valutare le iniziative stesse.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni formulate da codesta Amministrazione, suffragate dalle osservazioni dello scrivente, deve concludersi che, nella fattispecie, appare legittima la nomina di una commissione di esperti esterni all'organizzazione amministrativa.
Con riferimento al criterio evidenziato dalla Corte dei conti della rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione è indubbio che tale requisito risulta presente nella fattispecie in esame; ed invero, a tal proposito è sufficiente considerare che l'attività dei membri della commissione, di valutazione dei progetti da inserire nel programma promozionale del settore della pesca, si caratterizza come propedeutica alla stesura ed approvazione del medesimo programma, competenza, quest'ultima, propria di codesto Assessorato "ai sensi del decreto legislativo n. 143/97", così come espressamente affermato nell'avviso pubblico sopra richiamato.
Si rileva ancora che nel caso in esame è presente anche la "adeguata motivazione" richiesta dall'art. 1, comma 11, della citata legge n. 311/2004, come condizione per affidare incarichi a soggetti estranei all'Amministrazione; a tal proposito infatti codesto Dipartimento, nelle premesse al citato D.D.G. n. 58/06, evidenzia che le tipologie di azioni da valutare richiedono una particolare competenza specialistica non presente tra i dirigenti in servizio e sottolinea altresì che, nella contingente situazione di avvio del nuovo funzionigramma del Dipartimento, l'elevato numero delle istanze pervenute a valere sull'avviso pubblico richiamato nonché i tempi necessari all'esame e alla valutazione delle stesse, non consentono comunque di utilizzare le risorse umane presenti nel medesimo Dipartimento.
La conclusione formulata dallo scrivente, circa la legittimità della costituzione della commissione de qua, rende superflua la trattazione del quesito concernente la possibilità di istituire la medesima commissione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 3/1962, con decreto presidenziale; al riguardo tuttavia non ci si esime dal rilevare che l'attività istruttoria ai fini della stesura del programma promozionale di che trattasi (tra cui rientra la nomina della commissione in questione) si connota con certezza come attività gestionale con conseguente imputazione della stessa al Dirigente generale quale vertice della struttura burocratica; del resto, ciò appare confermato dall'avviso pubblico più volte richiamato, laddove si prevede espressamente che la commissione in questione è "individuata dall'Amministrazione"; ed invero, il riferimento operato alla "Amministrazione", va inteso, ad avviso dello scrivente, come operato alla struttura burocratica e, cioè all'apparato che espleta l'attività amministrativa e gestionale ascritta alla direzione amministrativa dello stesso e non all'organo di indirizzo politico.
Infine, per quanto concerne "le eventuali aspettative" che può aver determinato, nei confronti dei soggetti interessati, la nota di comunicazione agli stessi dell'incarico per la costituzione della commissione de qua, si fa presente che l'incarico in esame presuppone la conclusione di un contratto di prestazione di opera intellettuale che secondo la giurisprudenza deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta (Cass. 95/7149).
Pertanto la nota di codesto Dipartimento 3 aprile 2006, n. 565, può essere considerata come una "richiesta" formulata ai soggetti interessati di compiere l'attività necessaria ai fini della selezione in questione e non configura, di per sé, conferimento dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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