Pos. 3  Prot. N. 12715- 180 .06.11 



Oggetto: Lavori pubblici - Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto. Possibilità di impiego presso talune sezioni con maggior carico di lavoro di commissari di altre sezioni.




Allegati n........................



                  ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 
                  DIPARTIMENTO REGIONALE ISPETTORATO TECNICO 
                                          PALERMO 



1 - Con nota 5 luglio 2006, N. 879, codesto Ispettorato - alla cui direzione è affidato l'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto di cui all'art. 7 ter della l.r. n. 109/1994, nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002 - dopo aver premesso che da un monitoraggio effettuato è emerso che il tempo medio di esperimento delle gare d'appalto è di sette giorni, rileva che il carico di lavoro delle sezioni provinciali di Catania e Palermo è insostenibile, attesa l'urgenza di svolgimento delle procedure entro i più brevi termini indispensabili a scongiurare il rischio della perdita di finanziamenti pubblici per le opere da realizzare.
E' emerso altresì che l'attuale carico di lavoro di alcune sezioni provinciali è esiguo e pertanto viene chiesto se sia possibile, in base alla disponibilità in tal senso manifestata dai commissari nella conferenza dei presidenti e vice presidenti delle commissioni provinciali tenutasi ad Enna il 12-6-2006, che i componenti delle sezioni provinciali con minor carico di lavoro possano essere incaricati di presiedere collegi di gara presso le sezioni di Palermo e Catania, particolarmente onerate di procedure d'appalto.

2. Il quesito formulato impone alcune considerazioni preliminari. L'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto, seppure articolato in sezioni, è sicuramente considerato unitariamente per quanto attiene alla struttura tecnico amministrativa (cfr. art. 7 ter, comma 2 e comma 15 della legge n. 109/1994 nel testo coordinato ed art. 3 del D.P.Reg. 14-1-2005, n. 1).
La competenza è però suddivisa territorialmente fra le singole sezioni provinciali in ragione dell'allocazione geografica dell'ente appaltante ed una deroga alla stessa darebbe luogo ad un vizio di legittimità della procedura concorsuale rilevabile da ogni interessato. Ancorchè le gravi esigenze manifestate nella richiesta di parere possano condurre a valutare come opportuna, se non addirittura necessaria, la possibilità di costituire più "collegi di gara" presso ogni sezione per far fronte ad un più gravoso carico di lavoro e ad impiegare a tal fine i commissari di altre sezioni , tale soluzione appare impraticabile in base all'attuale legislazione.
L'attuale sistema, infatti, opera un legame univoco fra commissione e sezione provinciale in modo da predeterminare, per tutte le gare bandite in ciascun ambito territoriale, la sua composizione almeno per quanto riguarda i componenti di nomina regionale ( cfr. comma 13 dell'articolo 7/ter citato) e restando incerta soltanto l'individuazione del componente indicato di volta in volta dalla stazione appaltante; non prevede, la legge, la costituzione di più collegi giudicanti per ogni sezione. Tale risultato, consapevolmente o meno perseguito dal legislatore, verrebbe compromesso dalla soluzione prospettata, sussistendo il rischio che il rimedio che si vorrebbe esperire possa ingenerare un cospicuo contenzioso giurisdizionale vanificandone il risultato.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso al presente parere, presso codesto Assessorato, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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