Pos.4   Prot. N. /177.2006.11 



Oggetto: Fondo Regionale per il rimborso delle spese di costituzione delle parti civili nei processi contro la mafia. Art. 9 l.r. 20/99. Modalità di recupero dei crediti ceduti.




Allegati n...........................

Assessorato regionale
della Famiglia, delle Politiche sociali
e delle Autonomie locali
Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa
(rif. nota n. 1194 del 30.6.06)



P A L E R M O





1. Con la nota cui si risponde codesto Ufficio, premesse le finalità del fondo in oggetto, evidenzia le modalità di pagamento del contributo agli aventi diritto con particolare riferimento alla cessione in favore della Regione siciliana del credito vantato dal beneficiario nei confronti dell'imputato, limitatamente alle sole spese sostenute per la costituzione di parte civile, giusta sentenza emessa dal Tribunale. Poiché tali atti di cessione hanno l'effetto di immettere la Regione negli stessi diritti facenti capo al cedente, codesto Ufficio ha chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine all'individuazione delle possibili procedure idonee a consentire all'Amministrazione il recupero dei crediti ceduti, avuto particolare riguardo, tra l'altro, alla previsione di cui all'art. 1264 c.c., e all'inserimento delle predette iniziative nell'ambito della costituzione di parte civile della Regione stessa.

2. Al fine di meglio esaminare la questione posta sembra utile - in via preliminare - ricostruire il quadro normativo regionale che regola la materia.
La norma regionale che istituisce il Fondo è, innanzitutto, l'art.7 della l.r. n. 14 del 12 agosto 1989, ai sensi del quale:
"1. E' istituito presso la Presidenza della Regione il Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia.
2. Il Fondo è gestito dal Presidente della Regione ed è destinato a fornire ai familiari delle vittime della violenza mafiosa che si costituiscono parte civile i mezzi per sostenere le relative spese processuali.
3. Il Fondo è alimentato:
a) da contributi della regione Sicilia;
b) da eventuali contributi dello Stato;
c) da contributi volontari versati da privati, enti od associazioni.
......omissis".
Con successivo D.P.Reg. 21 novembre 1997, n. 48 è stato dettato il Regolamento per la disciplina del fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, così come previsto dall'art. 14, comma 2, della l.r. n. 19 del 24 agosto 1993; ma la disposizione che assume particolare rilievo nella questione in esame è quelladi cui all'art. 9 (Fondo per le costituzioni di parte civile) della l. r. n. 20 del 13 settembre 1999, recante "Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari". In particolare il comma 7 subordina il pagamento del contributo alla cessione alla Regione del credito, anche eventuale e futuro, per i processi non definiti con sentenza che il soggetto costituitosi parte civile potrà vantare nei confronti degli autori del reato a seguito della sentenza di condanna, limitatamente alle spese sostenute per la costituzione di parte civile nonché a quelle relative al procedimento coattivo di recupero.
Nulla è previsto, tuttavia, circa le possibili procedure di recupero dei crediti ceduti, né ulteriori precisazioni in merito sono rinvenibili nel D.P.Reg. 26 febbraio 2001, che reca Disposizioni per la fruizione del Fondo regionale per le parti civili nei processi contro la mafia, dettando anche una disciplina circa lo schema di redazione dell'atto di cessione del credito predetto, ma niente in merito alle modalità di recupero dello stesso.
Ne consegue l'applicabilità della normativa ordinaria in materia di recupero crediti, sulla quale, peraltro, la Regione siciliana non ha alcuna potestà legislativa.
La procedura ordinaria prevede la citazione dei responsabili nella conseguente sede civile.
L'eventuale esperimento dell'ordinaria azione risarcitoria nei confronti dei soggetti condannati con sentenza definitiva costituisce, ovviamente, una valutazione che dovrà compiere l'Amministrazione nell'esercizio del diritto ad essa spettante in forza dell'intervenuta cessione, in suo favore, dei crediti vantati - nei confronti dei condannati - dai beneficiari dei contributi posti a carico del Fondo in oggetto; qualora si intendesse procedere in tal senso sarebbe allora necessario richiedere all'Avvocatura dello Stato di agire in giudizio in sede civile e, successivamente, in via esecutiva.
Non va, tuttavia, sottaciuto, al riguardo, che siffatta iniziativa risulta spesso comunque frustrata dalle ridotte (o talvolta anche inesistenti) disponibilità economiche e di beni esecutabili; è, infatti, evidente la difficoltà di eseguire la successiva sentenza civile di condanna in considerazione dell'alta probabilità di insolvibilità dei responsabili che, per questo genere di reati, vengono di norma privati di tutto il patrimonio illecitamente accumulato attraverso il meccanismo del sequestro e della successiva confisca.
Per quanto concerne, poi, il riferimento all'intervenuta costituzione di parte civile della Regione stessa - nell'ambito dei medesimi procedimenti penali, che hanno dato luogo alla corresponsione dei predetti contributi a carico del Fondo - alle valutazioni già espresse in ordine alla concreta possibilità di escutere coattivamente il soggetto debitore devono aggiungersi le osservazioni più volte ribadite, in proposito, dalle Avvocature Distrettuali dello Stato.
Al riguardo, i criteri ispiratori sono stati tratti dalla circolare del 17.12.96, con cui l'Avvocatura Generale dello Stato ha affrontato l'argomento con riferimento all'omologa questione del risarcimento derivante da reati commessi per finalità di terrorismo.
Nella predetta circolare, l'Avvocatura Generale - dopo aver rilevato che la condanna al risarcimento costituisce una logica conseguenza del riconoscimento di responsabilità penale - ha ritenuto che la presenza in giudizio delle Amministrazioni offese come parte civile sia di per sé idonea a ristorare il danno morale subito dallo Stato e dagli altri Enti esponenziali; ulteriori ponderazioni richiederebbe poi la valutazione di agire per i danni materiali non liquidati, subiti dallo Stato in conseguenza dei reati.
In definitiva - fermo restando che sul piano giuridico non sussistono dubbi sulla possibilità di esercitare le descritte azioni risarcitorie - viene devoluto, in termini generali, alle singole Amministrazioni interessate il compito di segnalare le specifiche esigenze che possano eccezionalmente giustificare una separata iniziativa in sede civile.
Nei termini suesposti è il parere di questo Ufficio.

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Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1988, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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