Pos. 3  Prot. N. 13321- 176. 06.11 



Oggetto: Opere pubbliche - Competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti a tensione sino a 150 kw. - D. lgs. n. 112/1998-.




Allegati n........................

           
                  ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 
      DIPARTIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI 
                                  PALERMO 


1 - Con nota 22-6-2006, N. 4308 - uob 21, codesto Dipartimento espone che la Commissione paritetica per l'attuazione delle norme dello Statuto è stata investita della questione relativa all'attuazione in Sicilia delle norme contenute nel D. lgs. 31-3-1998, n. 112 riguardante il "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". Detto decreto legislativo, all'art. 94, comma 2, lett. b) ha conferito alle regioni a statuto ordinario la competenza ad autorizzare la costruzione di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kv; lo stesso decreto ha stabilito, all'art. 10, che " Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario".

Già le norme di attuazione in materia di lavori pubblici emanate con DPR 30 luglio 1950, n. 878, successivamente modificato con DPR 1-7-1977, n. 683, in relazione agli artt. 14, lett. g) e 20 dello Statuto hanno provveduto ad attribuire alla Regione Siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ad eccezione delle grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, fra le quali le linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore a 120.000 volts (ovverosia 120 kv).

La Regione si è trovata così ad esercitare una competenza inferiore a quella attribuita dal su citato decreto lgs. n. 112/1998 e proprio per porre rimedio a tale situazione si è rimessa alla Commissione paritetica la questione della modifica delle citate norme d'attuazione. Viene però riferito che nell'audizione del 21-3-2006, il rappresentante del Ministero per le attività produttive, competente a seguito della legge 23-8-2004, n. 239 al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale, ha ritenuto di dover mantenere a sé tale titolarità anche per gli impianti di media tensione (sino a 150 kv) limitatamente a quelli facenti parte di detta rete.
I rappresentanti della Regione, a loro volta, hanno manifestato "la ferma intenzione di esercitare compiutamente le attribuzioni proprie in attuazione delle norme statutarie sopra citate, come conferite col D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, relativamente all'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di tutti gli elettrodotti con tensione nominale sino a 150 kv."
Ad avviso di codesta Amministrazione, infatti, la predetta legge 23-8-2004, n. 239 non può essere interpretata nel senso di restringere il campo delle previsioni contenute nel D. lgs. 31-3-1998, n. 112 includendo nella competenza statale l'autorizzazione relativa alla costruzione e gestione di elettrodotti anche di capacità inferiore ai 150 kv ove facenti parte della rete nazionale; e viene osservato come tali norme abbiano comunque carattere secondario rispetto alla disposizione statutaria, ed alle relative norme di attuazione, che attribuisce in materia competenza esclusiva alla Regione siciliana. Su tale questione viene chiesto l'avviso dello Scrivente Ufficio.

2 . Il punto di vista del Ministero, per quanto rappresentato nella richiesta di parere, non può essere condiviso.
Non sembra, infatti, che, seppur intervenuta nel quadro di un complessivo "riordino del settore energetico", la legge 23-8-2004, n. 239 invocata dai rappresentanti del Ministero delle attività produttive abbia sottratto alle regioni le funzioni già attribuite dall'art. 94 del decreto lgs. n. 112/1998 né è dato comprendere, in relazione all'individuazione delle funzioni riservate allo Stato(art. 1, commi 7 e 8) da quale argomento venga ricavata una riserva statale in ordine alle autorizzazione di impianti di potenza ridotta ove facenti parte della "rete nazionale" termine che appare riferibile a quello "rete di trasmissione nazionale" quale definito dal comma 20 dell'art. 2 del D. lgs. 16-3-1999, ai fini di disciplinare il mercato interno dell'energia e non implica di per sé una limitazione delle competenze regionali in tema di autorizzazione alla costruzione e gestione degli elettrodotti minori
La legge n. 239/2004, all'art. 1, comma 1, in ogni caso, fa espressamente salve le competenze delle regioni a statuto speciale che, pertanto, non possono essere compromesse. Orbene, è pacifico che in Sicilia la costruzione di elettrodotti sia riconducibile alla materia dei lavori pubblici ricadente nella competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'art. 14, lett. g) dello Statuto e che, come comprovato dalle stesse norme d'attuazione prima citate, sono state riservate allo Stato, in quanto "grandi opere di prevalente interesse nazionale", le linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore a 120 kv. (cfr. sent. Corte Cost. n. 91/1967 e precedenti nella stessa citati).
Ne consegue che per espressa previsione normativa di rango costituzionale la costruzione (e, relativamente, la gestione) delle linee di capacità inferiore devono ritenersi di competenza regionale. Il discorso è peraltro avvalorato dal fatto che anche la materia dell'energia e degli impianti elettrici è pacificamente ricompresa in quella dell'industria, sempre di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'art. art. 14, lett. d) dello Statuto (cfr. la sentenza dell' Alta Corte di di giustizia 27-7-1949/21-4-1950 ed i pareri 28-8-2003 n. 190.2003.11 e 29-5-2003, n 97.2003.11 resi da quest'Ufficio all'Assessorato regionale dell'industria) e che nella stessa può farsi rientrare l'aspetto dell'autorizzazione alla gestione della linea ove ritenuto diverso da quello della stretta realizzazione dell'opera, inerente, come detto, alla materia dei lavori pubblici.

Va poi evidenziato che l'art. 94 del decreto legislativo n. 112/1998 ha attribuito alle regioni a statuto ordinario una competenza sugli elettrodotti maggiore di quella esercitata dalla Regione siciliana ma che l'art. 10 dello stesso decreto impone in sostanza un adeguamento delle norme di attuazione dello Statuto regionale per sopperire a tale diversità.
Non si può ragionevolmente affermare, infatti, che in Sicilia siano "grandi opere pubbliche di interesse nazionale" quelle che nel resto d'Italia il legislatore ha attribuito alle regioni a statuto ordinario.
Tanto più che con l' intervenuta riforma del titolo V della Costituzione ed in forza dell 'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, si è verificato un adattamento automatico dell'autonomia delle regioni a statuto speciale alle più ampie forme previste per quelle ordinarie.
In tale prospettiva, seppure la legge n. 239/2004 abbia potuto incidere sulla competenza attribuita già alle regioni a statuto ordinario dall'art. 94 del decreto lgs. n. 112/1998, un tale effetto non potrebbe comunque estendersi alle norme di attuazione dello Statuto Siciliano (art. 3 del predetto DPR n. 878/1950). Infatti, una legge ordinaria non può assegnare allo Stato materie attribuite alle regioni a statuto speciale per statuto e normativa di attuazione (cfr. Corte cost., 18-06-1997, n. 182).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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