Pos. 3   Prot. N. 168.11.06 



Oggetto: Compenso spettante a componenti di commissione di collaudo. Quesiti.








ASSESSORATO REGIONALE
LAVORI PUBBLICI
Ispettorato Tecnico Regionale

PALERMO








1.Con nota n. 870 del 20 giugno 2006 codesto Ispettorato ha chiesto il parere dello Scrivente in relazione ad alcuni quesiti relativi al compenso spettante a due componenti di una commissione di collaudo.
Viene rappresentato che, in relazione a lavori di realizzazione di un lotto funzionale della strada a scorrimento veloce xxxx, la Provincia di xxxx ha conferito gli incarichi di collaudo stabilendo, con delibera n. 733 del 12.07.1989 , i criteri di calcolo dell'onorario (professionisti non riuniti in collegio ex art. 7, comma 8, l. r. 21/85) oltre al calcolo del rimborso forfettario del 40% calcolato sull'onorario base.
Con delibera di incarico n. 345 del 02.04.1990 sono stati integrati nella commissione di collaudo due dipendenti pubblici, il geom. xxxx (segretario e revisore contabile) e il dott. xxxx, componente.
Rileva l'Ispettorato che a causa di inadempimenti ascrivibili all'impresa appaltatrice i lavori non sono stati completati e che pertanto si è proceduto a risoluzione del contratto d'appalto in danno dell'impresa. Dovendosi pervenire alla loro collaudazione, su sollecitazione della commissione di collaudo, l'Amministrazione provinciale di xxxxx ha richiesto l'effettuazione di ulteriori indagini al fine di avere un "puntuale riscontro dell'effettivo stato delle opere realizzate e quindi essere in condizioni di potere riappaltare l'opera".
I componenti della commissione, pertanto, hanno assistito a tali operazioni presentando i relativi verbali di visita.
Ciò premesso, nelle parcelle presentate dai collaudatori oltre le ordinarie competenze spettanti (onorari più spese calcolate forfettariamente al 40% come da delibera di incarico) viene chiesto un rimborso spese analitico per le visite effettuate a seguito delle indagini rese necessarie successivamente alla rescissione contrattuale.
Inoltre il componente segretario ha chiesto il compenso per la revisione tecnico contabile.
Con parere n. 241/P del 21.06.04 codesto Ispettorato ha vidimato parzialmente tali parcelle ritenendo non indicati i criteri di calcolo per il compenso relativo alla revisione tecnico contabile e subordinando l'esame delle maggiori spese analitiche richieste dai collaudatori ad un'eventuale richiesta di parere all'Ufficio Scrivente.
L'Ufficio Tecnico della stazione appaltante, cui tali parcelle sono state trasmesse per la liquidazione, con nota n. 16570 del 26.07.04 acquisita per le vie brevi, ha eccepito, fra l'altro, la mancata presentazione di un'unica parcella che contempli tutte le attività espletate dalla commissione compresa la revisione tecnico contabile, ritenendo, nel contempo, che la stessa debba essere liquidata dall'ordine degli ingegneri, presso cui sono iscritti gli ingegneri xxxx e xxxx, essendo gli altri due componenti dipendenti pubblici.
Successivamente l'Ordine degli Ingegneri di xxxx, al quale è stata richiesta la vidimazione della parcella per il collaudo, in ottemperanza a quanto richiesto dall'Amministrazione provinciale di xxxxx, ha precisato che "trattandosi di commissione di collaudo costituita da figure professionali diverse...le relative parcelle debbano essere vidimate dagli ordini di appartenenza secondo le competenze professionali di ognuno di essi" ed inoltre che l'incarico affidato a più professionisti "deve intendersi affidato a professionisti riuniti in collegio".
Confortati dal parere n. 13686 del 12.10.05 reso da quest'Ufficio e tenuto conto del sopraccitato parere dell'Ordine degli Ingegneri, i collaudatori hanno presentato le parcelle ognuno per le proprie competenze comprendenti sia l'intero compenso spettante per il collaudo nella misura intera, sia tutte le maggiori spese sostenute dopo la rescissione contrattuale.
Inoltre il componente segretario ha presentato una prima parcella per il compenso delle revisioni- contabili calcolato in armonia con la delibera di incarico e un'altra, calcolata sulla base del tariffario dell'ordine professionali dei geometri, con il numero delle vacazioni corrispondenti a quelle effettivamente prestate.
Viene chiesto quindi:
1. se la commissione di collaudo dei lavori in oggetto " si intende riunita o non riunita in collegio";
2. se per il calcolo della revisione tecnico contabile si debba applicare la tabella "A" allegata alla circolare dei LL.PP o applicare la tariffa dell'ordine professionale dei geometri per il numero di vacazioni corrispondenti a quelle effettivamente effettuate;
3. se il rimborso spese ( previste forfettariamente nella delibera di incarico) per le visite effettuate successivamente allo stato finale, resesi necessarie per le verifiche sui lavori dopo la rescissione di contratto, si possono calcolare in aggiunta a quelle forfetarie in modo analitico.
In relazione al primo quesito codesto Ispettorato ha rappresentato che l'art. 7, comma 8, l.r. 21/85 ha stabilito che "l'incarico di collaudo a commissioni o a più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono non riuniti in collegio".
Il C.G.A con parere n. 525/89 ha ritenuto che se " l'incarico si intende applicato a professionisti non riuniti in collegio, ciascuno deve essere considerato come se operasse individualmente e quindi a ciascuno è dovuto l'onorario per intero".
Con circolare n. 1837 del 17.04.90 la Presidenza della Regione, in relazione a tale parere ha previsto che " agli onorari da corrispondere a ciascun componente di commissioni di collaudo nominati successivamente alla data del 31.12.1985, va applicato il compenso spettante per l'opera prestata nella misura intera".
Successivamente il C.G.A ,con parere n. 252/96, ritornando nuovamente sulla questione, ha ritenuto che in mancanza di determinazione del compenso tra le parti questo" dovrà esser liquidato in ragione della singola prestazione effettuata e della singola responsabilità assunta, sulla base delle rispettive tariffe professionali".
In merito al secondo quesito codesto Ispettorato precisa che poiché le amministrazioni che affidano l'incarico non indicano il criterio da seguire per la determinazione del compenso, codesto Ispettorato applica le condizioni fissate dalla circolare emanata dall'Assessorato regionale lavori pubblici con l'allegata tabella "A".


2. In relazione ai quesiti posti si osserva quanto segue.
Il testo originario (anteriore, cioè alle modifiche apportate dalla l.r. 10/93) dell'art. 7, comma 8 della l.r. 29 aprile 1985, n. 21 così prevede: " L'incarico di collaudo a commissioni o a più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, s'intende affidato a professionisti non riuniti in collegio".
In armonia con tale previsione legislativa la delibera di incarico di collaudo n. 733 del 12.07.1989, (non modificata, in questo punto, dalla delibera successiva n. 345 del 02.04.1990) al punto f ha previsto testualmente: "L'onorario e le competenze saranno determinate secondo quanto previsto dalla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti. Dovendosi l'incarico ritenere, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l.r. 21/85, conferito a professionisti non riuniti in collegio; lo stesso sarà compensato una sola volta dietro presentazione di parcella firmata da tutti i professionisti con un aumento del 15% dell'onorario a percentuale di cui alla tabella C di detta tariffa, ai sensi dell'art. 19 d; il rimborso spese, invece, sarà effettuato con il sistema forfettario e la percentuale da applicare sarà del 40%, calcolata sull'onorario base ( tabella C)".
Ed invero In tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando, in primo luogo, l'accordo delle parti, in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali; pertanto, il ricorso a tali criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione. (Cass., sez. II, 23-05-2000, n. 6732).
Ciò posto, in ordine al primo quesito, in ottemperanza alla delibera di incarico succitata, e conformemente a quanto precisato dall'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione di xxxxx nella nota n. 16570/04, l'incarico deve ritenersi conferito a professionisti non riuniti in collegio tenendo presente, tuttavia, le indicazioni fornite nella delibera di incarico relativamente all'applicazione della tariffa di ingeneri ed architetti dietro presentazione di un'unica parcella firmata da tutti i collaudatori.
Situazione diversa riguarda invece il componente segretario- revisore, il quale, come si evince chiaramente dal punto 2 della delibera n. 345 del 2 aprile 1990 è stato incaricato esclusivamente della verbalizzazione e della revisione della contabilità e che pertanto non può avanzare alcuna richiesta di ulteriori compensi.
Per quanto concerne, appunto, la revisione tecnico - contabile (compito questo si effettivamente conferito al componente segretario) in assenza di una determinazione concordata tra le parti, soccorre il criterio indicato, fra l'altro, nello stesso art.7, comma 3, della l.r 21/85 , secondo cui " la tariffa dei geometri di cui alla predetta legge 2 marzo 1949 n. 144 si applica per tutte le categorie di tecnici diplomati"
Ed invero il parere prot. n. 13686/ 264.05.11 del 12.10.2005, reso a codesto Ispettorato Tecnico, si è occupato della diversa questione concernente il compenso per ulteriori attività di revisione spettante al "segretario revisore laureato" al quale, in mancanza di preventivo accordo, la stessa Amministrazione aveva già attribuito lo stesso compenso degli altri componenti della commissione di collaudo.
Diversa è la questione concernente il segretario diplomato (nel caso di specie geometra) per il quale, alla luce delle superiori argomentazioni, sembra legittimo il ricorso alla tariffa professionale di appartenenza per il numero delle vacazioni corrispondenti a quelle effettivamente effettuate. Nè potrà, eventualmente, farsi luogo al metodo di calcolo previsto dalla tabella "A", che riguarda gli incarichi conferiti dall'Assessorato regionale per i lavori pubblici, per la cui applicazione sarebbe stata necessaria un'espressa previsione nella delibera di incarico.
D'altra parte a voler ragionare diversamente si perverrebbe alla illogica attribuzione al segretario di un corrispettivo pari a quello stabilito per il collaudatore, tanto è vero che la disposizione dell'art. 7 l.r. 21/85, novellata dalla l.r. 10/93, ha chiaramente differenziato il compenso dovuto al componente collaudatore rispetto a quello dovuto al segretario. Differenza che appare del tutto logica ove si consideri la evidente diversità di contenuto professionale e di responsabilità proprie della funzione di collaudo dell'opera pubblica rispetto ai meri compiti di collaborazione amministrativa svolti dal segretario.
Per quanto riguarda, infine, l'ultimo quesito posto relativo al rimborso delle spese resesi necessarie posteriormente alla rescissione del contratto di appalto con l'impresa, si osserva quanto segue.
L'attività di collaudo di un'opera pubblica è attività essenzialmente tecnica, consistente in una serie di operazioni materiali di verifica tendente all'accertamento definitivo della conformità dell'opera alle prescrizioni contrattuali e dei crediti dell'appaltatore, ed ha natura preminentemente tecnico-valutativa, caratterizzata da ampia discrezionalità (tecnica) nella scelta dei mezzi, dei criteri accertativi, della campionatura dei saggi e della estensione delle verificazioni (ai sensi degli art. 91 e 96 del R- D 25 maggio 1895, n. 350). Infatti il principio generale affermato nell'art. 96 del reg. cit è che " la verificazione del buon eseguimento di un'opera ha quella estensione che il collaudatore giudica necessaria per formarsi la convinzione che tutte le parti dell'opera e della contabilità siano in piena regola"
In buona sostanza la durata delle operazioni varia in relazione alla natura dell'opera e alla complessità delle indagini.
Ciò premesso nel caso di specie i collaudatori, a seguito della rescissione del contratto di appalto , hanno ritenuto opportuno effettuare ulteriori indagini e verifiche" per potere avere un puntuale riscontro delle opere realizzate e quindi essere in grado di potere riappaltare l'opera". Ma tale valutazione rientra nella discrezionalità sopra descritta e pertanto già compensata con il sistema forfetario del rimborso spese ( 40% dell'onorario base tabella C) indicato nel punto f della delibera di incarico più volte citata.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.





3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



           



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