Pos. 3   Prot. N.167.11.06 



Oggetto: Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. Circolare 3 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente
Palermo

e.p.c.


ASSESSORE REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Ufficio di Diretta collaborazione Assessore
Palermo


ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici
Palermo



1.Con nota n. 41966 del 21 giugno 2006 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine all'organo cui compete la nomina del Responsabile Unico del Procedimento.
Si rappresenta che l'art. 7 comma 1 della l. 11 febbraio 1994 n. 109, coordinato con le ll.rr. 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 prevede che la nomina del Responsabile Unico del Procedimento è demandata ai soggetti di cui all'art. 2 comma 2 lett. a della citata norma, ovvero le Amministrazioni aggiudicatrici.
Successivamente, con circolare del 3 febbraio 2005 emanata dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, viene chiarito che la nomina suddetta debba essere effettuata dall'organo politico, disattendendo,ad avviso del Dipartimento, quanto sancito dalla legge quadro sui lavori pubblici. La nomina, infatti non può che essere di competenza dei dirigenti generali cui è affidato il programma triennale dei lavori pubblici.
Tra l'altro, viene ancora rilevato, la circolare fa riferimento al contenuto dell'art. 11 della l.r. 7/2002 che concerne le prestazioni relative ad attività di studio, rilievi, ed indagini connesse, la progettazione in tutte le sue fasi, la direzione dei lavori, i collaudi ed infine gli incarichi di supporto al RUP, prevedendo che i provvedimenti di nomina relativi a tali soggetti sono effettuati dal Presidente della regione o dall'Assessore regionale competente.
Viene chiesto quindi di "dirimere la controversia che il contenuto della circolare 03 febbraio 2005 ha creato sull'individuazione del soggetto demandato alla nomina della figura del Responsabile Unico del Procedimento".

2. Come già rilevato dallo Scrivente nel parere prot. 9201/105.03.11 del 23 maggio 2003 reso all'Ufficio di Diretta Collaborazione dell'On.le Assessore alla Presidenza, e nel parere prot. 480/ 281.03.11 del 14 gennaio 2003 reso all'Assessorato regionale per i lavori pubblici, sia l'art. 7, del testo coordinato della legge n. 109/1994 con le integrazioni della legge regionale n. 7/2002, che il D.P.R. 21-12-1999, n. 554, di attuazione della legge 109/1994 non indicano chi sia il titolare del potere di nomina del Responsabile Unico del Procedimento ma, si limitano a disporre che lo stesso sia "nominato dalle amministrazioni aggiudicatici nell'ambito del proprio organico" e che il responsabile del procedimento "formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati ed informazioni".
"La chiara riconduzione della figura alla organizzazione amministrativa dell'ente, le funzioni propriamente gestionali dell'incarico ed il loro svolgimento nell'ambito del controllo generale del dirigente sovraordinato inducono ad escludere che la nomina del predetto responsabile competa all'organo politico in mancanza di un'espressa attribuzione allo stesso di tale potere (cfr. art. 2 lett. e) della l.r. n. 10/2000). Sarà pertanto, il dirigente (generale o di struttura) preposto all'attuazione del piano triennale di realizzazione dei lavori ad individuare, per ciascuna opera, il responsabile unico del relativo procedimento" (cfr. parere n. 105.03.11 in precedenza citato).
Né d'altro canto possono condividersi le osservazioni di cui alla circolare 3 febbraio 2005 dell'Assessorato regionale per i lavori pubblici che, nell'indicare le motivazioni che giustificano la competenza dell'organo politico alla nomina del RUP, fa riferimento alla circostanza che in Sicilia sono riservate alla competenza del Presidente della Regione e degli Assessori materie che la disciplina statale attribuisce alla competenza dirigenziale; ovvero all'ampliamento dell'ambito delle attività disciplinate dall'art. 17 l. 109/94, come integrato dall'art. 11 della l.r. 7/2002, che attribuisce alle competenze dell'organo politico oltre che la scelta dei soggetti indicati al comma 1 dell'art. 17 ( direttore dei lavori, progettazione ecc.) anche la scelta del soggetto che deve procedere ad effettuare lo studio di fattibilità che, coincidendo con la redazione del documento preliminare all'avvio della progettazione "è demandato alla responsabilità e competenza del RUP."
Tali considerazioni infatti, ad avviso dello Scrivente, non fanno che rafforzare la tesi secondo cui laddove il legislatore ha voluto riservare la competenza della nomina all'organo politico lo ha fatto espressamente. Pertanto, nel silenzio del legislatore, in virtù del noto canone ermeneutico "ubi voluit lex dixit" il mancato espresso riferimento della norma all'organo politico per la nomina del RUP è un'ulteriore indice della "voluntas legis" di attribuire tale competenza all'organo amministrativo.
Copia del presente parere si trasmette agli organi in indirizzo che leggono per conoscenza perché valutino l'opportunità della revoca della circolare suddetta e soprattutto, in considerazione dell'incoerenza del quadro normativo così delineato che pone in capo agli organi politici adempimenti normalmente attribuiti agli organi gestionali, l'opportunità di una modifica legislativa che adegui l'odierna normativa regionale alla corrispondente disciplina statale.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.



           



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