POS. II Prot._______________/163.06.11

OGGETTO: Associazione di protezione animali e ambientalista. Richiesta di riconoscimento. Autorità competente.





PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE
PALERMO





1. Con nota n. 4147/D1/12/Area I del 15 giugno 2006 codesta Segreteria ha posto allo Scrivente il quesito sulla competenza al riconoscimento, richiesto dall'"XXXX" con istanza indirizzata all'On.le Presidente della Regione, dell'Associazione medesima "nei suoi scopi e statuto" ed il riconoscimento regionale delle guardie zoofile dell'associazione stessa.

Codesta Segreteria, stante che a termini dell'art. 34, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (citata nell'istanza quale fonte normativa di riferimento per il richiesto riconoscimento) è previsto il riconoscimento da parte del Ministero dell'agricoltura di concerto con il Ministro dell'interno e che, a termini dell'art. 27 della medesima legge la qualifica di "guardia volontaria" viene concessa alla stregua del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, ritiene che la competenza al riconoscimento dell'associazione sia dello Stato, dal momento che -a termini del riportato art. 1 del d. l.vo 29 gennaio 1997, n. 26 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di persone giuridiche private)- non sono ascrivibili tra le competenze regionali quelle facenti capo al Ministro dell'interno, e che anche il riconoscimento delle guardie zoofile spetti allo Stato, dato che va operato a termini del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

Pertanto codesta Segreteria chiede allo Scrivente di esprimersi sulla fattispecie in questione "soffermandosi, in particolare, laddove si ritenesse esistente una diversa competenza, sulla individuazione del ramo di amministrazione da interessare con particolare riferimento alla competenza che la legge ascrive al Ministro dell'Interno".



2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Con l'istanza del 25 febbraio 2006 -allegata in copia alla richiesta di consultazione- il legale rappresentante dell'associazione in questione chiede il riconoscimento "previsto dalla legge 281/91 - 157/92 e dalla legge [rectius D.P.R.] 320/54 - Regolamento di polizia veterinaria e successive modifiche".

Va, escluso, pertanto, che il riconoscimento richiesto sia quello di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice civile ed al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, cui consegue la personalità giuridica dell'ente, e va ritenuto, invece, che -secondo quanto prospettato nell'istanza- i riconoscimenti dell'Associazione siano quelli previsti, ai più limitati e specifici effetti, dal quadro ordinamentale di cui alle normative citate in tale istanza.

Non sussistono, quindi, le perplessità ed i dubbi avanzati da codesta Segreteria, che muovono dal considerare l'istanza in questione un'istanza di riconoscimento della personalità giuridica, la cui richiesta non è contenuta nella specifica istanza né è altrimenti evincibile dal corpo della delibera di modifica statutaria assunta dall'associazione.

Pertanto le competenze in materia vanno ricercate partendo dalle disposizioni delle normative citate in tale istanza, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281 ) ed in materia di vigilanza venatoria (legge 11 febbraio 1992, n. 157) con riferimento alle previsioni della specifica normativa regionale in materia (l.r. 3 luglio 2000, n. 15 e l.r. 1 settembre 1997, n. 33).

In particolare, l'art. 19 della l.r. 3 luglio 2000, n. 15, prevede che "Presso l'Assessorato della sanità è istituito l'Albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta e che perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali.", prevedendo, altresì che requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo sono stabiliti con apposito regolamento, adottato con decreto del Presidente della Regione 27 giugno 2002, n.15.

Nella materia della caccia e della protezione della fauna selvatica, ascritta alla competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, la l.r. 1 settembre 1997, n. 33, ha previsto che le associazioni ambientaliste possano esser riconosciute "ai fini della presente legge" (e quindi, ad es., ai fini degli interventi di controllo della fauna selvatica: art. 4; ai fini dell'istituzione e gestione di centri di recupero: art. 6; per l'esercizio della vigilanza venatoria: art. 43, etc.), solo se "se hanno ottenuto riconoscimento a livello nazionale e dispongono di una presenza organizzata in Sicilia in almeno cinque Province".

Peraltro, ai fini della normativa testè richiamata, e in particolare per la vigilanza venatoria, la necessaria acquisizione della qualifica di guardia volontaria (qualifica affatto diversa da quella di polizia giudiziaria) avviene per concessione a norma del T.U. di Pubblica sicurezza, da parte delle competenti autorità del Ministero dell'Interno, mentre la sola idoneità all'acquisizione di tale qualifica viene accertata a livello regionale (art. 43 l.r. 33/1997).


Va, per completezza, rappresentato che la medesima associazione già nel settembre 2000 aveva avanzato al Presidente della Regione l'istanza per il riconoscimento "ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12 del c.c. e dell'art. 1 del D.leg.vo 29/01/97, n. 26".

Tale istanza, con gli allegati, venne dallo Scrivente trasmessa per competenza all'Assessorato regionale della sanità, oltre che all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, rilevando, al contempo, che la denominazione assunta dall'associazione ingenerava confusione con l'analoga associazione nazionale YYYY, particolarmente per l'acronimo pressochè uguale (Y.Y.Y.Y versus XX.X.X). Non si ha notizia se il richiesto riconoscimento sia stato mai concesso o denegato ovvero se il relativo procedimento sia stato coltivato.

Non è, infine, perspicua la menzione nell'odierna istanza del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, che non ha riguardo ad attività di associazioni se non per la menzione (art. 2, ultimo comma) dell'obbligo di denuncia delle malattie infettive e diffusive da parte delle "guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali", soggetto (originariamente pubblico ed oggi privato in dipendenza del D.P.R. 31 marzo 1979) affatto diverso dall'associazione istante, la cui denominazione -come sopra evidenziato- può determinare una confusione d'identità tra gli enti medesimi, la cui portata potrebbe non restare limitata ad effetti e conseguenze civilistici, ma potrebbe far conseguire erroneamente all'ente istante il riconoscimento di cui all'art. 34, comma 3, della l.r. 1 settembre 1997, n. 33, che, come sopra evidenziato, è riservato soltanto alle associazioni ambientaliste già riconosciute a livello nazionale e con una presenza organizzata in Sicilia in almeno cinque province siciliane.



Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati dell'Ufficio, giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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