Pos. 3   Prot. N. /161.2006.11 



Oggetto: Impiego pubblico - Dipendente regionale - Riconoscimento servizio prestato nella qualifica inferiore - Art. 11 L.r. n.11/1988.





ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Beni Culturali ed Ambientali
ed educazione Permanente
Servizio del Personale

e,p.c PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale,dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA REGIONE SICILIANA

LORO SEDI

1. Con nota n.59198 del 6 giugno 2006 codesto Assessorato pone un quesito relativo al riconoscimento dei servizi pregressi ad un funzionario direttivo vincitore, quale riservatario interno, del concorso per titoli a n.70 posti di dirigente tecnico archeologo.
Rappresenta al riguardo codesto Dipartimento che il dipendente, nominato dall' 1 agosto 1985 operatore tecnico addetto ai gabinetti di restauro, in applicazione del D.P.Reg.22 giugno 2001, n.9 veniva collocato, a decorrere dal 2 luglio 2001, nella categoria "C" posizione economica 4.
Successivamente in applicazione dell' art.13 del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n.10, lo stesso a far data dall' 1 dicembre 2001, veniva collocato nella posizione "C"6.
Ciò posto si chiede di sapere se ai sensi dell' art.11 della L.r.15 giugno 1988, n.11, il servizio prestato dal dipendente nella qualifica immediatamente inferiore vada riconosciuto dalla data di nomina ad operatore tecnico o a decorrere dalla data di collocazione nella categoria "C".
2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
L'art.11 della L.r. n.11/1988 al comma 1 dispone che "I servizi comunque resi dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, sia alla stessa Amministrazione regionale che ad altri enti o amministrazioni pubbliche, sono valutati, a domanda degli interessati... nella misura del 60 per cento, se prestati in qualifiche o carriere immediatamente inferiori", stabilisce inoltre la norma che laddove " i servizi suddetti siano stati già valutati o abbiano comunque influito sulla determinazione della posizione stipendiale in godimento, la valutazione sarà effettuata ai soli fini giuridici".
Ora, la fattispecie sottoposta all' esame dello Scrivente riguarda un dipendente già inquadrato nei ruoli dell' Amministrazione regionale in un primo momento (dall' 1.1.1985) come operatore tecnico addetto ai gabinetti di restauro e successivamente (2.7.2001), in applicazione del D.P.Reg. n.9/2001, con il quale si è proceduto alla riclassificazione del personale regionale ai sensi dell' art.5 della L.r. 15 maggio 2001, n.10, come categoria "C" posizione economica 4.
Pertanto allo stesso, avendo questo vinto come riservatario un concorso che lo ha collocato nella categoria "D" posizione economica 1, va riconosciuto nella misura del 60% il servizio prestato nella categoria "C" a decorrere dalla data del 2 luglio 2007, in quanto il servizio prestato in data antecedente non può essere considerato svolto nella qualifica immediatamente inferiore a quella di attuale appartenenza.
Si consideri, inoltre, che il servizio prestato come operatore tecnico è già stato valutato ai sensi dell' art. 13 del D.P.Reg. n.10/2001 per l' attribuzione al dipendente de quo della posizione economica "C" 6.
Pertanto il servizio da riconoscere, non utilizzabile per rivedere l' attuale inquadramento, potrà essere valutato " a soli fini giuridici " nella misura che verrà prevista dalla prossima contrattazione.

3. Il presente parere viene trasmesso, per conoscenza, al Dipartimento del personale e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana, in considerazione delle competenze agli stessi ascritte e al fine di renderli partecipi delle problematiche affrontate, che seppure di carattere generale, potrebbero avere eventuali refluenze sulle specifiche competenze dei soggetti interessati, i quali potrebbero voler fornire al riguardo le proprie considerazioni.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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