Pos. I Prot. 10880/158.2006.11


OGGETTO: Imposte, tasse e tributi.- Riscossione.- Transazione ex art. 3, comma 3, D.L. 138/2002.- Conferimento ramo d'azienda.- Refluenze.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 7812 del 1° giugno 2006)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, premessa l'avvenuta stipula - ex art. 3, comma 3, del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 agosto 2002, n. 178, ed applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9 agosto 2002, n. 10 - di un accordo transattivo concernente debiti tributari, e dato atto che, nell'ambito della realizzazione di una complessa operazione di ristrutturazione, la Società sportiva professionistica debitrice ha conferito ad una propria controllata il ramo d'azienda denominato "attività collaterali alle attività sportive", dirette allo sfruttamento ed alla valorizzazione economico commerciale dei marchi e dell'immagine della squadra, e si appresta a cedere i suddetti marchi ad una società di leasing che li concederà alla controllata che, a sua volta, ne consentirà l'uso e il merchandising all'originaria titolare per le attività inscindibilmente connesse all'attività sportiva, si chiede l'avviso dello scrivente circa le conseguenze che la delineata "operazione potrebbe determinare sullo stato patrimoniale che è stato accertato al momento della transazione e sulle garanzie a suo tempo acquisite dall'Amministrazione regionale", nonché di volersi esprimere in ordine alle iniziative da intraprendere laddove si "ritenesse che la cennata operazione finanziaria possa in qualunque modo compromettere le garanzie patrimoniali di solvibilità della Società sportiva, in danno degli interessi dell'Erario".

2.- Nel premettere che assolutamente estranea alle competenze dello scrivente risulta ogni valutazione economico-finanziaria in ordine all'incidenza della descritta operazione finanziaria sul piano di riassetto e di ristrutturazione a suo tempo predisposto e che - essendo stato oggetto di una valutazione positiva da parte dell'advisor indipendente cui è stato affidato il relativo incarico, ed avendo così suffragato l'esistenza di una prospettiva di sostenibilità nel tempo delle obbligazioni assunte - ha consentito, quale elemento qualificante, di addivenire alla transazione richiesta, ci si limita a formulare talune considerazioni di ordine generale attinenti l'aspetto tecnico-giuridico della problematica in esame.

In via preliminare si osserva che da un esame del contenuto dell'accordo transattivo del 13 luglio 2005 e del successivo atto di transazione sottoscritto in data 29 luglio 2005, non emerge alcun preciso obbligo della Società debitrice di astenersi dal compimento di atti di disposizione di cespiti o di valori patrimoniali di alcun genere.
Gli impegni irrevocabilmente assunti dalla parte privata attengono invero - quantomeno per ciò che appare rilevare ai fini della problematica proposta - ai pagamenti delle rate annuali per gli importi convenuti (eventualmente incrementati in ragione di significativi aumenti dei flussi di cassa) ed alla prestazione di idonea fidejussione a garanzia della prima delle rate, nel tempo, in scadenza.
Non sembra dunque che sia stata prestata alcuna garanzia circa il mantenimento, nel tempo, di quello stesso patrimonio che pur è stato oggetto di analisi e valutazioni, restando ovviamente precluso soltanto il procedere a liquidare il medesimo con mezzi rovinosi atti a far insorgere lo stato di insolvenza. E dunque, a quanto rappresentato nella nota che si riscontra, non può ritenersi che sia stato posto in essere quel comportamento "finalizzato o determinato alla anche parziale sottrazione o distrazione delle garanzie", o che si sia realizzata quella "cessazione o riduzione per qualsiasi motivo della consistenza e/o dell'efficacia anche di una sola delle garanzie che assistono il credito della Regione" che, in conformità alle puntuali prescrizioni dell'atto di transazione (cfr. art. 10, lettere c) e d)) avrebbe dato luogo, previa espressa dichiarazione di volontà della Regione, alla risoluzione dell'atto medesimo.
In altri termini - e nella consapevolezza che perché si abbia conferimento di un ramo d'azienda, e cioè di quella parte di struttura dell'azienda dotata di autonoma organicità operativa in grado di riprodurre, su scala ridotta, il progetto aziendale ed il cui concetto non è contenuto nel codice civile ma desumibile sia dall'art. 2573 c.c. in tema di trasferimento del marchio (ammesso in caso di trasferimento di quella parte di azienda che ad esso si riferisce), sia dalla normativa generale (art. 2555 c.c.) in materia di trasferimento di azienda (cfr.: Consiglio di Stato, sez. IV, 1 ottobre 2004, n. 6409), è necessario che venga conferito un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività d'impresa, anche se non necessariamente la stessa esercitata dal conferente (cfr.: Cassazione, sez. I, 21 ottobre 1995, n. 10993) - non è dato rilevare l'esistenza di alcun limite all'utilizzo del patrimonio della Società sportiva debitrice, che quindi, nel legittimo esercizio di autonome scelte imprenditoriali, può determinarsi alla cessione di cespiti od al conferimento di attività.
Per completezza di analisi si osserva che qualora a seguito delle risultanze di una valutazione economico-finanziaria - eventualmente, e discrezionalmente, da porre in essere da parte (o a cura) del richiedente Dipartimento - degli effetti della operazione intrapresa dalla Società sportiva in discorso dovesse ravvisarsi lo stravolgimento del piano industriale e finanziario, con conseguente presumibile impossibilità di mantenere nel tempo le obbligazioni assunte, si porrebbe questione circa il rispetto della prescrizione civilistica che imponendo che i contratti devono essere eseguiti secondo correttezza e buona fede (cfr. art. 1375 c.c.), prescrive che al fine di conservare integre le reciproche ragioni, debba essere tenuto un comportamento improntato alla diligenza ed al senso di solidarietà sociale al fine di conservare integre le ragioni dell'altra parte, e preclude quindi, in buona sostanza, di procedere ad un mutamento essenziale della situazione di fatto considerata, ancorché non espressamente enunciata in sede di stipulazione dell'atto di transazione.
Non ci si esime infine dall'osservare che, secondo la circolare 4 marzo 2005, n. 8/E - richiamata nella nota che si riscontra ed emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Agenzia delle entrate, Direzione centrale accertamento, allo scopo di fornire precisazioni di natura interpretativa sui principali aspetti della norma recata dall'art. 3, comma 3, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, nonché alcune necessarie indicazioni di carattere operativo - gli oneri relativi ad eventuali pareri e consulenze da rendersi da parte di organi consultivi esterni, nonché ad ogni altra attività da espletarsi da parte di terzi, vanno posti a carico del debitore "purché funzionali alla conclusione della transazione", e cioè alla definizione di quell'accordo che nella specie risulta essere stato stipulato nel decorso anno 2005. A chiarimento di tale precisa limitazione la circolare medesima circoscrive temporalmente le attività in relazione alle quali possono insorgere gli oneri da addebitare alla parte privata, correlandole all'attività istruttoria - da espletarsi da parte degli Uffici finanziari - propedeutica alla predisposizione di una proposta di provvedimento motivato di accettazione della proposta di transazione.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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