Pos. I Prot. 11785/152.2006.11


OGGETTO: Energie.- Carburanti.- Impianti GPL.- Applicabilità D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128.


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento industria
(Rif. nota n. 3278 del 30 maggio 2006)

P A L E R M O


1.- Con la nota emarginata, dato atto della potestà legislativa esclusiva ascritta alla Regione siciliana in materia di depositi di oli minerali e di depositi e distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL), e rilevata la avvenuta emanazione della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" - con la quale si è attuata la liberalizzazione del settore e la semplificazione delle procedure - e la successiva adozione del D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, recante "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239." - che, tra l'altro, in dipendenza della nuova disciplina, ha provveduto ad abrogare le previgenti disposizioni, che costituivano riferimento per l'amministrazione regionale - si chiede l'avviso dello scrivente circa l'integrale applicabilità in ambito regionale della nuova disciplina, ovvero se debba continuare ad applicarsi la normativa regionale, ancorché integrata dalla intervenuta normativa nazionale.

2.- In relazione alla problematica proposta si ritiene di dovere in primo luogo evidenziare che la normativa regionale di riferimento, e cioè, in particolare, la l.r. 5 agosto 1982, n. 52, recante "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti", il cui Titolo secondo disciplina appunto i "Criteri per le concessioni relative a depositi di oli minerali e stabilimenti di imbottigliamento del gas di petrolio liquefatto", non contiene alcun rinvio alla coeva disciplina statale in materia.
E dunque l'asserita applicazione di norme statali al fine, ad esempio, come rassegnato nella nota che si riscontra, di individuare i requisiti necessari per lo svolgimento delle attività, appare conseguire ad una scelta discrezionalmente assunta in via amministrativa, e non discendere viceversa da una precisa volontà del legislatore regionale.
Ora, considerato peraltro che la già citata legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", espressamente, all'art. 1, comma 1, fa "salve le competenze delle regioni a statuto speciale", che autonomamente, "ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione" provvedono alle finalità perseguite dalla medesima legge, si ritiene che nulla osti ad una perdurante applicazione delle disposizioni regionali vigenti.
Ed invero, fermo restando che anche se si versa in ambiti materiali riservati alla competenza legislativa esclusiva regionale, qualora la Regione non abbia in concreto esercitato la competenza attribuita, la disciplina statale si estende nell'ambito del territorio regionale per evitare vuoti normativi; e che, parimenti, trova applicazione la normativa nazionale, anche laddove sussista una legge regionale nella materia considerata, per tutti quei rapporti o quegli ambiti specifici non coperti dalla disciplina regionale (cfr.: T. Martines - A. Ruggeri, Lineamenti di diritto regionale, Giuffrè Editore), non può non ritenersi salva la possibilità per la Regione - laddove ne ravvisi l'esigenza - di normare diversamente la materia, o la porzione di essa, e precludere in tal modo l'applicazione della sostituita normativa statale e di quella che risulti comunque incompatibile con le disposizioni poste.
Peraltro, non si ritiene che l'avvenuta introduzione, a livello nazionale, di un sistema autorizzatorio rispetto a quello concessorio, configuri un principio fondamentale di rilievo tale da rendere le conseguenti disposizioni cogenti in ambito regionale.
Ed invero - a prescindere dalla considerazione che sia l'autorizzazione che la concessione costituiscono provvedimenti amministrativi costitutivi, ampliativi delle posizioni giuridiche dei destinatari, talvolta difficilmente distinguibili tra loro - non è dato riscontrare un preciso obbligo di adeguamento al processo di liberalizzazione cui appare conseguente la disposta sostituzione di sistema. L'innovazione disposta non discende imperativamente, cioè, da una disciplina comunitaria che si imporrebbe nei confronti dell'ordinamento regionale .
Conclusivamente dunque si ritiene che soltanto per quanto non normato a livello regionale - e per quanto compatibile con le relative, vigenti, disposizioni - possa trovare immediata applicazione la nuova disciplina nazionale in materia di deposito e di distribuzione e vendita di GPL.
Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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