Pos.2   Prot. N. / 151.11.06 


Oggetto: Comitati di valutazione ex art. 24 l.r. 30/97 - Compensi ai componenti - Applicabilità art. 1 c. 56 e 58 l. 266/05.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO,
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
EMIGRAZIONE
- Agenzia regionale per l'impiego e la formazione
Professionale



p. c. - Uffici di diretta collaborazione dell'On.le
Assessore per il lavoro

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Segreteria generale - Servizio 1°

PALERMO



1 - Con nota n. 2084/AA.GG. del 23 maggio 2006 codesta Agenzia, con riferimento ai compensi da corrispondere ai componenti dei comitati di valutazione di cui all'art. 24 della l.r. n. 30 del 1997, ha chiesto il parere dello Scrivente sull'applicabilità in questa Regione dell'art. 1, c.56 e 58, della legge n. 266 del 2005 che dispongono una riduzione del 10 per cento dei compensi negli stessi previsti.
Viene, a tal fine, evidenziato il comma 610 dello stesso art.1 che così recita :"Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.".

2 - I commi 56 e 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispongono l'automatica riduzione del 10 per cento (rispetto agli importi risultanti al 30 settembre 2005) dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modificazioni.
In particolare, oggetto della suindicata riduzione sono, per il comma 56 "indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposti per incarichi di consulenza" e, per il comma 58 "indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati"
Si prescinde dall'esame della disposizione recata al comma 610 dell'art.1 della legge finanziaria 2006 finalizzato alla valutazione della sua influenza sull'applicabilità della norma in parola alle Regioni a statuto speciale.
Si rinviene, infatti, nel corpo dello stesso articolo 1 - al comma 64 -, una specifica disposizione che limita l'ambito di applicazione dei commi 56 e 58 disponendo : "Le disposizioni di cui ai commi 56, 57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.".
Ai sensi, pertanto, della suddetta specifica disposizione, questa Regione non risulta destinataria delle statuizioni normative in questione che sembrano, invece, dettate per finalità di economie nel sistema delle amministrazioni statali.

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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