Pos. 1   Prot. N. 150.06.11 



Oggetto: Criminalità organizzata. Vittime del diritto e del dovere. Nozione di cittadino siciliano.




Allegati n...........................



  ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI. 


Ufficio Speciale per la solidarietà
alle vittime del crimine organizzato
e della criminalità mafiosa.
PALERMO



1. Con la nota suindicata codesto Ufficio speciale chiede l'avviso dello Scrivente in ordine all'interpretazione del comma 47 dell'art. 19 della l.r. 19/2005 che prevede l'applicazione delle misure di solidarietà previste dalla l.r. 20/99 ai cittadini siciliani deceduti a seguito di azioni mafiose e della criminalità organizzata compiute fuori dal territorio siciliano.
In particolare, viene chiesto allo Scrivente di esprimersi circa "l'esatta delimitazione della nozione giuridica di cittadino siciliano" utilizzata nella formulazione della medesima disposizione, rappresentando che sono state presentate talune istanze da parte dei familiari di vittime nate in Sicilia ma che al momento del verificarsi dell'evento criminoso risultavano residenti fuori dal territorio regionale.
L'Ufficio richiedente esprime le proprie perplessità in merito al criterio di riferimento da adottare per la conclusione dell'esame delle predette istanze, non essendo legislativamente precisato se il requisito richiesto attenga alla nascita, alla residenza ovvero alla compresenza di ambedue.
Nell'evidenziare, infine, che, per ciò che concerne la cittadinanza, il relativo status sembrerebbe esclusivamente riferibile al vincolo di appartenenza di un individuo ad uno Stato, codesto Ufficio speciale chiede allo Scrivente quale degli elementi predetti debba essere preso in considerazione per l'estensione delle misure ex l.r. 20/99 disposto dal richiamato art. 19, comma 47, della l.r. 19/2005.

2. Circa il quesito posto, va preliminarmente riferito che i dubbi interpretativi manifestati dall'Ufficio richiedente non sono privi di fondamento, tenuto conto dell'ambigua formulazione della disposizione in questione.
Non può, infatti, negarsi che la terminologia utilizzata nella formulazione del comma 47 dell'art. 19 della l.r. 19/2005 possa suscitare perplessità sia di ordine linguistico che tecnico.
Certo, appare di tutta evidenza (e si condivide quanto affermato da codesto Ufficio speciale) che il Legislatore regionale abbia inteso riferirsi a soggetti che hanno acquistato la cittadinanza italiana nei modi previsti dalla legge.
Sembra quindi che, al fine di risolvere il quesito, l'analisi del testo debba concentrarsi sul significato dell'aggettivo che qualifica il sostantivo "cittadino" e sulla ratio della disposizione.
Invero, sotto il profilo semantico all'aggettivo siciliano va attribuito l'indiscriminato significato di soggetto nativo o residente in Sicilia (Cfr. De Mauro, Dizionario della lingua italiana, Paravia).
Conseguentemente, da un punto vista letterale la disposizione non potrebbe che interpretarsi come riferita a tutti i soggetti nati o residenti in Sicilia (ovvero in ambedue le condizioni) uccisi nel corso di azioni criminose consumate in luogo diverso dal territorio regionale.
A questo proposito è appena il caso di segnalare (seppure può ritenersi effetto di un eccessivo rigore formale dello Scrivente) un'imprecisione terminologica, relativamente all'indicazione dei soggetti destinatari delle misure di solidarietà che la disposizione in argomento individua nelle vittime decedute (...cittadini siciliani uccisi...) e non nei familiari di queste.
Sotto il profilo della individuazione della ratio della disposizione potrebbe, invero, ritenersi che la stessa possa essere identificata nel riconoscimento della solidarietà della collettività siciliana ai familiari delle vittime che con il territorio hanno, non un rapporto determinato dalla casualità di una situazione di fatto non implicante una scelta valutata dal soggetto ma uno stretto collegamento determinato dal rapporto con tale luogo; scelto come dimora abituale, sede delle proprie attività familiari e lavorative e che determina altresì l'assunzione dell'elemento concorrente all'identificazione del soggetto passivo dell'imposta sul reddito e quindi l'apporto, anche in termini economici, nei confronti dell'ente esponenziale del territorio stesso.
Tale tesi interpretativa, non priva di ragionevolezza, non sembra, però, che trovi alcun sostegno nella indefinita formulazione del testo normativo.
E, d'altra parte, esaminando la copiosa normativa in materia di misure di solidarietà alle vittime della mafia e della criminalità organizzata con riferimento alle disposizioni che estendono, come quella in discorso, le sopradette misure a soggetti (o familiari degli stessi) colpiti da eventi legislativamente assimilati, non si rinviene alcuna preferenza accordata dal Legislatore regionale ad una od alla concorrenza di ambedue le condizioni riguardate dalla richiesta cui si risponde.
Va, al contrario, riferito che talune disposizioni ( art. 1, comma 1, l.r. 7/2004; art. 108, comma 1, l.r. 4/2003) esplicitamente valutano come indifferenti i requisiti di nativo e di residente.
Pertanto, sembra allo Scrivente che, in assenza di puntuali specificazioni e fino a quando il Legislatore regionale non riterrà di intervenire precisando l'autentico significato della disposizione, all'aggettivo di cui è questione non può darsi altro significato che quello letterale, intendendo quali destinatari del comma 47 dell'art. 19 tutti i soggetti nati o residenti in Sicilia.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
 Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere. senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".  



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