Pos. I Prot. 13283/149bis.2006.11

OGGETTO: Organi.- Commissione consultiva ex art. 1 l.r. 24/1993.- Determinazione dei compensi.- Approfondimenti.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento finanze e credito
(Rif. nota n. 10074 del 25 luglio 2006)

P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, facendo seguito ad una richiesta di consulenza di pari oggetto in ordine a cui lo scrivente ha espresso l'avviso prot. n. 11876/149.06.11 del 3 luglio 2006, si chiede un puntuale chiarimento, e specificamente se, sino all'entrata in vigore della riforma del servizio regionale della riscossione (1° ottobre 2006), sia "possibile continuare ad erogare", in favore dei componenti della Commissione consultiva per la riscossione dei tributi di cui all'art. 5 della l.r. 5 settembre 1990, n. 35, - ancorché "dal 4 agosto 2005 ad oggi non ... più convocata" - i compensi in atto determinati con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 1995, n. 161, ovvero se a ciò osti quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della l.r. 11 maggio 1993, n. 15.

2.- Già lo scrivente con il parere prot. 11551/10.96.11 del 17 giugno 1996 - reso a codesto ramo di Amministrazione, oltre che alla Direzione regionale del personale dei servizi generali della Presidenza della Regione, in relazione allo stesso Organo collegiale oggetto del presente approfondimento (e che ad ogni buon fine alla presente nota, in copia, si allega) - aveva espresso l'avviso che in assenza di effettiva partecipazione nessun compenso sembra essere dovuto.
Tale convincimento era stato suffragato dalla considerazione secondo cui il diritto dell'interessato al percepimento di un compenso per lo svolgimento dell'incarico assegnato, sembra trovare fondamento non tanto nell'essenza della carica ricoperta, quanto nell'effettivo svolgimento della funzione istituzionale ascritta con l'esclusivo obiettivo del perseguimento dell'interesse pubblico sotteso.
Aveva lo scrivente, inoltre, osservato che il compenso in parola, in forza del puntuale disposto normativo (cfr. art. 5, comma 14, della l.r. 5 settembre 1990, n. 35 come sostituito dall'art. 1 della l.r. 24 agosto 1993, n. 24) secondo cui "i compensi da corrispondere ... sono fissati in misura adeguata alla qualità ed alla quantità dell'impegno richiesto" risulta strettamente collegato all'attività svolta in seno al collegio, ed aveva altresì ritenuto che la appena riportata norma - che non reca peraltro alcuna deroga al divieto di corrispondere compensi a titolo di trattamento economico periodico non collegati alle effettive riunioni dell'organo collegiale, sancito dall'art. 1, comma 6, della l.r. 11 maggio 1993, n. 15 - involge un principio che travalica la mera determinazione dei compensi e non può non estendersi anche alla loro spettanza.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso al presente parere, presso codesto Dipartimento, da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si segnala inoltre che, laddove Codesta Amministrazione entro novanta giorni dalla ricezione, non comunichi l'esistenza di motivi ostativi, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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