Pos. I Prot. _______ /146.06.11

OGGETTO: Energie - Carburanti - Deposito carburanti agricoli- Rinnovo della concessione.



ASSESSORATO REGIONALE
DELL'INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
(Rif. nota 23 maggio 2006 n. 3106)
PALERMO



1. Nella lettera in riferimento codesto Assessorato richiama il parere di questo Ufficio 20 ottobre 2005, n. 14227/216.05.11 laddove lo scrivente ha trattato la questione concernente la sussistenza dei presupposti per la revoca dei provvedimenti di rinnovo e di voltura di una concessione per l'esercizio di un deposito di carburanti agricoli.
Riferisce altresì codesto Dipartimento che la ditta attualmente titolare della concessione de qua ha presentato istanza per il rinnovo della stessa ed ha successivamente trasmesso la documentazione comprovante la disponibilità del suolo laddove insiste il deposito.
Ciò premesso, tenuto conto che "la titolarità del suolo su cui ricade l'impianto è oggetto di giudizio pendente" presso l'autorità giurisdizionale, vien chiesto se l'avvenuto conferimento ad un diverso soggetto giuridico (nella specie una società in nome collettivo) della particella di terreno su cui ricade l'impianto configuri per l'attuale titolare della concessione "mancanza del titolo di disponibilità del suolo".
Vien chiesto altresì se debba "procedersi al rigetto dell'istanza di rinnovo ovvero se nelle more della conclusione del giudizio possa essere emanato un provvedimento di rinnovo condizionato all'esito della controversia".

2. La questione della sussistenza della disponibilità del suolo da parte dell'originario titolare della concessione de qua è stata trattata dallo scrivente nel citato parere n. 14227/2005 in via preliminare rispetto allo specifico quesito posto da codesta Amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per l'eventuale revoca dei provvedimenti di rinnovo e di voltura della medesima concessione.
Richiamata la circostanza che il titolare originario della concessione de qua, nel costituire una società in nome collettivo ha conferito alla medesima società una azienda agricola sita su un terreno laddove insiste il deposito di carburanti in questione, nel predetto parere n. 14227/2005 si è evidenziato che "l'azienda agricola (e, dunque, anche il terreno su cui ricade) si configura come autonomo patrimonio della società con il vincolo di destinazione agli scopi ... che configurano l'oggetto sociale" con la conseguenza che il socio titolare originario della concessione in argomento non ha mantenuto dopo il conferimento alla società, la disponibilità del terreno sia ai fini del rinnovo della concessione nei suoi confronti, sia ai fini della dichiarazione di concessione della disponibilità del suolo rilasciata all'altro socio (attuale titolare della concessione) cui è stato poi volturato e intestato il provvedimento amministrativo.
Tuttavia lo scrivente, sempre nel citato parere n. 14227/2005, ha altresì evidenziato che a conclusione opposta rispetto a quella testè delineata potrebbe pervenirsi qualora si ritenga che il conferimento dell'azienda agricola nella società sia avvenuto ad esclusione di quella porzione di terreno laddove insisteva il deposito di carburanti agricoli proprio in forza di tale circostanza.
Premesso e fatto salvo quanto sopra detto, si fa presente ora che le medesime perplessità, circa la disponibilità del suolo, permangono tuttora anche per l'attuale titolare del provvedimento cui è stata volturata l'originaria concessione; né sembra che tali perplessità possano essere superate dalle affermazioni effettuate dal medesimo e contenute nella documentazione presentata ai fini del rinnovo della concessione (cfr. nota 6 marzo 2006 trasmessa in allegato alla richiesta di parere). Ed invero, l'attuale pendenza davanti all'autorità giurisdizionale di un giudizio a carico del predetto titolare per il rilascio del suolo dove è allocato il deposito di carburanti, se rende evidente la disponibilità di fatto da parte dello stesso soggetto della particella di terreno in questione, tuttavia non rileva ai fini della attuale sussistenza della disponibilità della medesima particella sotto il profilo giuridico.
Del resto, anche la pendenza di un altro giudizio instaurato tra i soci ai fini della scioglimento della società e l'affermato "diritto di avere assegnato il tratto di suolo sul quale è installato il proprio impianto" non evidenziano certo che "sino al relativo giudicato" l'attuale titolare della concessione mantiene la disponibilità giuridica della particella di terreno dove si trova l'impianto.
In tale situazione, nelle more della definizione dei due giudizi sopra indicati, appare conforme al principio di correttezza dell'azione amministrativa l'adozione di un provvedimento di rinnovo della concessione de qua condizionato al verificarsi della sussistenza del requisito della disponibilità del suolo; qualora invece a seguito della liquidazione della società non venga assegnata al soggetto interessato la particella di terreno dove si trova il deposito di carburanti, considerato che lo stesso si è formalmente impegnato (cfr. nota 6 marzo 2006) a spostare il medesimo deposito nelle particelle limitrofe che comunque gli verranno assegnate in proprietà esclusiva, ovvero in un'altra porzione di suolo acquistata recentemente "al di fuori della società agricola", si ritiene che in tale ipotesi sia necessario l'avvio di un nuovo procedimento finalizzato al riscontro dei requisiti per il rilascio di una nuova concessione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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