POS. II Prot._______________/141.06.11

OGGETTO: Piani di disinquinamento di aree ad elevato rischio ambientale. Ordinanza di protezione civile n. 3072/2000, art. 12- Competenza all'attuazione.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PALERMO

e, p.c.

AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE
PALERMO




1. Con nota 16 maggio 2006, prot. 33756/DTA, codesto Dipartimento, trasmettendo la nota prot. DPC/C4/19638 del 12 aprile 2006 della Presidenza del Consiglio dei ministri (che ha ritenuto confermati sino al 31 maggio 2006 i poteri attribuiti dall'art. 12 dell'O.M. 21 luglio 2000, n. 3072, ai Prefetti di XXXX e YYYY quali commissari delegati per l'attuazione degli interventi di cui ai piani di risanamento dei territori delle rispettive province) ha chiesto allo Scrivente di tornare ad esprimersi sulla questione già affrontata con il parere n. 253 del 2005, reso a codesto Dipartimento con nota prot. 14045 del 18 ottobre 2005, alla luce delle considerazioni in tale nota evidenziate, e a "chiarire definitivamente quali iniziative questa amministrazione debba assumere al riguardo".

Sulla questione -e sui contenuti della predetta nota della Presidenza del Consiglio dei ministri- codesto Dipartimento non ha espresso il proprio orientamento.



2. Con il parere succitato, in ordine alla attuale operatività della competenza a definire gli interventi previsti dai piani di disinquinamento approvati con DD.PP.RR. del 17 gennaio 1995 dei prefetti delle province di XXXX e YYYY -quali commissari delegati in virtù dell'ordinanza di protezione civile n. 3072/2000- lo Scrivente, rilevava:
che per tali particolari commissari delegati- Prefetti non era previsto (nell'ordinanza n. 3072/2000 di nomina) uno specifico termine di durata, e che, quindi, il termine stesso doveva ritenersi correlato a quello recato dal D.P.C.M. sulla base del quale è stata emanata l'ordinanza n. 3072/2000;
che le successive ordinanze di protezione civile (n. 3136 del 25/5/2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3220 del 15 giugno 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004) puntualmente prevedevano la conferma (in proroga) dei poteri del commissario delegato - Presidente della Regione siciliana, senza recare -anche implicitamente- un'analoga previsione di proroga dei poteri dei commissari delegati - Prefetti di XXXX e YYYY di cui all'art. 12 dell'O.M. n. 3072/2000;
che neppure l'art. 1 ter del decreto legge 7 febbraio 2003, n. 15, nel confermare i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno dichiarato e poi prorogato lo stato di emergenza ambientale in Sicilia, menziona in alcun modo le nomine e i poteri commissariali di cui all'art. 12 della O.M. n. 3072/2000, e che , in ogni caso, tale norma può aver solo valore confermativo non prevedendo una ulteriore proroga temporale delle nomine.

Sulla scorta di tali considerazioni lo Scrivente concludeva che "andrebbe ritenuto che le nomine ed i poteri di cui all'art. 12 dell'O.M. n. 3072/2000, più volte citata, avevano effetto solo sino alla scadenza del termine recato dal D.P.C.M. 16 giugno 2000 che legittimava la medesima ordinanza", pur avvertendo che -stante che tutte le ordinanze di protezione civile successive all'O.M. n. 3072/2000 contengono una norma di salvaguardia degli effetti correlati ai provvedimenti "assunti dai Commissari delegati e dai Prefetti delle province"-dovrebbe ritenersi che siano stati fatti salvi i provvedimenti già adottati dai predetti commissari delegati-prefetti.



3. Sulla questione oggi risottoposta si osserva quanto segue.

Con la precitata nota prot. DPC/C4/19638 del 12 aprile 2006, il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri -ribadendo quanto affermato in sua precedente nota del 15 dicembre 2005 (che lo Scrivente non conosce, in quanto non è stata allegata alla odierna richiesta di consultazione)- afferma che la proroga dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 25 "determina automaticamente il permanere dell'assetto straordinario e derogatorio", e che, pertanto, "in costanza della dichiarazione dello stato di emergenza devono ritenersi tuttora in vigore tutte le disposizioni di carattere straordinario ed urgente la cui efficacia nel tempo non è delimitata da un termine ad hoc, o rispetto alle quali non sia intervenuta un'abrogazione esplicita od implicita ad opera di un'ordinanza successiva"; concludendo che "devono intendersi conseguentemente prorogati sino al 31 maggio 2006 i poteri straordinari e derogatori già conferiti ai summenzionati prefetti di XXXX e YYYY".

Sul piano strettamente giuridico tali assunti non sembrano in linea con le specifiche disposizioni dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 25, che, nel prevedere che il Presidente del Consiglio, o il Ministro delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati ad ovviare allo stato di emergenza, possano avvalersi di commissari delegati, tuttavia specificamente richiede che "Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio" (quarto comma, seconda parte).


Sul piano interpretativo, tuttavia, la posizione della Presidenza del Consiglio dei ministri assume un valore rilevante, dal momento che si tratta di atti amministrativi (tali sono le ordinanze in questione) la cui interpretazione non può esser effettuata che dalla stessa Amministrazione che li ha emanati.

Infatti il comma 4 dell'art. 12 dell'O.M. n. 3072/2000 aveva previsto che "Per le finalità di cui al presente articolo, i commissari delegati - prefetti delle province di XXXX e YYYY si avvalgono degli stessi poteri e deroghe previsti per il commissario delegato - presidente della regione siciliana dalle ordinanze citate nelle premesse nonché dalla presente ordinanza".

Ancorchè il riferimento ai "poteri" previsti per il commissario delegato - Presidente della Regione dovrebbe correttamente intendersi al solo contenuto ed esercizio degli stessi, e non al relativo ambito temporale di efficacia, non è, tuttavia, escludibile che l'autorità governativa di protezione civile con la disposizione testè citata abbia voluto riferirsi anche all'ambito di valenza temporale di tali poteri e prorogando i poteri del Commissario delegato- Presidente della Regione, con le successive ordinanze, abbia inteso prorogare anche i poteri dei commissari delegati-prefetti di XXXX e YYYY.
Pertanto, l'orientamento oggi espresso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la nota in questione rivela che, in buona sostanza, l'intenzione di mantenere i poteri attribuiti ai commissari delegati-prefetti di che trattasi è stata determinata con le successive proroghe dei poteri presidenziali, nell'unico contesto emergenziale.


In ordine alle iniziative che codesto Dipartimento possa assumere onde pervenire alla cessazione dei poteri straordinari ai commissari, la stessa nota della Presidenza del Consiglio dei ministri indica, in sé, la soluzione, correlata alla richiesta di tale cessazione -mediante l'abrogazione delle disposizioni di cui all'art. 12 dell'O.M. n. 3072/2000- da formalizzarsi da parte del Presidente della Regione alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'emanazione di un nuovo provvedimento modificativo in tal senso.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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