Pos. 1   Prot. N. /140.2006.11 



Oggetto: IMPOSTE TASSE E TRIBUTI - AUTORIZZAZIONE RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE - REVOCA - RIAMMISSIONE AL SERVIZIO




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
PALERMO



1. Con nota 19 maggio 2006, n. 7151, l'Amministrazione in indirizzo chiede l'avviso dello scrivente sulla problematica di seguito riassunta.
L'autorizzazione rilasciata ad uno dei tabaccai elencati nel decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze 29 aprile 1999, concernente "Autorizzazione ai tabaccai lottisti per la riscossione delle tasse automobilistiche erariali nel territorio della Regione siciliana" è stata revocata con decreto del Dirigente generale del Dipartimento in indirizzo n. 772 del 17 dicembre 2004 a causa del mancato riversamento delle somme riscosse entro il termine di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 25 gennaio 1999, n. 11 - contenente il "Regolamento recante disciplina uniforme del rapporto tra i tabaccai e le regioni relativamente alla riscossione delle tasse automobilistiche emanato ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 449 del 1997" .
Precedentemente all'assunzione del provvedimento di revoca, l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - con nota 25 ottobre 2004, n. 77215, ha intimato al tabaccaio il pagamento di quanto riscosso e formulato richiesta di sospensione del servizio. Con successiva nota 9 novembre 2004, n. 80914, la medesima Agenzia ha comunicato "che le reiterate e persistenti ingiustificate inadempienze all'obbligo di riversamento a mezzo procedura RID delle somme riscosse, con causale insufficienza fondi, hanno fatto venire meno le condizioni di affidabilità e, pertanto ha proposto che nei confronti dell'interessata venisse adottato il provvedimento di revoca della concessa autorizzazione" (cfr. D.D.G. 17 dicembre 2004).
Il Dipartimento regionale con nota 11 novembre 2004, n. 18017, notificata il successivo 19 novembre, ha informato l'interessato dell'apertura del procedimento amministrativo per la revoca dell'autorizzazione.
Nessuna contestazione, si riferisce, è mai pervenuta all'Amministrazione procedente e il provvedimento di revoca è divenuto definitivo allo scadere del termine per l'eventuale impugnazione da parte dell'interessato.
Soltanto con nota 19 aprile 2006 - ripresentando domanda di autorizzazione - il tabaccaio rappresenta che la situazione di insufficienza dei fondi, che ha determinato il decreto dirigenziale di revoca, "è da imputarsi ad un mero errore di giacenza presso l'istituto bancario....che ha determinato solamente un ritardo di 15 giorni nel pagamento della somma complessiva dovuta...".
Ciò premesso, si chiede se sia possibile "riammettere" l'istante al servizio di che trattasi.

2. Sulla problematica sottoposta si rassegna quanto segue.
L'art. 4, comma 5, del succitato D.P.C.M. 11/1999 dispone: "Sulle somme non riversate dai tabaccai alla prescritta scadenza ma riversate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza stessa si applica una penale pari al cinque per cento da versarsi contestualmente alle somme stesse; trascorso il predetto termine si procede all'escussione della garanzia, sia per i mancati riversamenti, sia per la penale, ed alla contestuale sospensione prevista dall'articolo 6, comma 1".
Il successivo art. 6, commi 1 e 2, prevede la facoltà di disporre ispezioni nei confronti dei tabaccai per verificare che le operazioni di riscossione siano effettuate nel rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e, a seguito dei risultati dei controlli, e previa contestazione delle inadempienze rilevate, sancire la sospensione del servizio di riscossione autorizzato.
L'art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 11/1999 dispone che settimanalmente i tabaccai ricevono dal sistema informatico l'estratto conto delle somme riscosse nella settimana precedente che devono rendere disponibile alla regione siciliana entro due giorni lavorativi dalla data di messa a disposizione dell'estratto conto.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale per il bilancio e le finanze del 4 aprile 2001, emerge che la vigilanza sui tabaccai autorizzati circa il mantenimento delle condizioni apposte all'autorizzazione è effettuata dall'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Sicilia - che ove occorra può avvalersi anche degli organi di polizia tributaria, adottando direttamente i provvedimenti cautelari di sospensione e di successiva escussione della garanzia fideiussoria, e comunicando al Dipartimento regionale delle finanze e del credito il venir meno dei requisiti e delle condizioni prescritte dalla legge, al fine di permettere a quest'ultimo di adottare i provvedimenti di revoca.
Dalla ricostruzione sopra riportata si evince che tutte le fasi del procedimento, di sospensione prima e di revoca dopo, indicate dalle norme sono state esattamente poste in essere e l'interessato, correttamente informato dell'iter procedimentale avviato nei suoi confronti, avrebbe potuto contestare gli addebiti attribuitigli, fornendo, a suo tempo, quelle giustificazioni ed elementi utili ai fini di una eventuale revoca della sospensione del servizio, permettendo alle Amministrazioni competenti di riconsiderare, secondo discrezione, l'esito finale dell'avviato procedimento di revoca dell'autorizzazione.
Si consideri infatti che la revoca - provvedimento che fa venire meno la vigenza degli atti ad efficacia durevole, come nella fattispecie l'autorizzazione - è assunto a conclusione di un procedimento volto a verificare se i risultati cui si è pervenuti attraverso il precedente provvedimento meritino di essere conservati, valutandosi se il perdurare della sua vigenza sia conforme o meno all'interesse pubblico (cfr. E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo,Giuffrè, 2002, pag. 497).
Invero, le giustificazioni fornite dal tabaccaio per il proprio inadempimento - concretizzatosi in un ritardo di soli 15 giorni nel riversamento delle somme dovute (ritardo comunque sufficiente alla cautelare sospensione del servizio ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 11/1999) e la dimostrazione che l'accredito delle somme era avvenuto di data antecedente (valuta 11 novembre 2004) rispetto alla notifica (del 19 novembre 2004) dell'apertura del procedimento amministrativo di revoca - avrebbero potuto, astrattamente, condurre l'Amministrazione a valutare non necessaria la revoca dell'autorizzazione, riammettendo l'interessato al servizio medio-tempore sospeso.
Il notevole lasso di tempo intercorso tra l'assunzione del provvedimento finale di revoca, peraltro divenuto definitivo per acquiescenza da parte dello stesso interessato, e la richiesta del 2006 preclude invece l'esame dell'istanza in termini di "riammissione" al servizio revocato, in mancanza di un atto, a carattere generale, che ne regolamenti la possibilità e le condizioni. A tal proposito, la giurisprudenza ritiene che "L'amministrazione non ha alcun obbligo di provvedere sulle istanze di riesame, annullamento o revoca d'ufficio di provvedimenti divenuti inoppugnabili per mancata tempestiva impugnazione........." (cfr. C.Stato, sez. V, 18-01-1995, n. 89, T.a.r. Campania, sez. IV, 06-05-1999, n. 1222).
Il Dipartimento regionale in indirizzo potrà invece esaminare l'istanza avanzata dall'interessato nel 2006 come nuova richiesta di autorizzazione, e, a conclusione dell'istruttoria, valutare se il soggetto ha i requisiti e le prescrizioni di legge per il rilascio della nuova autorizzazione.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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