Pos.1   Prot. N. /139.2006.11 



Oggetto: AGRICOLTURA E FORESTE - IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE EX ART. 1 D.LGS. 99/2004 - ACCERTAMENTO REQUISITI - COMPETENZA.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE
UFFICIO DI GABINETTO
(Rif. nota 19 maggio 2006, n. 45966)

PALERMO




1. Con la nota suindicata si chiede di verificare se l'accertamento dei requisiti di imprenditore agricolo professionale, assegnato alle regioni dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possa continuare ad essere svolta in Sicilia dai comuni ai quali, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 (concernente "Attribuzione ai comuni di funzioni amministrative regionali), sono state attribuite le competenze relative all'accertamento dei requisiti di agricoltore a titolo principale previsti dalla precedente normativa in materia e, in particolare, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. Si ritiene di dovere preliminarmente svolgere un breve excursus sull'evoluzione della figura di imprenditore agricolo nel sistema normativo.
La figura di imprenditore agricolo a titolo principale è stata introdotta dalla direttiva del Consiglio 72/159/CEE del 17 aprile 1972 che prescriveva i requisiti minimi per il riconoscimento e l'attribuzione di detta qualifica da parte degli stati membri. Il legislatore italiano, in ossequio agli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza al sistema comunitario, recepisce la direttiva comunitaria e introduce la figura di imprenditore agricolo a titolo principale con l'indicata legge 153/1975, estendendola poi, con l'art. 10 del D.Lgs. 228/2001, anche alle persone giuridiche.
L'evoluzione della disciplina comunitaria sulla politica delle strutture e sullo sviluppo rurale ha portato, con il Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999, al superamento di questa figura - che ha però mantenuto fermi i requisiti di conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento - sostituita dal nuovo soggetto esercente attività agricola:l'imprenditore agricolo professionale (IAP).
Con il D.Lgs. 99/2004 anche l'Italia, in ossequio alla normativa comunitaria, introduce, in sostituzione della precedente, la figura di IAP.
Le due definizioni di imprenditore agricolo appaiono invero pressochè identiche, differenziandosi soprattutto per quanto attiene gli elementi quantitativi dei requisiti per il riconoscimento della qualifica e per il trattamento che viene riservato al soggetto IAP.
Con specifico riferimento alla Regione siciliana, si osserva che la stessa, competente in via esclusiva, per previsione statutaria, in materia di agricoltura e foreste, ha trasferito, con la l.r. 1/1979, talune funzioni amministrative di interesse locale ai comuni e, tra queste, quelle relative all'accertamento dei requisiti di agricoltore "a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e.......".
Il riferimento alla normativa statale del 1975 è invero da intendersi dinamico, giacchè, vertendosi in materia di qualità, status e diritti dei cittadini (chi sia da intendere imprenditore agricolo professionale), la competenza è da ascrivere in via esclusiva allo Stato. Rileva inoltre, al fine di escludere un'interpretazione che ritenga statico il rinvio effettuato dalla norma regionale, considerare che, come riferito dallo stesso art. 1, comma 5-quater, del D.Lgs. 99/2004 "Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo", ed inoltre che, il successivo comma 5-quinquies dispone che "L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato".
Conclusivamente, si ritiene che restano ferme le attribuzioni di funzioni amministrative in capo ai comuni siciliani, ai sensi della l.r. 1/1979 ed in particolare quelle relative all'accertamento dei requisiti di imprenditore agricolo, e che il richiamo della normativa statale riportato dall'art. 13 della legge regionale del 1979 va riferito alla vigente normativa nazionale in materia, cioè al D.Lgs. 99/2004.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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