Pos.   3 Prot. N. 9702/ 137.06.11  


Oggetto: Demanio - Determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime di società sportive e dilettantistiche affiliate o meno alla Federazione Italiana Vela.




Allegati n........................





ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento territorio e ambiente
PALERMO



       
                       

I - Con nota 18 maggio 2006, n.34631, codesto Dipartimento espone che con circolare n. 77, prot. N. 5173689, del 17 dicembre 1998 la Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha precisato a quali fattispecie sia riconducibile l'applicazione del canone ricognitorio in favore delle società sportive e dilettantistiche, affiliate o meno alla FIV, concessionarie di aree demaniali marittime. Con detta circolare, il canone ricognitorio viene attribuito alle sole società dilettantistiche "senza fine di lucro" distinguendole da quelle con finalità di lucro affiliate alla FIV o a federazioni sportive nazionali (canone ridotto del 50%) e con finalità di lucro non affiliate (canone intero).
Poiché la circolare non precisa in cosa consista il requisito della mancanza di finalità di lucro o provento, codesta Amministrazione ritiene che tale concetto possa essere ricondotto alla mancata redistribuzione di utili (anche sotto forma di dividendi, ristorni, premi ecc.) fra i componenti del sodalizio escludendosi la possibilità di un incremento dello stesso capitale sociale e ritenendosi che gli eventuali proventi debbano essere utilizzati solo per il perseguimento dei fini del sodalizio. Tenuto poi conto che in ambito regionale, per quanto concerne i canoni demaniali marittimi, deve farsi riferimento al DPRS 26-7-1994 che rinvia alla determinazione dei canoni previsti dal D.M. 19-7-1989 e non già alla legge nazionale n. 494/1993 (per la cui applicazione è stata adottata la circolare ministeriale sopra indicata) si chiede da parte di quest'Ufficio cosa debba intendersi come "provento" e se sia possibile adottare una circolare di tenore analogo a quella ministeriale per regolamentare il regime dei canoni concessori per le analoghe fattispecie in ambito regionale.

2 -Sul primo quesito prospettato si rileva che con sentenza n. 17101 del 3-12-2002, la Sez. I della Corte di Cassazione ha affermato che in tema di concessioni demaniali marittime, per l'applicazione del canone ridotto di mero riconoscimento, ai sensi dell'art. 39 cod. nav., non rileva tanto la natura pubblica o privata del concessionario ma il fine di beneficenza o di pubblico interesse che questi si propone di perseguire attraverso la concessione; perché, poi, sussistano gli scopi di pubblico interesse occorre, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento per la navigazione marittima, che il concessionario non ritragga stabilmente alcun lucro o provento dall'uso del bene demaniale a nulla rilevando che detti introiti, pur non destinati alla produzione e distribuzione di utili, siano utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente stesso.
Come peraltro affermato dal Consiglio di giustizia amministrativa con parere n. 137/01 reso a sezioni riunite il 2-7-2001 e dall'Ufficio legislativo e legale col più recente parere 23 - 12 -2005, n. 17507/239.11.2005 il termine "provento" ha portata più ampia di quello di "profitto" in senso imprenditoriale e va riferito ad ogni stabile entrata collegata all'uso oggettivo del bene demaniale affidato in concessione, come nel caso in cui un circolo eroghi servizi anche a non soci dietro pagamento di un corrispettivo.
Il termine "provento" equivale, pertanto, a qualsiasi entrata che l'ente tragga da una destinazione abituale del bene demaniale avuto in concessione ancorché dette entrate non vengano ripartite fra i consociati e restino destinate ai fini sociali.
Non sembra però che in tale accezione di "provento" debbano comprendersi le quote versate dagli stessi componenti dell'associazione (che non abbia fini di lucro) nei limiti della necessaria copertura dei costi sostenuti dalla struttura, comprensivi, ovviamente, del canone di concessione. E ciò ancorchè le rispettive quote possano essere ripartite in misura diversa in ragione dell' uso che ciascun socio possa fare del bene demaniale (si pensi, ad esempio, al caso di diversificazione fra un socio nuotatore o utilizzatore di una semplice tavola a vela rispetto al titolare di un' imbarcazione). Diversamente argomentando e ritenendo che l'associazione, per la semplice riscossione delle quote associative, ne tragga per ciò stesso un "provento", l'applicazione del canone ricognitorio finirebbe col divenire una mera possibilità alquanto astratta e marginale

3 - Per quanto attiene alle associazioni e società sportive dilettantistiche non può porsi indubbio che la promozione della pratica dello sport sia considerata dall'ordinamento di interesse pubblico (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 14-04-1998, n. 473; la legge 16 dicembre 1991, n. 398; il comma 7 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 che, fra l'altro, ai fini dell'esenzione dalle tasse di concessione governative le equipara alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) tale da giustificare il particolare regime di cui godono anche quelle con scopi di lucro ai fini del canone agevolato (fissato in misura del 50%) e di altri benefici fiscali. Orbene, la circolare ministeriale indicata da codesta Amministrazione osserva che l'entrata in vigore della legge nazionale n. 494/1993 nulla ha innovato rispetto a quanto già previsto dal Codice della Navigazione circa la possibilità di riconoscere il canone ricognitorio ad enti pubblici e privati che perseguono "fini di pubblico interesse" (art. 39 CN) senza trarre "lucro o provento" dall'uso del bene demaniale concesso (art. 37 regolam.). E infatti, viene richiamato nella stessa l'art. 03, comma 1, lett. i) del D.L. 5-10-1993, n. 400 (convertito dalla l. n. 494/1993) che altro non fa che richiamare, fra i criteri direttivi, la misura del canone ricognitorio (un decimo di quello determinato per tipologia di bene) nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 39 Cod. nav.
Ancorchè la predetta legge nazionale non trovi di per sé applicazione nel territorio regionale, nel quale la misura dei canoni del demanio marittimo è individuata autonomamente in forza dell'autonomia legislativa prevista in materia dall'art. 32 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 75 della l.r. 11-5-1993, n. 15 che rinvia a sua volta al D.M, 19-7-1989, la stessa è comunque espressione di un principio desumibile da norme primarie (art. 39 C.N. e art. 37 del relativo regolamento). Peraltro, lo stesso art.6 del D.M. 19-7-1989, richiamato dal DPRS 26-7-1994, prevede il rilascio di concessioni ai sensi dell'art. 39 Cod. nav. fissando il canone ricognitorio nella misura di un decimo di quello astrattamente previsto sulla base dei precedenti articoli. Ai sensi dell'art. 4 del DPRS 26-7-1994 (che per quanto qui rileva risulta peraltro conforme a quanto previsto da comma 8 dell'art. 2 del D.M. 5-8-1998 emanato in attuazione della legge n. 494/1993) resta ferma la riduzione al 50% dei canoni demaniali limitatamente alle società affiliate alla FIV o alle federazioni sportive nazionali. Anche in Sicilia, pertanto, si avrebbero le seguenti ipotesi:
a) Società (o enti o associazioni) senza fini di lucro, affiliate o meno alla FIV o federazioni sportive nazionali, per le quali, anche a prescindere dalla loro omessa considerazione da parte del DPRS 26 luglio 1994, in quanto comunque enti che perseguono fini di pubblico interesse senza trarre lucro o provento dal bene demaniale, devono ritenersi sempre applicabili, ricorrendone i presupposti, gli artt. 39 Codice nav. e 37 del relativo regolamento ai fini del riconoscimento del canone ricognitorio,
b) Società sportive di cui all'art. 4 del DPRS 26 luglio 1994, aventi scopo di lucro, affiliate alla FIV o federazioni sportive nazionali, per le quali il canone è ridotto del 50%.
c) Altre società sportive, con fini di lucro, non affiliate alla FIV o federazioni sportive, per le quali va corrisposto il canone per l'intero ammontare.
In conclusione, i principi affermati dalla circolare ministeriale n. 77/5173689 del 1998, sopra richiamata, sulla perdurante possibilità di applicazione del canone ricognitorio di cui agli artt. 39 cod. nav. e 37 del relativo regolamento in favore di associazioni senza fini di lucro, comprese le società sportive, anche a seguito dell'emanazione dell' apposita disciplina di cui alla legge n. 494/1993, sono estensibili alla Regione Siciliana ferma restando la valutazione di codesto Dipartimento circa l'opportunità di fornire chiarimenti in merito anche con una propria circolare.

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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