Pos. I Prot. _______ /136.06.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - POR Sicilia 2000/2006 - Commercio sottomisura 4.02 - Qualificazione spesa sostenuta.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale cooperazione commercio e artigianato
(Rif. nota 12 maggio 2006, n. 3111/6S)

PALERMO


1. Con la lettera in riferimento codesto Dipartimento -premesso che tra le proprie competenze rientra l'erogazione degli aiuti di cui alla sottomisura 4.02 d) del POR Sicilia 2000/2006 (già sottomisura 4.04 b)- rappresenta che la predetta sottomisura, al fine incentivare il processo di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese siciliane, prevede due linee di intervento e, in particolare: a) contributi per la partecipazione a manifestazioni promozionali riconosciute di livello nazionale o internazionale; b) contributi per l'esecuzione di studi e per consulenze necessarie all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico.
Riferisce codesta Amministrazione che l'art. 4, ultimo comma, dell'avviso pubblico (trasmesso in allegato alla richiesta di parere) con cui è stato attivato il regime di aiuti sopra indicato prevede che i progetti presentati per accedere ai benefici in questione "dovranno essere completati nel termine massimo del 30 aprile 2006 e, pertanto, le spese ammissibili a finanziamento saranno quelle sostenute entro il predetto termine"; sottolinea altresì codesto Assessorato che il successivo art. 7 del medesimo avviso dispone che entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclusione di tutte le attività previste nell'intero progetto, l'impresa dovrà trasmettere la richiesta di erogazione del contributo completa di tutta la documentazione indicata e, in particolare, per entrambe le linee di intervento sopra indicate, dovranno essere inviate le fatture "debitamente quietanzate" dal legale rappresentante del soggetto che le ha emesse.
Ciò premesso vien chiesto se l'espressione "spesa sostenuta" di cui al riportato art. 4, ultimo comma,debba intendersi nel senso di spesa "derivante dall'effettivo pagamento delle fatture" entro il termine perentorio del 30 aprile, ovvero se "l'acquisizione della fattura da parte dell'azienda rappresenti l'attestazione della effettiva realizzazione del progetto e l'impegno al pagamento della stessa" con la conseguenza che potrebbero ritenersi ammissibili "i pagamenti effettuati successivamente alla data delle fatture e, comunque, entro i trenta giorni previsti per la trasmissione della richiesta di erogazione del contributo".

2. Preliminarmente appare opportuno richiamare la normativa comunitaria rilevante ai fini dell'esame della questione prospettata, normativa peraltro citata anche nell'avviso pubblico con cui è stato attivato il regime di aiuti in argomento.
Il regolamento (CE) n. 448/2004 del 10 marzo 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, individua all'allegato I, quali spese ammissibili, quelle "effettivamente" sostenute e prevede altresì, in linea generale, che "i pagamenti effettuati" dai beneficiari finali dell'aiuto devono essere comprovati da "fatture quietanzate" ovvero "da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente".
Risulta dunque dal quadro normativo comunitario di riferimento che l'erogazione dei contributi previsti dal regime di aiuti cofinanziati dai Fondi strutturali è effettuata sulle base della nozione di spesa effettiva intesa questa come pagamento di una somma di denaro ovvero come costo comunque imputabile all'operazione cofinanziata; la ratio di tali previsioni va individuata essenzialmente nella necessità di assicurare un sufficiente rigore nella erogazione dei benefici economici in modo da garantire che l'aiuto comunitario costituisca un incentivo allo sviluppo delle attività e degli investimenti effettivamente realizzati.
Pertanto, alla stregua di quanto rilevato in via generale, deve concludersi che anche nella fattispecie in esame -in forza del richiamo alla normativa comunitaria contenuto nell'avviso pubblico relativo alla sottomisura 4.02 d) del POR Sicilia 2000/2006- le "spese sostenute" sono solo quelle effettive nei termini sopra meglio precisati.
Tale soluzione trova conferma qualora si consideri che per entrambe le linee di intervento della sottomisura in esame la richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata completa di tutta la documentazione indicata e, in particolare, completa delle fatture "debitamente quietanzate" dal legale rappresentante del soggetto che le ha emesse. Al riguardo, invero, si fa presente che la quietanza è un atto unilaterale recettizio "di riconoscimento dell'avvenuto pagamento" (Cass. 91/5706); essa costituisce attestazione dell'avvenuta ricezione di una somma determinata (Cass. 93/12763), e, come tale, non può che presupporre il pagamento della medesima somma, ciò che conferma la nozione sopra accolta di "spese sostenute".
In altri termini, nel richiedere che le spese siano documentate mediante fatture debitamente quietanzate è fuori di dubbio che si è inteso ammettere ai finanziamenti in questione solo le "spese pagate" (v. art. 32, reg. n. 1260/1999) e, cioè, quelle spese che si siano concretate in una effettiva uscita di denaro; conseguentemente non risulta ammissibile ai finanziamenti de quibus il cosiddetto "impegno" di spesa che comporta l'obbligo di pagare una somma di denaro.
Infine, per quanto riguarda il termine entro cui la spesa deve essere effettivamente sostenuta per poter essere ammessa al regime di aiuti in argomento, sebbene alla stregua del tenore letterale dell'avviso pubblico in esame dovrebbero ritenersi ammissibili solo le spese sostenute entro il 30 aprile 2006, tuttavia codesta Amministrazione potrà assumere la determinazione di considerare ammissibili anche le spese sostenute dopo la predetta data e, comunque, entro il termine di cui all'art. 7 del medesimo avviso (30 giorni dalla conclusione di tutte le attività del progetto): tale soluzione troverebbe conferma sia nella considerazione che solo il rispetto del termine di cui all'art. 7 dell'avviso pubblico è espressamente previsto "pena l'esclusione", sia nella considerazione che l'ammissibilità delle spese entro il termine di cui all'art. 7 dell'avviso pubblico nei confronti di tutti i beneficiari del regime di aiuti in questione non configura violazione del principio della par condicio.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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