POS. II Prot._______________/134.11.06

OGGETTO: Società miste - Contratto di servizio per la custodia e la fruizione dei beni culturali - Vigilanza sulla qualità dei servizi - Amministrazione competente.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI , AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento BB.CC.AA. ed E.P.
PALERMO





1. Con nota prot. n.49876 dell'11 maggio 2006 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
In data 21 novembre 2000 l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della p.i. ha stipulato un contratto di servizio triennale per l'espletamento di servizi inerenti la custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali e di altri servizi pubblici di propria competenza con la "XXXX s.p.a.", società mista costituita ai sensi dell'art.3 della legge regionale 4 aprile 1995, n.26.
Con il D.P.Reg. n.236/1996 sono state dettate le direttive concernenti l'individuazione di forme di controllo dell'efficienza e della economicità dei servizi affidati alla società da parte dei "rami dell'amministrazione competenti per materia".
Ciò premesso, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente se la predetta attività di vigilanza e controllo, in particolare sulla gestione finanziaria e sulla congruità del rapporto costi-benefici, si intesti in capo all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali ovvero se "l'Amministrazione pubblica di riferimento" (v. D.P.R. cit. ) non sia piuttosto, come codesto Dipartimento ha sinora ritenuto, l'Assessorato regionale dell'industria, per il cui tramite la Regione siciliana ha partecipato per il 51% alla costituzione della società.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
L'art.3, terzo comma, della legge regionale 4 aprile 1995, n.26 ha autorizzato la Regione "a promuovere e deliberare la costituzione, anche con partecipazione di minoranza, delle società di cui al comma 1 (si tratta di società a partecipazione pubblica), per l'espletamento dei seguenti servizi: custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi socio-sanitari; custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare dei parchi, riserve, oasi ed aree protette; altri servizi pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale". I servizi originariamente individuati da tale norma sono stati successivamente ampliati e integrati dall'art.6, l.r. 31.3.2001, n.2 con tutti quelli richiamati dall'art.5, comma 5, della legge regionale 26 novembre 2000, n.24.

Con D.P.Reg. 12 settembre 2005, n.13 (preceduto dal D.P.Reg. 7 febbraio 1996, n.13, poi abrogato) sono state dettate le direttive concernenti la costituzione da parte della Regione delle predette società a partecipazione pubblica, affidata alla competenza dell'Assessorato regionale dell'industria e della Giunta regionale, su iniziativa degli Assessorati regionali che intendono avvalersene per l'espletamento di servizi di loro competenza.
L'affidamento in concreto della gestione dei servizi pubblici è rimesso ad apposita convenzione, da stipularsi tra Regione e società, che deve contenere la specifica disciplina delle modalità di espletamento degli stessi.
In particolare, il regolamento di cui al D.P.Reg. cit. prevede al riguardo che l'oggetto sociale delle predette società, individuato dai relativi atti costitutivi e dagli statuti, deve concentrarsi esclusivamente sul perseguimento di finalità coincidenti con quelle proprie dei pubblici servizi e delle connesse attività, al cui svolgimento la costituzione delle società stesse è preordinata, in armonia con le previsioni di cui ai commi 3, 4, e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n.26 (art.8, primo comma, D.P.Reg. ult. cit.).

Con D.P.Reg. n.236/1996 sono state dettate, ex art.3, comma 8, l.r. cit., le direttive concernenti l'individuazione di forme di controllo dell'efficienza e della economicità dei servizi affidati alle società, disponendosi, in particolare, che i "rami dell'Amministrazione regionale competenti per materia" svolgono le attività finalizzate al controllo dell'efficienza e della economicità dei servizi affidati alle stesse, mediante l'effettuazione di verifiche mirate ad accertare: a) l'adeguatezza del servizio, ossia l'impiego di risorse umane e materiali idonee a soddisfare la domanda e/o le finalità dello stesso, con riferimento agli standards quantitativi e qualitativi di settore esistenti, ovvero elaborati e periodicamente ottimizzati; b) la congruità del rapporto costi-benefici, assicurando il maggior grado di remunerazione dei servizi compatibile con la vigente normativa circa la partecipazione dell'utenza al sostenimento dei relativi costi (art. 2, primo comma).
Il D.P.Reg. prescrive altresì che la società è tenuta a presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, un programma operativo di gestione con la fissazione degli obiettivi per l'anno in corso (art.2, secondo comma) e che "qualora l'Amministrazione pubblica di riferimento rilevi discostamenti rispetto agli obiettivi fissati, è tenuta ad individuare e comunicare alla società gli interventi correttivi ritenuti necessari" (art.cit., terzo comma)
Tra le modalità disposte dal D.P.Reg. per il controllo, è altresì previsto l'obbligo della società di trasmettere all'Ente o istituto pubblico copia del bilancio annuale, unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione ed a quella del collegio sindacale.


3. La problematica sorge dalla circostanza che, nel caso in esame, la società "XXXXX s.p.a." -che si suppone sia la società indicata negli allegati pervenuti allo Scrivente, precedentemente denominata "YYYYY s.p.a.", - è stata costituita dalla Regione siciliana per il tramite dell'Assessorato dell'Industria e viene utilizzata anche da codesto Assessorato per l'espletamento di servizi inerenti le competenze dello stesso e l'oggetto della società.

Ora, è chiaro che l'obiettivo dei controlli è quello di garantire l'efficienza e l'economicità degli specifici servizi affidati alla società, come chiaramente esplicitato tanto all'art.3, comma 8 della L.r. n.26/1995 cit. ("Con successivo decreto del Presidente dela Regione saranno emanate altresì le direttive concernenti l'individuazione di forme di controllo dell'efficienza e della economicità dei servizi affidati alle società") quanto dal successivo D.P. Reg. cit. che ha indicato concretamente le forme e modalità del "controllo sulla gestione del servizio".

Limitatamente alla gestione dei servizi individuati in una specifica convenzione ed affidati alla società, trattandosi soltanto di una modalità alternativa di gestione di pubblici servizi da parte dell'Amministrazione, che non pregiudica la titolarità dei servizi in capo alla medesima (cui i compiti sono demandati dalla legge), le forme di controllo e vigilanza previste dal decreto non possono che intestarsi in capo all'Assessorato che ne è competente.

Pertanto, pare allo Scrivente che debba essere codesta Amministrazione, che ha stipulato la convenzione con la società, a verificare "il pieno rispetto delle condizioni previste nella convenzione di affidamento" (v. art.2,comma 4, D.P.Reg. cit.), nonchè la congruità del rapporto costi-benefici.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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