Pos. 2   Prot. N. / 133.06.11 



Oggetto: CEFPAS - Regolamento degli uffici e del personale - Assunzioni mediante concorsi interamente riservati a personale interno.




Allegati n...........................





ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento regionale per l'assistenza sanitaria
ed ospedaliera e la programmazione e la gestione
delle risorse correnti del fondo sanitario

PALERMO



1 - Con nota dell'u.o.b. 1.2 prot. 1950 del 17 maggio 2006 codesto Dipartimento ha sottoposto allo Scrivente la seguente questione.
Con delibera dell'1 marzo 2006 il consiglio di amministrazione del CEFPAS ( Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario ) ha modificato il regolamento organico degli uffici e del personale del Centro, relativamente agli articoli 30 (assunzioni ) , 31(requisiti per l'assunzione ) e 56 bis ( recante disposizioni transitorie per la copertura della dotazione organica ).
Le apportate modifiche concernono la possibilità di procedere ad assunzioni di personale mediante concorsi interamente riservati ai dipendenti del Centro ( titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato ) in possesso di specifiche professionalità : ciò " nel rispetto delle norme vigenti in materia ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 25, c.17, della legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19 e dell'art. 6, c.12, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato con l'art. 2 della legge 16 giugno 1998 n. 191".
Dispone il suddetto art. 25, c.17, della l.r. 19/05, per quanto qui interessa, che "Per una maggiore efficienza complessiva del sistema regionale organizzato dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, per la formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, ... secondo principi di continuità e funzionalità, la dotazione organica del CEFPAS è strutturata in profili e figure professionali caratterizzati, in tutte le loro articolazioni, da una professionalità acquisita all'interno dell'ente o che comunque tenga conto della peculiarità dell'attività svolta dallo stesso centro.".
Il richiamato art. 6, c.12, della l. 127/97 (abrogato dall'art. 274 del d. lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ma le cui disposizioni sono state confermate, riordinandole, dagli articoli 91 comma 3 e dallo stesso 274 ) recita "Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere".
Codesto Dipartimento, manifestando " perplessità per l'interpretazione delle norme di riferimento, che consentirebbero ad un Ente pubblico di non ricorrere, per la copertura dei posti in organico, a procedure concorsuali pubbliche", chiede il parere dello Scrivente sulla possibilità di consentire l'applicazione dell'art. 6, c.12, della l. 127/97 e successive modifiche anche al CEFPAS "nella considerazione che tale Ente per certi aspetti giuridico-economici viene assimilato alle Aziende sanitarie".
Viene chiesto, inoltre, se per la copertura della dotazione organica "almeno nella fase di prima applicazione, il ricorso a concorsi interamente riservati al personale interno possa trovare giustificazione nel disposto dell'art. 25, c.17, della l.r. 19/2005".

2 - Val la pena di premettere che, come considerato da codesto Dipartimento, il concorso rappresenta la forma generale ed ordinaria di reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, in quanto meccanismo idoneo a garantire il canone dell'efficienza dell'azione amministrativa. Tale principio, pur non essendo incompatibile - nella logica di agevolare il buon andamento dell'amministrazione - con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, tuttavia non tollera - salvo circostanze del tutto eccezionali - la riserva integrale dei posti disponibili in favore di personale interno ( v. per tutte Corte Costituzionale 6/7/04 n. 205 e 10/5/05 n. 190).
L'invocato art. 6, c.12, della legge n. 127 del 1997 assume, nel sistema di accesso previsto dal d. lgs. n. 165 del 2001 e succ. modifiche, la caratteristica di normativa speciale.
Tale disposizione permette di creare percorsi di professionalità all'interno degli enti locali e degli altri enti destinatari, in relazione all'esistenza di qualificazioni professionali acquisibili esclusivamente mediante formazione interna.
In ordine al primo quesito, va rilevato che come norma speciale, derogatoria alla regola generale del pubblico concorso, il citato comma 12 dell'art. 6 è di stretta applicazione.
Il Centro in oggetto è un ente pubblico regionale, dotato di personalità giuridica, che svolge una funzione complementare rispetto alle competenze di codesto Assessorato concorrendo al conseguimento dei suoi fini con le strutture di cui è dotato, stipulando altresì "convenzioni con le università, con le unità sanitarie locali, con le aziende ospedaliere e con gli altri enti operanti nel campo sanitario". Tale sua configurazione non può che condurre all'impossibilità di ritenerlo destinatario della citata norma speciale.
Quanto all'ulteriore quesito, relativo all'utilizzazione del disposto dell'art. 25, c.17, della legge regionale n. 19 del 2005 per giustificare tali concorsi riservati nella fase di prima applicazione del novato regolamento, vanno fatte le seguenti considerazioni.
La norma in questione, in verità di non immediata comprensione, non può comunque essere interpretata nel senso di consentire una deroga al generale principio del reclutamento dei pubblici dipendenti mediante concorso pubblico.
Come sopra detto, infatti, tale deroga può essere disposta - in via eccezionale - soltanto in presenza di particolari situazioni giustificatrici individuate dal legislatore, legittimate dall'esigenza di buon andamento dell'amministrazione : requisiti tutti che necessitano di esplicita manifestazione.
La formulazione della norma in discorso non consente, pertanto, di interpretarla come ammissione ( pur se transitoria ) di concorsi interamente riservati al personale interno. Ove si volesse sostenere tale finalità occorrerebbe l'approvazione di una specifica norma di interpretazione autentica, che possa superare l'esame di compatibilità costituzionale da parte del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
Diversamente, una interpretazione possibile che consenta di dare applicazione alla disposizione, risulta la seguente.
Il legislatore, al fine di garantire funzionalità all'attività istituzionale del Centro, ha disposto che nella definizione della dotazione organica con riferimento alle articolazioni dei profili e delle figure professionali, sia considerata la professionalità acquisita all'interno dell'ente nel corso del rapporto di lavoro (rispondendo in tal modo all'esigenza di continuità dei rapporti), nonché gli eventuali titoli rispondenti alle peculiari attività del Centro.
Si ritiene, cioè, che il riconoscimento del giusto valore all'esperienza acquisita nel corso del servizio o alle particolari qualificazioni possedute sia disposto per la definizione dello sviluppo ( progressioni orizzontali all'interno di ciascuna qualifica ) dei rapporti del personale dipendente.
Alla luce delle superiori considerazioni può altresì ritenersi che la norma in parola possa considerarsi quale disposizione legislativa legittimante la previsione, in via regolamentare, di una quota di riserva - nei concorsi pubblici - in favore del personale interno ( in conformità, comunque, alla regola che le riserve non possono complessivamente superare il 50% dei posti messi a concorso ).

3 - A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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