Pos. 1   Prot. N. /130.2006.11 



Oggetto: ENTE PUBBLICO E PRIVATO - CONSORZI ASI - INTERVENTI PER MIGLIORARE I SERVIZI E L'ORGANIZZAZIONE.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA
(Rif. nota n. 1636 del 10 maggio 2006)
PALERMO


1. Con la nota emarginata, nel porre all'attenzione dello scrivente il contenuto dell'ordine del giorno n. 692 - esitato dall'Assemblea regionale siciliana come raccomandazione nella seduta n. 368 del 24-25 marzo 2006 - che, a ragione delle carenze di organico dei consorzi Asi della Sicilia, impegna il Presidente della regione e, per esso, l'Assessore per l'industria ad impartire apposite disposizioni agli enti indicati affinchè promuovano la stipula di convenzioni per la gestione di servizi in comune e la mobilità del personale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, si chiede l'avviso dello scrivente in ordine alle evenienze indicate dal suddetto atto parlamentare ed in particolare riguardo l'applicabilità della normativa ivi indicata ai consorzi per le A.S.I. della Sicilia.


2. In ordine alla mobilità del personale questo Ufficio ha già affrontato in modo sistematico la trattazione dell'istituto con riferimento alla sua applicazione presso i consorzi ASI, rilasciando numerose consulenze, come esattamente indicato da codesto Dipartimento (cfr. pareri 6 ottobre 2003, n. 16700/222/11/203; 24 settembre 2004, n. 14926/60.11.2004; 31 marzo 2006, n. 6088/351.2005.11; 3 aprile 2006, n. 6159/52.2006.11). Nel confermare quanto nelle precedenti trattazioni sostenuto, non si ravvisano elementi nuovi, nè aspetti diversi a giustificazione di un riesame della questione; non si comprende inoltre l'affermazione di codesta Amministrazione - che di seguito si riporta: "non pare siano applicabili ai consorzi ASI nè l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, nè l'art. 33 del D.Lgs. 29/1993" (n.d.r. le disposizioni dell'art. 33 del D.Lgs. 29/1993 sono oggi contenute nell'art. 30 del D.Lgs 165/2001) - di segno opposto rispetto a quanto indicato da questo Ufficio circa la positiva applicabilità ai consorzi ASI dell'istituto della mobilità, nei termini riportati nelle indicate consulenze.
Altrettanto incomprensibile appare la successiva affermazione: "tale valutazione è in linea con quanto è stato oggetto di considerazione da parte di codesto Ufficio Legislativo e Legale nei pareri, tutti, sopra riportati ed in specie nell'ultimo prot. n. 12811 del 23/09/2005", giacchè, invero, l'ultima consulenza indicata (parere 23 settembre 2005, n. 12811/218.2005.11, reso sempre su richiesta del Dipartimento in indirizzo) non attiene la mobilità del personale dei Consorzi ASI, bensì la conferibilità a soggetti esterni ai medesimi consorzi di incarichi dirigenziali. Ad ogni modo si conferma anche il contenuto di quel parere e di quello allo stesso precedente, reso con nota 9 agosto 2005, n. 6677/102.2005.11.
Non si individuano poi specifici quesiti in ordine alla problematica concernente la stipula di convenzioni tra i consorzi per far fronte alla gestione di servizi in comune, così come indicato nell'atto parlamentare di che trattasi, nè si rinvengono invero ostacoli all'assunzione di tale strumento di gestione, da sottoporre comunque all'Amministrazione vigilante.
Nemmeno si ritiene di poter suggerire "eventuali ipotesi percorribili", rientranti nelle competenze di amministrazione attiva del Dipartimento richiedente e, per ciò, sottratte alla competenza istituzionale di questo Ufficio.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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