Pos.   3 Prot. N. 9880- 128.06.11 



Oggetto: OPERE PUBBLICHE -  Legge n. 266/2005, art. 1, commi 65 e 67. Spese funzionamento Autorità di vigilanza. 






Allegati n........................


ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
                  - Dipartimento regionale dei lavori pubblici 
                   
                                          PALERMO 



                                   


1 - Con nota 18-4-2006, n. 1499, codesto Dipartimento, richiama il parere prot. n. 4001 - 58.06.11 del 2-3-2006 reso da quest'Ufficio all'Assessorato dei beni culturali e ambientali e della p.i. in ordine all'applicabilità in Sicilia dei commi 65 e 67 dell'articolo uno della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).
Rileva codesta Amministrazione che tale parere non chiarisce se anche la Regione, come stazione appaltante, sia tenuta al versamento dei contributi previsti dalla norma in questione ed osserva che l'art. 4 della l.r. n. 7/2002, nel recepire con modifiche la legge n. 109/1994 istituendo l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici (le cui spese di funzionamento gravano sul bilancio della Regione) ha anche previsto che l'Autorità di vigilanza nazionale operi nel territorio della Regione secondo modalità da regolare con apposita convenzione e che i proventi dell'attività sanzionatoria, effettuata in Sicilia, affluiscono al bilancio regionale salvo una quota da convenire.
Tale convenzione è stata stipulata il 12-5-2003, approvata con decreto assesoriale 3-6-2006 e prevede che il 40% dei proventi derivanti dall'attività sanzionatoria effettuata in Sicilia restino devoluti all'Autorità.
Nulla è stato ancora previsto per i contributi in argomento che ad avviso di codesta Amministrazione non sarebbero dovuti in mancanza di una convenzione circa il loro riparto.

2. Il comma 67 dell'art. 1 della legge 23-12-2005 n. 266 prevede sia un contributo a carico degli enti sottoposti a vigilanza dell'Autorità che uno da parte degli operatori economici da corrispondere quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche. Lo scrivente rimane dell'avviso che il contributo in questione, in quanto finalizzato a regolare le spese di funzionamento di un organo statale sul quale la Regione non ha competenza ma del quale la stessa ha previsto di avvalersi in forza della propria normativa e di apposita convenzione, debba ritenersi applicabile anche nel territorio regionale. Si condivide tuttavia l'osservazione che la regolamentazione del rapporto fra Regione ed Autorità, anche per tale aspetto, possa trovare previsione nell'ambito della convenzione di cui al citato art. 4, comma 20 della l.r. n. 7/2002.
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.


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