Pos.3   Prot. N. 126.11.06 



Oggetto: Incentivi e spese di progettazione ex art. 18 l. n. 109/94. Incarichi attribuiti prima della legge r. n. 7/2002




Allegati n...........................



ASSESSORE REGIONALE AGRICOLTURA
E FORESTE
Dipartimento Regionale delle Foreste

Palermo







1.Con nota n. 8481 del 2 maggio 2006 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in merito ad alcune richieste di corresponsione di compensi ex art. 18 l. 11 febbraio 1994, n. 109 -nel testo coordinato con le l.l. r. r. 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7- da parte del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori e del collaudatore per lavori finanziati prima dell'entrata in vigore della l.r. 7/2002 ma eseguiti, per la maggior parte dei casi, successivamente.
Nel caso di specie si rappresenta che le nomine alle funzioni di ingegnere capo ( poi individuato come RUP) e di direttore dei lavori erano state affidate prima dell'entrata in vigore della l.r. 7/2002 nella vigenza delle disposizioni della l.r. 10/93.
L'incarico di collaudatore, invece, è stato conferito nel marzo 2002 ad un dirigente dell'amministrazione e l'attività è stata svolta in un tempo successivo all'entrata in vigore della l.r 7/2002.
Viene chiesto quindi se siano ammissibili le richieste di corresponsione dei compensi per l'attività svolta dal RUP ( parametrata alla sola fase di esecuzione dei lavori), dal direttore dei lavori e dal collaudatore tenuto presente che il regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della l. 109/94 è stato adottato in un tempo successivo, con il DDG n. 321 del 18.05.2003.



2. Sul quesito prospettato si osserva quanto segue.
Come già rilevato nel parere prot. n. 13538/167.01.11, che ad ogni buon fine si allega in copia, l'art. 18 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 ha trovato applicazione in Sicilia a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.
Tale normativa , all'art. 2, co.3, recepisce, tra gli altri, l'art. 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni , il cui comma 13 sostituisce il comma 1 dell'art. 18 della l. 109/94.
Il testo del suddetto art. 6 l. 127/97 è stato a sua volta modificato prima dall'art. 2, co.18, della l. 16 giugno 1998, n. 191 e poi dall'art. 13, co. 4 della l. 17 maggio 1999, n. 144.
" Del testo vigente dell'art. 18 della l. 109/94 il legislatore regionale ha quindi recepito più o meno consapevolmente, il solo primo comma, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 127/97 e dalle successive leggi suindicate, è del seguente tenore:

Art. 18
"(Incentivi e spese per la progettazione).

1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri".
Il recepimento di tale norma ha comportato come primo effetto quello dell'implicita abrogazione del comma 11 dell'art. 5 della l.r. 21 del 1985, come modificato dall'art. 22 della l.r. n. 10 del 1993, che prevedeva un incentivo per i progetti esecutivi redatti dagli uffici tecnici degli enti pubblici. Sulla base delle superiori premesse, quindi, poiché l'incentivo previsto dall'art. 18 della l. 109/94 riguarda sia il responsabile unico del procedimento che il direttore dei lavori ed il collaudatore, non potrà che farsi applicazione della suddetta disposizione anche per le nomine di RUP, ovvero di collaudatori effettuate prima dell'entrata in vigore della l.r. 7/2002 (successive alla l.r. 23/98) e relative ad attività svolte in un tempo successivo.
Infine la circostanza, rappresentata da codesto Dipartimento, che il regolamento per la ripartizione degli incentivi è stato adottato solo con il D.D.G. n. 321 del 18.5.2005, se da un lato è da censurare in quanto l'adozione del regolamento rappresenta la condizione per l'inserimento nel quadro economico dell'accantonamento per inventivi al personale dipendente, d'altra parte non può costituire un impedimento alla corresponsione degli stessi in quanto, come rilevato dalla giurisprudenza (Cass., sez. lav., 19-07-2004, n. 13384) sussiste un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva spettante ai dipendenti specificamente indicati nella norma. "A nulla rileva che i predetti diritti siano quantitativamente indeterminati fino alla specificazione con regolamento delle modalità di ripartizione del fondo: infatti non osta all'esistenza del diritto retributivo del lavoratore la necessità di una successiva determinazione del quantum. D'altro canto l'emanazione del regolamento non può essere configurata come condizione di esistenza del diritto, poichè una siffatta condizione null'altro sarebbe che una condizione meramente potestativa, da ritenersi invalida a norma dell'art. 1355 c.c."
Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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