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1-Con la suindicata nota la S.V.On.le ha chiesto allo scrivente di rendere parere sulla problematica in oggetto rappresentando nel contempo il convincimento in ordine alla non immediata applicabilità, ad Amministrazioni diverse da quella regionale, delle disposizioni al riguardo contenute nella legge n. 10 del 2000 (art.9,co,3 e 7bis). |
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Tale assunto si ritiene ancor più fondato con riferimento alla dirigenza apicale delle Camere di Commercio. Per l'ampiezza della loro autonomia, infatti, a detti enti non è stato applicato l'art.3,co.7 della legge 145 del 2002 in materia di cessazione degli incarichi di dirigente generale degli enti pubblici vigilati dallo Stato avendo ritenuto il Ministro competente che l'attuazione del sistema camerale alla nuova legge sulla dirigenza debba passare per un opportuno adeguamento degli statuti degli Enti. In ultimo viene pure evidenziata la particolarità del rapporto,non esclusivamente fiduciario, dei Segretari Generali delle Camere, nominati dall'Assessore regionale alla Cooperazione, su designazione della Giunta camerale, tra gli iscritti nell'apposito elenco nazionale. |
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2-Non può che condividersi l'orientamento manifestato dal richiedente. Quest'Ufficio, del resto, ha ricordato in più occasioni quale sia il percorso che la legge 10 del 2000 impone di seguire per pervenire all'attuazione, negli enti vigilati dalla Regione, del modello organizzativo dalla stessa introdotto. |
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In mancanza di notizie circa l'iter dei regolamenti di organizzazione previsti dall'art.1 della suddetta legge di riforma con riguardo alla problematica sottoposta allo scrivente può solo aggiungersi che le Linee guida predisposte dall'Ufficio speciale regolamenti e apprezzate positivamente dalla Giunta regionale ne trattano all'art.12 comma 3 che di seguito si riporta: |
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"Per ciascun incarico sono definiti contrattualmente l'oggetto, gli obiettivi e la durata. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione o dalla nomina degli organi di governo dell'Ente; se non si provvede entro tale termine l'incarico si intende confermato sino alla sua naturale scadenza" |
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Sembra di conseguenza che intendimento della Regione sia quello di estendere agli enti lo spoil system per quanto concerne i dirigenti generali. |
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Per quanto attiene in particolare le Camere di Commercio poichè la Regione deve tener conto delle prerogative che loro competono in quanto Autonomie funzionali lo schema di regolamento di organizzazione tipo assume un'importanza ancora maggiore che per altre tipologie di enti costituendo la sede ove coniugare la coerenza dell'attuazione della riforma alla salvaguardia dell'autonomia delle Camere. Il medesimo schema, anche sulla scorta di quanto stabilito in ambito statale, ove intenda mutuarla per il Segretario generale dovrà modulare la suddescritta ipotesi di cessazione dall'incarico in modo da renderla compatibile con la procedura di nomina di detto vertice amministrativo. |